Gazzetta n. 194 del 19 agosto 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2004
Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale».
1.1. E' approvato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004, il modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente i dati relativi alla societa' o ente consolidante, al rappresentante firmatario della comunicazione e alla societa' consolidata, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.
2. Modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale.
2.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 e' presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, che provvede all'invio telematico. La prova della presentazione e' costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
2.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Consolidato nazionale», che e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet: www.agenziaentrate.gov.it, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al presente provvedimento.
2.3. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.
2.4. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.5. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo.

Motivazioni.
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', all'art. 1 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo, con gli articoli da 117 a 128, l'istituto del consolidato fiscale nazionale delle societa' di capitali ed enti commerciali, in base ai principi contenuti nell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80.
E' stato previsto, in particolare, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla societa' o ente consolidante di un'unica base imponibile, su opzione facoltativa delle singole societa' consolidate. L'opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed e' irrevocabile.
Le disposizioni applicative dell'esercizio di tale facolta' e della relativa disciplina, sono state emanate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, previsto dall'art. 129 del TUIR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004 (di seguito: «decreto»).
La predetta disciplina dispone, quindi, che l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la societa' o l'ente consolidante e ciascuna societa' consolidata, deve essere comunicato dalla societa' consolidante all'Agenzia delle entrate.
La medesima comunicazione va, altresi', effettuata dalla consolidante nelle ipotesi sia di rinnovo che di mancato rinnovo dell'opzione, decorso il triennio di efficacia della stessa.
Se nel corso del periodo triennale di durata dell'opzione si verifica una delle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo, previste dall'art. 13 del decreto, la consolidante e' tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione.
Pertanto, il presente provvedimento approva il modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:
esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, di cui all'art. 5 del decreto;
rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del decreto;
mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, a norma dell'art. 14, comma 2, del decreto;
interruzione della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 13 del decreto.
Qualora nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente piu' di una delle suddette ipotesi, dovra' essere effettuato un unico invio del modello di comunicazione, nel quale saranno evidenziati i diversi casi per i quali viene resa la comunicazione ed indicati, altresi', tutti i soggetti partecipanti al consolidato.
Il presente provvedimento definisce, inoltre, le modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale, stabilendo, in particolare, che la trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione avvenga in via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato «Consolidato nazionale», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito Internet, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al medesimo provvedimento.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (articoli da 117 a 129).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (art. 4).
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2004
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 27 a pag. 46 <----
 
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