Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del-l'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001);
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;
b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali.»;
c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;
e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;
f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:

«Art. 18-bis.
Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;
g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli;



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione recita:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della
Costituzione recita:
«Art. 87. - (Omissis). Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 4 della
legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (Legge comunitaria 2001):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge
n. 39 del 2002.
«Art. 22. (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro,
2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE,
1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE
relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione
civile). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per
l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di
lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE,
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa all'attuazione dell'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricezione dei criteri di attuazione di cui
all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il
12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti
collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del
provvedimento di attuazione della direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1
e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale
recepimento delle predette direttive, sentite le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, potra' apportare
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre
1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al
decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in
materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, con particolare riferimento al
commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 66 del
2003, vedi nota al titolo.
- Il testo della direttiva 93/104/CE (Direttiva del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 13 dicembre 1993, n. L
307.
- Il testo della direttiva 2000/34/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine
di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla
suddetta direttiva) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea 1° agosto 2000, n. L 195.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Campo di applicazione). - 2. Nei riguardi dei
servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello
Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non
trovano applicazione in presenza di particolari esigenze
inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai
servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi
espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi'
come individuate con decreto del Ministro competente, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Campo di applicazione). - 3. Le disposizioni
del presente decreto non si applicano al personale della
scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze
di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al
servizio di Polizia municipale e provinciale, in relazione
alle attivita' operative specificamente istituzionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 5. In
caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le
unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il
datore di lavoro e' tenuto a informare, entro trenta giorni
dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai
precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro
- Settore ispezione del lavoro, competente per territorio.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le
modalita' per adempiere al predetto obbligo di
comunicazione.».
- Il testo dell'art. 2109 del codice civile recita:
«Art. 2109 (Periodo di riposo). - Il prestatore di
lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di
regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto
servizio], ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale
periodo e' stabilita dalla legge, [dalle norme
corporative], dagli usi o secondo equita'.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al
prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento
delle ferie.
Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di
preavviso indicato nell'art. 2118.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 11 (Limitazioni al lavoro
notturno). - 1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo'
essere accertata attraverso le competenti strutture
sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei
lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di
effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire
le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre
obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta'
inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico
genitore affidatario di un figlio convivente di eta'
inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio1992, n. 104, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della
direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della
direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della
direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro):
«Art. 17 (Il medico competente). - 1. Il medico
competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8,
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrita'
psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
16;
c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilita', per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia
del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla
lettera b), effettua le visite mediche richieste dal
lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di formazione e
informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti
dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un
giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale
del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro
e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in
qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli
assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo'
svolgere l'attivita' di medico competente qualora esplichi
attivita' di vigilanza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 2. La
durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto
ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni
caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'art. 7.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 3 (Orario normale di lavoro). - 1. L'orario
normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 3 e 5, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 5 (Lavoro straordinario). - 3. In difetto di
disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore
di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le
duecentocinquanta ore annuali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a
parte e compensato con le maggiorazioni retributive
previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti
collettivi possono in ogni caso consentire che, in
alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i
lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2003:
«Art. 13. (Durata del lavoro notturno). - 1. L'orario
di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto
ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione
da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un
periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come
media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente piu' rappresentative e delle
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene
stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui
limite e' di otto ore nel corso di ogni periodo di
ventiquattro ore.».
- Il testo dell'art. 19, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente
decreto, dispone:
«Art. 19 (Disposizioni transitorie e
abrogazioni). - 2. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogate tutte le
disposizioni legislative e regolamentari nella materia
disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le
disposizioni espressamente richiamate.».



 
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