Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2004 (vai al sommario)
COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
ORDINANZA 30 luglio 2004
Autorizzazione alla costruzione del Nuovo Parco Serbatoio presso il sito EUREX del Centro Enea, in Saluggia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
per la sicurezza dei materiali nucleari

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SO.G.I.N. S.p.a. e' stato nominato Commissario Delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario Delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;
Considerato che con le Ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento dell'impianto EUREX nel Centro ENEA di Saluggia a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;
Considerato che in attuazione delle sovra citate Ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 e' stata disposta la realizzazione, a cura del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a. nel Centro ENEA di Saluggia, di un nuovo parco serbatoi presso l'impianto EUREX attualmente in gestione alla SO.G.I.N. S.p.a., ove trasferire in condizioni di sicurezza maggiormente adeguate alla presente situazione di emergenza i rifiuti liquidi ad alta attivita' attualmente immagazzinati presso lo stesso impianto EUREX;
Considerato che in data 8 aprile 2004 il «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a. ha presentato al Comune di Saluggia la domanda diretta al rilascio del permesso di costruire il nuovo parco serbatoi, corredata dalla prescritta documentazione;
Considerato che con nota in data 23 luglio 2004 il Comune di Saluggia ha comunicato il diniego del richiesto permesso di costruire, con la motivazione che l'intervento proposto risulta in contrasto con il vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia ed in particolare con la scheda di prescrizione normativa specifica dell'area soggetta allo strumento urbanistico esecutivo n. 14 relativa al Centro ENEA che non prevede la realizzazione di interventi di completamento e di nuova costruzione;
Ritenuta la improrogabile necessita' e l'urgenza di dare attuazione alla misura di sicurezza gia' disposta con le ordinanze commissariali sopra citate, consistente nella costruzione del nuovo parco serbatoi presso l'impianto EUREX di Saluggia, che e' opera di primario interesse pubblico in quanto diretta a salvaguardare la salute della collettivita' e ad assicurare la messa in sicurezza di materiali radioattivi, ed e' percio' compresa tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto altresi' che tale opera a carattere provvisionale e' funzionale alle finalita' di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e di bonifica dell'impianto EUREX di Saluggia, mediante il condizionamento a mezzo cementazione dei rifiuti liquidi attualmente stoccati sul sito, intervento gia' ritenuto adeguato dalla Commissione tecnico-scientifica ex art. 5 OPCM n. 3267/2003 con sua delibera 14 giugno 2004;
Attesa pertanto la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a favore del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a. alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarita' dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonche' le modalita' e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che il vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia pone il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove e' posto l'impianto EUREX, sicche' il nuovo parco serbatoi puo' essere realizzato esclusivamente provvedendo in deroga alle prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Atteso peraltro che le sopraindicate esigenze di necessita' e urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che pertanto e' indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale, esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia rilasciata in deroga al vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia, con ordinanza commissariale e percio' in difformita' dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del Consiglio comunale;
Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al contributo di costruzione, ma occorre consentire al Comune di Saluggia di determinano con provvedimento diverso dal permesso di costruire, come previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che la realizzazione dell'intervento si configura come «modifica d'impianto» di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e che in attuazione di tale norma la SO.G.I.N. S.p.a. in data 6 luglio 2004 ha presentato all'APAT il progetto particolareggiato dell'opera da realizzare;
Considerato che per la realizzazione del nuovo parco serbatoi per i rifiuti liquidi radioattivi non ricorrono i requisiti di cui alla Direttiva 97/11/CE che impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ne' quelli di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto si tratta di opera destinata allo stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti nello stesso sito;
Considerato che l'intervento stesso non rientra tra quelli contemplati dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione»;
Considerato che con deliberazione n. 75 del 14 giugno 2001 dell'autorita' di bacino del fiume Po, il sito ENEA-EUREX di Saluggia e' stato escluso dall'applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio delle fasce fluviali, ferma restando l'applicazione di tali norme per quando sara' stata completata la bonifica del sito stesso;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 142 del 10 maggio 2004 dell'ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto torinese, e' stato espresso parere favorevole al progetto di realizzazione del nuovo parco serbatoi dell'impianto EUREX di Saluggia;
Considerato infine che il previsto nuovo parco serbatoi e' collocato internamente all'opera di protezione idraulica dell'area ENEA di Saluggia recentemente realizzata e che quindi non puo' avere alcuna incidenza sul regime idraulico del fiume Dora;
Sentita la Regione Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3267/2003;
Dispone:
In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono autorizzati i lavori di costruzione del nuovo parco serbatoi presso il sito EUREX del Centro ENEA del Comune di Saluggia sull'immobile distinto al NCT Foglio 31, mappale n. 165, posto in strada per Crescentino, di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allega, presentati dalla SO.G.IN. S.p.a. al Comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire;
in esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione del nuovo parco serbatoi e' data in deroga al vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia;
la realizzazione della suddetta opera a cura della SO.G.I.N. S.p.a., «soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio dell'impianto EUREX;
la SO.G.I.N. S.p.a. e' tenuta a richiedere al Comune di Saluggia la determinazione del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalita' per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi;
la SO.G.I.N. S.p.a. avviera' immediatamente, in coordinamento con il Comune di Saluggia, un'azione capillare di informazione dei cittadini coerente con gli obiettivi del protocollo di intesa tra la societa' e il comune medesimo in corso di definizione e che dovra' essere formalizzato nel piu' breve tempo possibile;
la SO.G.I.N. S.p.a. avviera' immediatamente le attivita' preliminari all'inizio dei lavori;
la presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» l'opera sopra indicata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e, pertanto, comporta il totale esonero del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a., dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire;
la trasmissione della presente ordinanza «in deroga» al Comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla Provincia di Vercelli, alla Regione Piemonte, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti;
la pubblicazione della presente ordinanza «in deroga» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati;
la immediata esecutivita' della presente ordinanza non appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2004
Il commissario delegato: Jean
 
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