Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 23 giugno 2004, n. 225
Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 20, 21 e 181, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, che reca modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 gennaio 2002;
Ravvisata la necessita' di provvedere ad identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione degli affari esteri, le finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazione eseguite con gli stessi dati;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003, n. 5215/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 maggio 2003, e il relativo nulla osta con nota del 9 giugno 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. In relazione ai procedimenti relativi alle assenze per malattia od alla concessione di aspettative o permessi sindacali, sono oggetto di trattazione e di conservazione da parte dei singoli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, dati attinenti allo stato di salute dei propri dipendenti, come pure informazioni circa l'adesione a sindacati o la partecipazione ad attivita' di carattere sindacale. Da parte degli stessi uffici possono essere altresi' oggetto di trattazione e di conservazione, ancorche' in via eventuale, ulteriori dati sensibili o dati giudiziari che vengono in loro possesso nella gestione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti in relazione alle finalita' di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili trattati e conservati dagli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, ulteriori rispetto a quelli identificati nel precedente comma, le finalita' di interesse pubblico perseguite col trattamento, nonche' le specifiche operazioni eseguibili.
3. Gli uffici all'estero di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trattano e conservano gli stessi dati sensibili indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro: Frattini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 60



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2003, S.O. reca: «Codice in materia di protezione dei dati
personali».
- Si trascrivono i commi 2 e 3, dell'art. 20, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
«3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.».
- Si trascrive l'art. 21, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
- Si trascrive l'art. 181, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli
20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 30 settembre 2004;».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
18 febbraio 1967, S.O., reca: «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.,
reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
- Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
del 6 agosto 1999, S.O., reca: «Regolamento recante norme
per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, nonche' delle relative funzioni,
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
2002, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 29 luglio 2002, reca: «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11
maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle
relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2003, S.O. reca: «Codice in materia di protezione dei dati
personali».
- Si trascrive l'art. 154, comma 1, lettera g):
«1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita'
al presente codice, ha il compito di:
g) esprimere pareri nei casi previsti;».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, vedi le note alle premesse.
Si trascrive l'art. 112 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196:
«Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico).
- 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione
e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di
lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti
previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione
dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804
del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi
di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed
esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle
norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o
di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e
applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione
presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei
risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione
degli affari esteri devono intendersi unita' organizzative
responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale gli uffici delle direzioni generali e dei
servizi quali risultano dal decreto organizzativo del
Ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedino le note alle
premesse.
- Si trascrive l'art. 30:
«Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione).
- Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze
diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e
in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti
italiani di cultura.
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze
diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
concerto con il Ministro per il tesoro. Per le
rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali il decreto istitutivo specifica la loro
equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari
di I categoria sono disposte con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari
esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali
e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei
Vice consolati e delle Agenzie consolari' di II categoria
sono disposte con decreto del Ministro per gli affari
esteri. In citta' sedi di missione diplomatica non possono
essere istituiti uffici consolari di II categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e
soppressi in base alla specifica normativa che ne
disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in
questa non espressamente previsto e regolato si applicano
le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
e le finalita' degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle
Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo
quanto stabilito dalla legge.».



 
Allegato (art. 1, comma 2)

----> vedere allegato da pag. 8 a pag. 23 della G.U. <----
 
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