Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 2 agosto 2004, n. 24
Programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02, come modificato dal regolamento (CE) n. 1331/04.

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali
Alle regioni - assessorati
agricoltura
Alle province autonome
All'Agecontrol
Alle unioni nazionali olivicole
Alle associazioni olivicole
indipendenti
A tutte le associazioni olivicole
Alle associazioni tra le industrie
olearie
Alle associazioni di frantoiani
A tutte le organizzazioni di
categoria
A tutti gli operatori del settore

Con regolamento (CE) n. 1331/2004 del 20 luglio 2004, la Commissione europea ha esteso alla campagna di commercializzazione 2004/2005 l'applicazione del disposto del regolamento (CE) n. 1334/02, inerente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.
Nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, sono estese alla campagna di commercializzazione 2004/2005, le disposizioni gia' impartite con la circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, come integrata con i chiarimenti contenuti nelle circolari AGEA n. 50 del 4 novembre 2003 e n. 1 del 13 febbraio 2004, fatte salve le precisazioni illustrate di seguito. 1. Ammontare del finanziamento e relativa ripartizione per tipologia di attivita'.
L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' in argomento e la relativa ripartizione per tipologia di attivita' sono determinati dalla circolare ministeriale n. 919/ASS del 28 luglio 2004. 2. Procedura di riconoscimento delle organizzazioni.
Limitatamente ai programmi di attivita' presentati per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di riconoscimento e' fissato al 30 settembre 2004.
Immediatamente dopo l'effettuazione del riconoscimento e comunque non oltre il 31 ottobre 2004, gli organismi preposti ai sensi del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, provvedono ad inviare all'AGEA, l'atto di riconoscimento, corredato dal relativo numero progressivo attribuito.
Le organizzazioni di operatori che hanno gia' ottenuto il riconoscimento per beneficiare del finanziamento relativo alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, dovranno presentare entro il 30 settembre 2004, contestualmente alla presentazione del programma, all'AGEA e, per quanto di rispettiva competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle regioni, una dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni dei requisiti che hanno costituito il presupposto per l'ottenimento del riconoscimento. 3. Presentazione e approvazione dei programmi di attivita'.
Ciascuna delle organizzazioni di operatori puo' richiedere il finanziamento per un unico programma di attivita' per campagna, che deve essere presentato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - settore promozione, miglioramento e aiuti sociali via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2004.
Il comitato tecnico di valutazione dovra' far pervenire all'AGEA entro il 21 ottobre 2004 l'esito della valutazione per ciascun programma presentato. L'AGEA prende atto dell'esito della valutazione operata dal comitato ed adotta entro il 31 ottobre 2004 il conseguente provvedimento sull'istanza presentata.
Si fa presente che ciascuna organizzazione e' tenuta a inviare, nei termini fissati dalle disposizioni ministeriali e dall'AGEA, copia del progetto e di tutta la relativa documentazione, ivi comprese le varianti formali e sostanziali, alle regioni e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003.
Il mancato rispetto di quanto disposto al precedente paragrafo, puo' costituire, in sede di comitato tecnico di valutazione, elemento di irricevibilita' della documentazione inviata dall'organizzazione. 4. Non sovrapponibilita' delle attivita' previste.
Il decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, attuativo del regolamento (CE) n. 1334/02 stabilisce che, nell'ambito dei programmi presentati dalle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, non devono esistere sovrapposizioni tra le attivita' approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e quelle approvate per effetto del regolamento (CE) n. 528/99, nonche' riguardo alle azioni nello specifico comparto recate dai Piani di sviluppo rurale (PSR), dai Piani operativi regionali (POR) e da qualunque altro programma finanziato, integralmente o parzialmente, con contributi comunitari e/o nazionali e/o regionali.
Nel suddetto contesto normativo, le regioni e le province autonome hanno competenza diretta in materia, sia sul piano della realizzazione delle azioni che del monitoraggio, nonche' della effettuazione dei controlli puntuali. Pertanto, ferme restando le competenze del comitato tecnico di valutazione in materia di verifica di non sovrapponibilita', di cui al paragrafo 4, art. 6 del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, contestualmente alla presentazione del programma, ciascuna organizzazione di operatori dovra' presentare, a pena di reiezione del programma, apposita autodichiarazione di responsabilita' di non sovrapposizione con le azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 1334/02 per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, dal regolamento (CE) n. 528/99, dai Piani di sviluppo rurale (PSR) e dai Piani operativi regionali (POR), redatta in conformita' al modello di cui all'allegato 1, corredata da fotocopia integrale, fronte e retro, di un documento di identita' in corso di validita'. 5. Cauzioni di buona esecuzione e di anticipo.
Ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite con la circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 e successive modifiche, la cauzione bancaria di importo pari al 5 per cento del finanziamento comunitario richiesto (art. 5, punto g del regolamento (CE) n. 1334/02) e la cauzione di importo pari al 110 per cento dell'importo dell'anticipo richiesto, non superiore al 90 per cento del finanziamento comunitario approvato (art. 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1334/02) dovranno essere redatte in conformita' agli schemi di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3.
In particolare, in considerazione del termine ultimo per la presentazione della domanda del finanziamento o dell'eventuale saldo, fissato dall'art. 9, punto 1) del citato regolamento (CE) n. 1334/02, come modificato dal regolamento (CE) n. 1331/04 al 25 febbraio 2006 e del connesso termine per il versamento del relativo contributo, di cui al punto 4) dello stesso articolo, ai fini della determinazione del periodo di durata della garanzia, nel testo della cauzione dovra' essere riportata la dicitura di seguito specificata, definita in esito agli approfondimenti congiunti con l'ANIA e tenendo conto delle osservazioni formulate al riguardo dai rappresentanti della filiera: «La presente garanzia avra' durata fino al 31 maggio 2006, con automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, puo' richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri».
In conformita' alle modifiche introdotte all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1334/02, limitatamente alla campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'eventuale anticipo richiesto e' corrisposto, in seguito all'approvazione del programma, in unica soluzione, mentre non sono previsti svincoli parziali delle cauzioni prima della liquidazione dell'eventuale saldo o del finanziamento.
Al riguardo, si chiarisce che, in conformita' alle disposizioni comunitarie, i costi connessi alla costituzione delle cauzioni, sia di buona esecuzione che di anticipo, non sono ammesse al finanziamento. 6. Termini di presentazione delle istanze di erogazione del finanziamento.
Ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1334/02, limitatamente alla campagna di commercializzazione 2004/2005, le cui attivita' dovranno essere svolte tra il 1° novembre 2004 e il 31 ottobre 2005, sono fissati:
al 30 settembre 2004, il termine ultimo per la presentazione del programma e della connessa domanda del finanziamento, della domanda di riconoscimento e dell'eventuale domanda di anticipo;
al 31 gennaio 2006, il termine ultimo per la presentazione senza penalita' della domanda del finanziamento o dell'eventuale saldo.
Alle domande presentate dopo il 31 gennaio 2006 sara' applicata una penale pari all'1 per cento del finanziamento comunitario per giorno di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2006 sono irricevibili. 7. Modifica dei programmi di attivita'.
Con riferimento a quanto gia' indicato al paragrafo 4 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, si precisa di seguito la classificazione delle varianti.
Sono varianti formali:
1) le variazioni pari ad un importo complessivo massimo di Euro 1.000;
2) le variazioni dell'importo approvato, purche' effettuate all'interno della medesima tipologia di attivita' (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualita' della produzione, tracciabilita);
3) le variazioni, pari o inferiori al 10% dell'importo approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie di attivita' (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualita' della produzione, tracciabilita).
Sono varianti sostanziali le variazioni superiori al 10% dell'importo approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie di attivita' (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualita' della produzione, tracciabilita), purche' ovviamente superiori all'importo complessivo massimo di Euro 1.000.
Le varianti formali necessitano solo della comunicazione motivata, mentre le varianti sostanziali necessitano della preventiva approvazione da parte del comitato tecnico di valutazione.
In esito alle determinazioni del suddetto comitato, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale, l'AGEA comunica all'organizzazione interessata l'avvenuta approvazione o diniego, totale o parziale, della variante sostanziale. 7. Quietanze dei pagamenti effettuati.
Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 4 della circolare AGEA n. 1 del 13 febbraio 2004, si fa presente che, limitatamente alle spese inerenti il personale assunto a tempo determinato e alla liquidazione delle opere effettuate in economia, il quietanzamento dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute e documenti contabili riconosciuti) puo' avvenire attraverso bonifici bancari e/o assegni circolari. 8. Criteri di ammortamento dei beni durevoli.
Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 5 della circolare AGEA n. 1 del 13 febbraio 2004, si fa presente che, nel caso di acquisto di beni durevoli, il vincolo dei beni acquistati alla destinazione d'uso e alla non cedibilita' prima di un periodo di cinque anni dovra' risultare da apposito atto scritto dell'organizzazione interessata e dal documento comprovante l'acquisto. 9. Spese ammissibili.
Ad integrazione di quanto previsto all'allegato 11 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, si fa presente che il costo connesso alla emissione dei bonifici bancari e, ove previsto, degli assegni circolari, e' imputabile alla categoria di spesa per la quale il bonifico o l'assegno si e' reso necessario.
Per quanto non espressamente specificato nella presente circolare, si rimanda al disposto del regolamento (CE) n. 1334/02 e successive modifiche, ai regolamenti precedenti e successivi, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle precedenti circolari dell'AGEA.
Roma, 2 agosto 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico
Gulinelli
 
