Gazzetta n. 193 del 18 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 20 luglio 2004, n. 215
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Ambito soggettivo di applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato.».



 
Art. 2
Incompatibilita'

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non puo': a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato
parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti
alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui
all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n.
60; b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa'
aventi fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie
connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se
gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di
tali attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire
unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima
dell'assunzione della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche
o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne'
compiere atti di gestione in associazioni o societa' tra
professionisti; e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico; f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa' aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.



Note all'art. 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge
13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilita' parlamentari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1953,
e' il seguente:
"Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle
conferite nelle universita' degli studi o negli istituti di
istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei
corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della
legge 9 agosto 1948, n. 1102.".
- Si riporta il testo degli articoli 2203 e 2207 del
codice civile:
"Art. 2203 (Preposizione institoria). - E' institore
colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di
un'impresa commerciale.
La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di
una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti piu' institori, questi possono agire
disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente
disposto.".
"Art. 2207 (Modificazione e revoca della procura). -
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o
revocata la procura devono essere depositati, per
l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la
procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca
non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le
conoscevano al momento della conclusione dell'affare.".



 
ART. 3.
(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilita' ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o societa' da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
1990, e' il seguente:
«Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo
si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359 del
codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti
o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o
congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto
edi diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza
determinante sulle attivita' di un'impresa, anche
attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla
totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che
conferiscono un'influenza determinante sulla composizione,
sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla
impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei
contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici
suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o
beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti
giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
derivano.».



 
Art. 4
Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita'

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e' sanzionata anche quando e' compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilita' delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 287 del 1990 e'
il seguente:
"Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi.".
- Il testo dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n.
249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997, come da
ultimo modificato dalla legge 3 maggio 2004, n. 112,
nonche' dalla Corte costituzionale con sentenza n. 466 del
20 novembre 2002, con la quale sono state dichiarate non
fondate le questioni di legittimita' costituzionale del
comma 6, e' il seguente:
"Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - 1.
(Abrogato).
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
e le intese che contrastano con i divieti di cui al
presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1
sono obbligati a comunicare all'Autorita' e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato le intese e le
operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine
dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione
dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo
pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i
risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita' alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita'
fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in
ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti,
tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per
adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni
bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione. I bacini televisivi sono di norma
coincidenti con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita'
tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e
locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili
per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle
lingue delle stesse minoranze.
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di
cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al
comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne
riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del
principio del contraddittorio, al termine della quale
interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse;
qualora accerti il compimento di atti o di operazioni
idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei
commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e'
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e
delle autorizzazioni.
8. - 11. (Abrogati).
12. L'Autorita', in occasione della relazione al
Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di
riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione
delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di
concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze
terrestri e' consentita, previa autorizzazione
dell'Autorita', la trasmissione simultanea su altri mezzi
trasmissivi.
14. - 15. (Abrogati).
16. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni
si considerano anche le partecipazioni al capitale
acquisite o comunque possedute per il tramite di societa'
anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona. Si considerano acquisite le
partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche
in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione,
scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che
interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci
esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine
all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione
della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste,
anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa',
nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
19. (Abrogato).
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per
trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel
limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con
frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o,
in alternativa, a centoventi giorni al semestre.".
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990
si veda la nota all'art. 3.



 
ART. 5.
(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attivita' patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attivita' patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilita' riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalita' di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 287 del 1990 e'
il seguente:
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.».
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997,
come da ultimo modificato dalla legge 3 maggio 2004, n.
112, e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi,
uno per la commissione per le infrastrutture e le reti,
l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In
caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di
un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al
commissario che subentri quando mancano meno di tre anni
alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente
sottoposta al parere delle competenti commissioni
parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.
4. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il
rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al n. 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge
6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal n. 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art.
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori,
ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono
tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle
telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento hanno facolta' di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente
mediante le procedure di mobilita' previste dall'art. 4,
comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti applicato al relativo
ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei
limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita
dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti
sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i
mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. (Abrogato).
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
l'indennita' prevista dall'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto
1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti
amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei
rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per individuare le competenze trasferite, coordinare
le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e'
istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza e da operatori del
settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
e di proposta nel settore della multimedialita' e delle
nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del
Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza di primo grado e' attribuita
in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di
provvedimenti dell'Autorita', puo' definire immediatamente
il giudizio nel merito, con motivazione in forma
abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti
al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione
della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono
ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del
provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del
merito della causa deve essere celebrata entro sessanta
giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle
spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno
facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito
dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei
motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di
appello immediato si applica l'art. 33 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.».



