Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 giugno 2004
Determinazione delle misure dell'indennita' «onnicomprensiva» di cui all'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, da corrispondere al personale delle Forze armate impiegato nell'ambito dei programmi di sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi di interesse pubblico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, concernente interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini e, in particolare, l'art. 18 che disciplina l'adozione di programmi di utilizzazione di contingenti di personale delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi di interesse pubblico, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalita';
Vista l'art. 20 della legge n. 128 del 2001, che prevede l'attribuzione al personale militare in argomento, in aggiunta al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera e per il periodo di effettivo impiego, di una indennita' onnicomprensiva, non superiore al trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2004), e, in particolare, l'art. 3, comma 154, che ha rideterminato in 48 milioni di euro per il 2004 e in 14 milioni di euro a decorrere dal 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22 della citata legge n. 128 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, concernente il recepimento dell'accordo sindacale del 22 dicembre 1989 per le Forze della polizia di stato e, in particolare, l'art. 10 che introduce disciplina e misure dell'indennita' da corrispondere al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. l64, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), e, in particolare, gli articoli 10 e 49 che prevedono, con decorrenza 1° settembre 2002, una nuova disciplina e la rivalutazione della prefata indennita' di ordine pubblico fuori sede;
Ritenuto di determinare gli importi giornalieri dell'indennita' onnicomprensiva in premessa per il personale delle Forze armate, secondo misure corrispondenti a quelle dell'indennita' di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia, con esclusione dei volontari di truppa fino a dodici mesi di servizio dei militari di truppa in servizio di leva e nell'ambito della spesa complessiva risultante dall'unita relazione tecnica-illustrativa;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
1. Al personale militare facente parte dei contingenti di unita' utilizzate ai sensi dell'art. 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e' attribuita, per la durata di impiego effettivo, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva determinata per categorie, importi e decorrenze seguenti:
Categorie di militari Importi giornalieri in euro
e relative decorrenze:

dal dal
12 ottobre 1° settembre
2001 2002

ufficiali, sottoufficiali, volontari in servizio permanente 20,66 26,00

volontari di truppa con oltre 12 mesi di servizio; 15,49 26,00

volontari di truppa fina a 12 mesi di servizio, militari di truppa in servizio di leva 3,31 3,31

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Roma, 25 giugno 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro della difesa
Martino

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 230
 
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Schema di decreto concernente la determinazione degli importi dell'indennita' «onnicomprensiva», di cui all'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, da corrispondere al personale delle Forze armate impiegato nell'ambito dei programmi di sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi d'interesse pubblico.

Lo schema di decreto in titolo concerne la determinazione dell'indennita' onnicomprensiva da corrispondere al personale militare utilizzato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 128 del 2001, in occasione di specifiche ed eccezionali esigenze di tutela della sicurezza pubblica, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia non venga distolto dal preminente impiego nei compiti di diretto contrasto della criminalita'.
Tale supporto, in particolare, si e' reso necessario all'indomani dei noti eventi terroristici dell'11 settembre 2001, circostanza per la quale il Governo ha autorizzato un iniziale concorso con l'impiego di un contingente massimo di 4.000 militari (operazione denominata «Domino») per la durata di sei mesi (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2001 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2001), allo scopo di garantire la sicurezza di obiettivi sensibili nazionali, quali:
le aree esterne a basi, installazioni e caserme NATO e/o U.S.A.;
i centri di trasmissioni e comunicazioni;
gli impianti di erogazione di servizi di pubblica utilita';
le aree esterne ed eventualmente interne, di porti, aeroporti ed impianti ferroviari.
A tal fine, le forze sono state fornite dall'Esercito e messe a disposizione dei prefetti delle diverse province interessate, secondo aliquote di personale alle dipendenze dei rispettivi comandanti militari per l'impiego tecnico-operativo facente capo ai corrispondenti questori locali.
Successivamente, la missione e' stata rinnovata senza soluzione di continuita' e con cadenza semestrale, prevedendo l'impiego di contingenti di personale variabili in funzione delle momentanee esigenze di sorveglianza e controllo (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 24 ottobre 2002, 19 marzo 2003, 5 dicembre 2003). L'impegno e' ancora in corso.
In tale situazione, a fronte dell'esigenza di stabilire l'ammontare dell'indennita' onnicomprensiva in argomento, la legge n. 128/2001 ha previsto una copertura finanziaria di 6,71 milioni di euro/anno, rivelatasi insufficiente per il perdurare dell'emergenza da rischio terrorismo. Con l'art. 3, comma 154, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), pertanto, si e' provveduto a rifinanziare la stessa legge 128, rideterminandone l'autorizzazione di spesa in 48 milioni di euro per l'anno in corso e 14 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Sulla base delle risorse economiche in tal modo rese disponibili (a copertura anche dei residuali impegni 2002-2003), il decreto in titolo da attuazione all'articolo 20 della legge n. 128/2001 stabilendo, come da seguente tabella, il valore di detto emolumento commisurato a quello dell'indennita' di ordine pubblico fuori sede prevista per il personale delle Forze di polizia:
Categorie di militari Importi giornalieri in euro
e relative decorrenze:

dal dal
12 ottobre 1° settembre
2001 (1) 2002 (2)

ufficiali, sottoufficiali, volontari in servizio permanente 20,66 26,00

volontari di truppa con oltre 12 mesi di servizio; 15,49 26,00

volontari di truppa fina a 12 mesi di servizio, militari di truppa in servizio di leva 3,31 3,31

Le misure di cui sopra, per il personale effettivo e quello a lunga ferma corrispondono agli importi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 e con decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, concernenti i contratti di lavoro delle Forze di polizia. Per i volontari di truppa fino a 12 mesi di servizio ed i militari di leva, e' stato considerato un importo ridotto, essendone previsto un impiego di solito limitato ad esigenze di tipo logistico.
Gli oneri complessivi recati dal provvedimento sono indicati nell'allegata tabella.
(1) Data di inizio della missione «Domino» - importi stabiliti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990;
(2) Decorrenza rivalutazione dell'indennita' ai sensi degli articoli 10 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002.

----> vedere Tabelle da pag. 15 a pag. 16 della G.U. <----
 
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