Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 23 dicembre 2003
Applicazione della normativa relativa alla piccola pesca - decreto ministeriale 14 settembre 1999 e individuazione, ex art. 2 del medesimo decreto ministeriale, delle azioni consentite con i contributi di cui all'art. 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164.

Premessa.

Il decreto ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 2001, di seguito denominato decreto, determina le modalita' attuative degli interventi previsti dalla legge n. 164/1998 per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca e ad incrementare la produttivita' del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori. 1. Copertura geografica.
Nazionale. 2. Normativa di riferimento.
Normativa nazionale:
legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e per lo sviluppo della pesca»;
legge 21 maggio 1998, n. 164 «Misure in materia di pesca e acquacoltura»;
decreto ministeriale 14 settembre 1999 «Disciplina della piccola pesca»;
decreto ministeriale 30 maggio 2001.
Normativa comunitaria di riferimento:
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 «Disposizioni generali sui Fondi strutturali»;
Regolamento (CE) n. 1263/1999 del 21 giugno 1999 relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni finanziate con i fondi strutturali;
Regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002 recante modifica del Reg. (CE) n. 2792/1999;
Regolamento (CE) n. 1145/2003 del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000. 3. Ente responsabile.
Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura. 4. Soggetti destinatari dell'intervento.
a) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attivita' nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale.
Tali consorzi devono essere dotati dei requisiti minimi previsti dall'art. 3 del decreto, perseguire le finalita' indicate dall'art. 4 del decreto e devono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare (art. 3 della legge n. 41/1982);
b) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione che possono costituirsi tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attivita' in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991.
Tali consorzi devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza e costituirsi con le medesime modalita' dei consorzi di cui al punto precedente.
c) Imprenditori della piccola pesca costiera.
Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164/1998 la piccola pesca costiera e' quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri con i sistemi da pesca previsti dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni) all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonche' con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera.
Sono esclusi lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura. 5. Interventi ammissibili e contributi disponibili.
I contributi previsti dalla legge n. 164/1998, pari a Euro 7.746.853,49 sono ripartiti nel seguente modo tra i soggetti destinatari dell'intervento:
a) Euro 5.164.569,00 ai consorzi indicati alla lettera a) del precedente art. 4;
b) Euro 1.032.913,00 ai consorzi indicati alla lettera b) del precedente art. 4;
c) Euro 1.549.370,00 agli imprenditori della piccola pesca costiera, di cui Euro 516.546,90 destinati alle singole imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991 che comprendano zone di pesca e vincoli all'attivita' di pesca, nonche' le imprese residenti ed operanti in aree che abbiano gia' costituito un ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991.
a) L'importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla lettera a) del precedente art. 4, pari a Euro 5.164.569,00, e' ripartito in maniera proporzionale tra gli stessi, avuto riguardo al numero delle unita' in possesso di licenza di pesca, o documento equivalente, ad essi aderenti.
La dotazione, massima prevista per ciascun consorzio non puo', comunque, essere superiore a Euro 103.291,37.
Una parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad Euro 30.987,00, potra' essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione.
La quota residua dovra' essere utilizzata per la progettazione e/o l'attuazione di interventi diretti alle comunita' dei pescatori, mirati a perseguire le finalita' indicate all'art. 4 del decreto. Tra le azioni ammissibili sono compresi interventi di integrazione finanziaria ai contributi per la demolizione di motopescherecci della piccola pesca, previsti dai regolamenti comunitari, nell'ambito di progetti unitari gestiti dai consorzi stessi.
Tra gli interventi e' data priorita' a quelli indicati nell'art. 6, comma 3, del decreto.
b) L'importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla lettera b) del precedente art. 4, pari a Euro 1.032.913,00, e' destinata ad interventi strutturali, gestiti dai consorzi, diretti alle comunita' di pescatori delle aree marine protette. Tale quota, da utilizzarsi esclusivamente all'interno delle aree stesse, sara' ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi costituiti nelle medesime aree, in relazione al numero delle unita' in possesso di licenza di pesca con i sistemi indicati al precedente art. 4.
Gli interventi ammessi a contributo sono individuati all'art. 10, comma 2, del decreto.
Una parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad Euro 30.987,00, potra' essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione.
Nelle predette aree gli interventi prioritari sono i medesimi di quelli posti per la generalita' del territorio, indicati dall'art. 6 del decreto.
c) La parte dello stanziamento previsto dalla legge n. 164/1998, ammontante ad una quota minima di circa Euro 1.032.913,00, aumentata da eventuali disponibilita' residue provenienti dallo stanziamento delle precedenti lettere a) e b), verra' utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo, gestito direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, a beneficio degli imprenditori della piccola pesca al fine di accedere a contributi diretti.
Tali contributi, a cui non possono accedere le imprese che provengono da altri settori e che hanno gia' beneficiato di agevolazioni per la riconversione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto, hanno la finalita' di incentivare l'ammodernamento tecnologico e sono concessi nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per un importo non superiore all'importo indicato dall'art. 8 del decreto.
Come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto le domande di finanziamento individuali presentate da parte degli associati ai consorzi avranno la priorita', purche' coerenti con piano di gestione dei consorzi stessi. Le domande di finanziamento presentate da non associati ai consorzi avranno la priorita' purche' ritenute idonee dai consorzi stessi.