Allegato 1

All'AGEA - via Torino n. 45 - 00184
Roma

Riferimento programma: presentato con lettera prot. n. ... del ....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a .... il .... residente in .... c.f. ...., in qualita' di appartente all'organizzazione di operatori .... c.f. (obbligatorio) .... con sede a .... in via ....
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Dichiara:
1. Che l'azione di ...., svolta nell'ambito delle attivita' previste, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, dal programma presentato dall'organizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002, trasmesso con lettera prot. n. ........ del ...., non si sovrappone con azioni, finanziamenti e/o aiuti richiesti dallo scrivente o dalla organizzazione rappresentata dallo scrivente a carico del regolamento (CE) n. 1334/02, per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, del regolamento (CE) n. 528/99, dei Piani di sviluppo rurale (PSR), dei Piani operativi regionali (POR), o di qualunque altro fondo comunitario, nazionale o regionale.
Data ....
Firma ....

Note esplicative:
Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello e' effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identita' del sottoscrittore.
 
Allegato 2 FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE
ATTIVITA' DI CUI AL REGOLAMENTO CE n. 1334/02 (Su carta intestata) Polizza Fidejussoria n. ....................... Contraente: organizzazione produttori Ente garantito: AGEA
Premesso
Che il regolamento CE 1334/02 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento 1638/98 del Consiglio ha stabilito misure finalizzate all'esecuzione di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005.
Che l'organizzazione di produttori .... (denominazione o ragione sociale) con sede in via .... cf (obbligatorio) .... (in seguito denominata «contraente») e' stata riconosciuta con decreto del .... n. ... in data .... ai sensi del regolamento n. 1334/02.
Che la suddetta organizzazione ha presentato un programma di attivita' per azioni da eseguire nell'ambito del regolamento suddetto e per la campagna 2004/2005 e che per tale programma sono in corso le previste verifiche istruttorie.
Che la corretta esecuzione delle attivita' approvate nonche' il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale per accedere agli aiuti previsti, deve essere garantita dalla preventiva costituzione di una cauzione bancaria pari al 5% del finanziamento comunitario chiesto, ai sensi dell'art. 5, punto g), del regolamento in oggetto.
Che l'ammontare della cauzione e' di Euro .... (in cifra) ....(in lettere).
Che qualora risulti accertata, da organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto e la mancata esecuzione del programma approvato, l'AGEA, ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento CE 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento del corrispondente importo.
Tutto cio' premesso
La sottoscritta Banca .... (denominazione o ragione sociale) filiale di .... via .... citta' .... cf (obbligatorio) .... in persona di .... nato a .... il .... in qualita' di presidente (legale rappresentante) dichiara costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore congiuntamente e solidamente con l'organizzazione di produttori .... a favore dell'AGEA fino alla concorrenza di Euro (in cifre) .... (in lettere) .... a garanzia della corretta esecuzione del programma approvato e degli obblighi derivanti.
La sottoscritta Banca si obbliga, quindi, in virtu' della presente fidejussione, a pagare all'AGEA entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata a.r., senza osservanza di particolari modalita' ne' preventiva escussione della O.P. .... quanto sia da quest'ultima dovuta all'AGEA, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.
La Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente, di cui all'art. 1944 del codice civile.
La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 del codice civile.
La Banca rinuncia ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda i crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'AGEA.
La presente garanzia avra' la durata fino al 31 maggio 2006 con automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'A.G.E.A., con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, puo' richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sara' deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge. In ogni caso il foro competente e' quello di Roma.
Data ....
La Banca: Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese degli articoli 1944, 1957, 1242, 1247 del codice civile, nonche' quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante. La Banca ....
 
Allegato 3

POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L'ANTICIPO DEL CONTRIBUTO SULLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO AI
SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1334/02.