 
ART. 6. (Funzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in
materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
2. Gli organismi e le autorita' competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge.
4. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorita' giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilita' ed ammissibilita' della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorita' amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorita' giudiziaria.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo e' garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi e' prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravita' del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonche' le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le opportune modifiche organizzative interne.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990
si veda la nota all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.».



 
Art. 7
Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di conflitto di interessi

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.
3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravita' della violazione.
4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalita' di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si e' intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le opportune modifiche organizzative interne.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997
si veda la nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990
si veda la nota all'art. 3.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato", ed e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1990.
- Per il titolo della legge n. 249 del 1997 si veda la
nota all'art. 4.
- La legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca: "Disposizioni
per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica", ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.



 
ART. 8.
(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attivita' di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorita' competente nel termine fissato dalla stessa Autorita', comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarita', ne danno comunicazione documentata all'autorita' giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 328 c.p.:
«Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza
ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due
anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta
deve essere redatta in forma scritta ed il termine di
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta
stessa.».



 
Art. 9
Potenziamento dell'organico dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni

1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.
2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo' provvedere all'assunzione di 10 unita' di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 287 del 1990 e'
il seguente:
"Art. 11 (Personale della Autorita). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorita'. Il
numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo'
eccedere le centocinquanta unita'. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle
categorie per le quali sono previste assunzioni in base
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale
e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'.
3. Al personale in servizio presso l'Autorita' e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
e industriali.
4. L'Autorita' non puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta
unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici
dell'Autorita' sovraintende il segretario generale, che ne
risponde al presidente, e che e' nominato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta del presidente dell'Autorita'.".
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997
si veda la nota all'art. 5.



 
ART. 10.
(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
2. Le funzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e' resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui all'articolo 5, comma 2, e' effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1707):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per la funzione pubblica
(Frattini) il 4 ottobre 2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'11 ottobre 2001 con pareri delle
commissioni II, V, VII, XI e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione il 22-23-24-30 e 31
gennaio 2002; 5-12-14-19 e 21 febbraio 2002.
Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 2002 (atto
n. 1707-A relatore on. Bruno).
Esaminato in aula il 25-26-27 febbraio 2002 e approvato
il 28 febbraio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1206):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 6 marzo 2002 con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1ª il 19-20-21-26-27 marzo
2002; 2-9-16-17 aprile 2002; 8-14-15-28 maggio 2002;
5 giugno 2002.
Relazione scritta annunciata il 12 giugno 2002 (atto n.
1206-A relatore sen. Pastore).
Esaminato in aula il 18-19-20-25-27 giugno 2002;
2-3 luglio 2002 e approvato, con modificazioni, il 4 luglio
2002.

Camera dei deputati (atto n. 1707-B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 9 luglio 2002 con parere delle
commissioni II, V, VII, IX, X, XI.
Esaminato dalla I commissione il 25 luglio 2002;
12-13-18-19-25-26 settembre 2002; 2-3-15 e 31 ottobre 2002;
20 e 27 novembre 2002; 5 dicembre 2002; 30 gennaio 2003; 12
e 13 febbraio 2003.
Relazione scritta annunciata il 13 febbraio 2003 (atto
n. 1707-C relatore on. Bruno).
Esaminato in aula il 24 febbraio 2003 ed approvato con
modificazioni il 22 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1206-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 24 luglio 2003 con pareri delle
commissioni 5ª, 8ª e 10ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 24 e 30 settembre
2003 e il 1° ottobre 2003.
Esaminato in aula il 10 febbraio 2004; 4 e 9 marzo 2004
ed approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2004.

Camera dei deputati (atto n. 1707-D):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 15 marzo 2004 con parere della
commissione V.
Esaminato dalla I commissione il 4-6 e 25 maggio 2004.
Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il
13 luglio 2004.
 
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