Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2004
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale il laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Dominutti s.n. e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 luglio 2004;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 dicembre 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Dominutti s.n., al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 22 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

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Denominazione della prova | Norma/metodo =====================================================================
|Regolamento n. 2568/91/CEE
|dell'11 luglio 1991 Gazzetta
|Ufficiale CEE L 248 del Determinazione degli acidi grassi |5 settembre 1991 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento n. 2568/91/CEE
|dell'11 luglio 1991 Gazzetta
|Ufficiale CEE L 248 del Determinazione dei perossidi |5 settembre 1991 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento n. 2568/91/CEE
|dell'11 luglio 1991 Gazzetta
|Ufficiale CEE L 248 del
|5 settembre 1991 e successive Determinazione del numero di iodio|integrazioni ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento n. 2568/91/CEE
|dell'11 luglio 1991 Gazzetta
|Ufficiale CEE L 248 del Determinazione dell'acidita' |5 settembre 1991 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento n. 2568/91/CEE
|dell'11 luglio 1991 Gazzetta Determinazione spettrofotometrica |Ufficiale CEE L 248 del nell'UV |5 settembre 1991 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento n. 2568/91/CEE
|dell'11 luglio 1991 Gazzetta
|Ufficiale CEE L 248 del Tenore di solventi alogenati |5 settembre 1991 e successive volatili |integrazioni
 
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