(Su carta intestata) Contraente: organizzazione di produttori .... Ente garantito: AGEA Polizza n. ..................
Premesso
Che l'organizzazione dei produttori .... (denominazione o ragione sociale) con sede in .... via .... cf (obbligatorio) .... (in seguito denominata «contraente») e' stata riconosciuta con decreto del .... n. ........... in data ....ai sensi del regolamento CE n. 1334/02 e ha presentato ai sensi dello stesso regolamento un programma per lo svolgimento di attivita' inerenti la campagna di commercializzazione 2004/2005.
Che il regolamento gia' citato prevede la concessione di un aiuto finanziario da parte della Unione europea e dello Stato membro alle organizzazioni di produttori destinato al finanziamento del programma presentato, approvato con decreto AGEA n. ........ del ....
Che l'art. 5, punto h), e l'art. 8 del citato regolamento prevedono la possibilita' di richiedere un anticipo in fase di presentazione della domanda di finanziamento per un unico programma di attivita' per un importo non superiore al 90% del contributo comunitario previsto per il periodo interessato dal programma di attivita' approvato.
Che il versamento dell'importo dell'anticipazione e' condizionato alla costituzione di una cauzione pari al 110% dell'importo dell'anticipo chiesto, in conformita' al regolamento n. 2220/85.
Che tali contributi sono vincolati all'obbligo del corretto svolgimento delle azioni figuranti nel programma di attivita' approvato, ai sensi dell'art. 20 del regolamento sopra citato e al rispetto delle procedure di attuazione dei regolamenti comunitari e dalle disposizioni applicative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'AGEA.
Che la polizza a favore dell'AGEA e' intesa a garantire la restituzione della somma anticipata nel caso in cui non dovessero risultare rispettati gli obiettivi del programma approvato, nonche' le disposizioni relative alla rendicontazione contabile e alla documentazione amministrativa.
Che, qualora risulti accertata dagli organi di controllo, dall'AGEA o da altre pubbliche amministrazioni l'insussistenza totale o parziale del diritto all'anticipo del programma, l'AGEA, ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni, procedera' all'immediato incameramento delle somme corrispondenti all'anticipo non riconosciuto.
Tutto cio' premesso
La sottoscritta (banca o societa' di assicurazioni) con sede in .... via .... citta' ...., cf (obbligatorio) .... (in seguito denominata societa) autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale n. ... del .... ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco nazionale delle imprese di assicurazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del ...., abilitata dall'ISVAP all'esercizio nel ramo cauzioni nell'Unione europea, nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale .... .... nato a .... il .... dichiara di costituirsi, come in effetti con la presente polizza, si costituisce fideiussore nell'interesse del contraente e a favore dell'AGEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma anticipata erogata secondo quanto descritto in premessa fino alla concorrenza di Euro .... (in cifre) ............. (in lettere) nel caso in cui dagli accertamenti tecnici ed amministrativi non risultino rispettati i vincoli citati in premessa per la concessione dei contributi o a seguito del riscontro di altre irregolarita' secondo quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.
Disciplina generale
La presente polizza e' disciplinata dalle norme contenute nei regolamenti CE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche nonche' dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.
Art. 2.
Durata della garanzia
La presente garanzia avra' la durata fino al 31 maggio 2006, con automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'A.G.E.A., con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, puo' richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri.
Art. 3.
Proroga della durata della garanzia e supplemento del premio
Nell'ipotesi di proroga della garanzia di cui all'art. 2 il contraente e' tenuto al pagamento di un supplemento di premio per il periodo di maggior durata rispetto a quello iniziale. Il mancato pagamento di tale supplemento non potra' essere opposto all'A.G.E.A.
Il contraente e' obbligato al pagamento del supplemento di premio fino a quando non sara' pervenuta apposita dichiarazione rilasciata dall'A.G.E.A. che libera la societa' medesima da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia prestata.
Art. 4.
Richiesta di pagamento
La societa' garantisce all'A.G.E.A., fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che l'A.G.E.A. richiedera' al contraente.
Art. 5.
L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'A.G.E.A. sara' comunicato dall'A.G.E.A. alla societa' e, contestualmente, al contraente a mezzo lettera raccomandata a.r. o con altro idoneo mezzo.
Art. 6.
La societa' si obbliga a versare, a meno che abbia gia' provveduto il contraente, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dall'A.G.E.A. entro quindici giorni dalla data della suddetta comunicazione alla societa', anche in presenza di eccezioni da parte del contraente.
Art. 7.
La societa' e' surrogata nei limiti della somma pagata all'A.G.E.A. in tutti i suoi diritti, ragioni ed azioni verso il contraente ed i suoi aventi causa. Il contraente ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla societa', entro il termine di giorni quindici dalla richiesta, quanto dalla stessa pagato all'A.G.E.A., oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, questi ultimi pari al saggio legale di sconto in vigore al momento del rimborso all'AG.E.A., maggiorato di tre punti, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento.
Art. 8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e
alle eccezioni
La societa' rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente, di cui all'art. 1944 del codice civile. La societa' rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1955 e 1957 del codice civile. La societa' rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'A.G.E.A.
Art. 9.
Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sara' deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge. In ogni caso il foro competente e' quello di Roma. Il contraente .... La societa' ....
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:
«Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni)»;
«Art. 8 - (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli articoli 1955, 1957, 1242, 1247 del codice civile)». Il contraente ....
La societa' ....
 
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