La parte rimanente della quota, pari a Euro 516.456,90, e' destinata alla costituzione di un fondo a beneficio degli imprenditori della piccola pesca costiera residenti nelle aree marine protette. Tale fondo, gestito direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, sara' destinato all'erogazione diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale verso attivita' compatibili con l'area protetta e per un miglioramento tecnologico dell'attivita' di pesca, nella misura del 40% della spesa ammessa e comunque non superiore a Euro 5.164,56. 6. Termini e modalita' di presentazione della domanda.
Le domande, complete della relativa documentazione, dovranno pervenire, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, presso la Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, viale Asia n. 2 - 00144 Roma.
Le domande individuali di singole imprese aderenti ai consorzi di gestione, presentate ai sensi dell'art. 8 e del quinto comma dell'art. 10 del decreto, al fine di beneficiare della priorita' di accesso ai contributi, dovranno pervenire successivamente al riconoscimento e all'approvazione del programma di attivita' dei relativi consorzi. 7. Documentazione richiesta.
La domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, va compilata in duplice esemplare e deve contenere i seguenti dati o attestazioni:
cognome e nome del richiedente;
indirizzo, numero di telefono e di fax;
codice fiscale;
partita IVA o dichiarazione di non esserne in possesso;
sintetica descrizione del progetto;
spesa preventivata;
tempi previsti per la realizzazione del progetto.
La domanda deve essere corredata dalla sottoindicata documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia autenticata:
a) atto di costituzione del consorzio, statuto e riconoscimento previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2003, nella ipotesi di domanda presentata dai soggetti indicati alla lettera a) e b) dell'art. 4 della presente circolare;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca nella ipotesi di istanze individuali presentate dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 4 della presente circolare;
c) eventuale attestazione di essere associato ad un consorzio nel caso di istanze presentate dai soggetti indicati nella precedente lettera b);
d) copia della licenza di pesca, per le istanze individuali;
e) estratto navi minori e galleggianti, per le istanze individuali;
f) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare o certificato di iscrizione alla camera di commercio riportante la non sussistenza a carico dell'impresa di procedure fallimentari;
g) relazione descrittiva delle iniziative da realizzare, con relativi preventivi;
h) documentazione contabile per spese gia' effettuate inerenti la costituzione dei consorzi;
i) per le istanze individuali, dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver beneficiato delle altre agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 del decreto.
L'amministrazione ha facolta' di acquisire o richiedere ulteriore documentazione, nel corso del procedimento istruttorio, fissando precisi termini di presentazione. 8. Procedure istruttorie per la valutazione e la selezione delle domande.
Per le istanze presentate entro i termini indicati all'art. 6, l'amministrazione comunica al richiedente l'avvenuta acquisizione della domanda ed il relativo numero di identificazione. Tale adempimento non comporta in alcun modo un impegno in ordine all'ammissione al finanziamento.
Le domande sono sottoposte all'istruttoria, finalizzata alla valutazione dei progetti, e:
a) alla verifica della regolarita' e della completezza della documentazione trasmessa;
b) al riscontro del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
c) all'accertamento della sussistenza delle condizioni di priorita' indicate dal decreto.
Il Ministero, per tale fase, potra' richiedere pareri tecnici ad enti o amministrazioni pubbliche, o avvalersi di un nucleo di valutazione appositamente istituito.
L'elenco dei soggetti ammessi ai finanziamenti sara' comunicato entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande. 9. Concessione ed erogazione dei finanziamenti.
La concessione del finanziamento sara' formalizzata attraverso un provvedimento notificato agli interessati.
Il finanziamento sara' erogato, secondo le seguenti modalita':
a) anticipazione, pari al 50%, a richiesta della parte interessata, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a favore dell'amministrazione, di importo pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;
b) saldo, a seguito di presentazione della documentazione finale di spesa e previo accertamento della sua regolarita'.
L'erogazione del finanziamento sara' effettuata tramite il Consorzio Uniprom, via Montebello n. 8 - 00185 Roma, sulla base di elenchi, contenenti le pratiche ammesse, predisposti dall'amministrazione.
I rapporti tra l'amministrazione ed il Consorzio uniprom saranno regolati da un'apposita convenzione. 10. Controlli e verifiche.
L'amministrazione centrale, anche tramite altri organismi designati dalla stessa, potra' effettuare controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle spese e delle procedure poste in essere dai soggetti beneficiari e della loro conformita' agli obiettivi approvati.
11. Rinunce e decadenze.
Il soggetto destinatario del finanziamento dovra' comunicare la rinuncia alla misura e contestualmente dovra' procedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta maggiorata degli interessi legali.
L'inadempienza di alcune o di tutte le disposizioni della presente circolare e delle norme vigenti, comporta la decadenza delle provvidenze concesse e la conseguente revoca del finanziamento, con l'obbligo della restituzione dell'importo eventualmente percepito, maggiorato degli interessi legali.
Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non sono applicate nei casi in cui il mancato aspetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore, dimostrate dal richiedente e accertate dall'amministrazione, intervenute dopo la presentazione della domanda. 12. Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dalla presente circolare e per la individuazione delle spese ammissibili relative alle singole misure si rinvia alla normativa comunitaria di riferimento (Regolamento CE n. 1685/2000).
Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale
per la pesca e l'acquacoltura
Tripodi

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 297
 
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