Gazzetta n. 199 del 25 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2004
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, con sede in Castel San Giorgio (Salerno), via Piave n. 120, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 61865 del 28 marzo 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 5 marzo 2003, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» che recepisce la modifica richiesta dal consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino e che si allega al presente decreto.
 
Art. 2.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

Il direttore generale: Abate
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«POMODORO SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO».
Art. 1.
La denominazione di origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.
Art. 2.
La denominazione d'origine protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, e' riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio cosi' come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.
Art. 3.
Il pomodoro ottenuto dall'ecotipo S. Marzano o da linee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali cosi' delimitate: Provincia di Salerno:
L'intero territorio dei comuni di S. Marzano, Scafati, S. Valentino Torio.
Comune di Baronissi: a nord dal Km 10 della strada «s.s. 88» - confine territorio comune di Fisciano, Ponte S. Chirico - abitato Orignano, ad ovest dal km 10 della statale 88 - Localita' Cariti al di sopra della s.s. 88 - Casa Fumo - Casa Mari - Casal Siniscalco - 100 m al di sopra della strada s.s. 88, ad est dell'abitato di Orignano - Masseria Petrone - Casa Faiella - S. Maria delle Grazie - Strada Comunale S. Agnese e Caprecano a sud da Casa Siniscalchi - Casa Napoli sotto Monticello - Casa Staccarulo - Stradina comunale Staccarulo e abitato Caprecano.
Comune di Fisciano: da localita' Baliano, i territori, ad est del proprio confine al km 12 della s.s. 88, segue limite comunale fino alla localita' Piazza di Pandola, Madonna del Soccorso, Canfora, Pizzolano, Bivio Strada Villa, La Sala, Bivio Strada Carpineta, Localita' Cappuccino, Borgo Penta, fino a localita' Bolano.
Comune di Mercato S. Severino: zona nord compresa all'interno della strada provinciale Cimitero - Pendino - Costa - Priscoli - Torello - Carifi - Galdo - Ciorani - Piedimonte - Torrente Lavinaro - Capocasale S. Vincenzo - Centro abitato Mercato San Severino - s.s. 88 - Pandola - Acigliano - S. Mango - Confine territorio Avellino - Ferrovia fino a centro abitato Mercato S. Severino (territorio compreso tra la ferrovia e la strada s.s. nazionale) fino a Grafone; zona sud compresa fra la frazione Curteri - S. Angelo - Ospizio - Piazza del Galdo - S. Eustachio (territorio compreso tra la nazionale e la provinciale Pendino) - Costa - Casa Lombardi.
Comune di Siano: da localita' Torello - Limite comunale - strada Castel S. Giorgio Siano - verso nord - centro abitato Siano - Cimitero - Campomanfoli fino a ricongiungersi con Torello.
Comune di Castel S. Giorgio: da Codola - lungo il confine comunale fino a S. Maria a favore - da qui per Aiello - Campo Manfoli - lungo il confine comunale fino a Torello. Da frazione S. Croce tutta la zona a sud della s.s. 266 fino a ricongiungersi con Codola.
Comune di Roccapiemonte: intero territorio comunale con esclusione della zona ad est della strada provinciale Camerelle - S. Severino.
Comune di Nocera Superiore: zona nord - da Masseria La Starza - Strada provinciale S. Maria delle Grazie - Sant'Onofrio - Croce Mallone - Iroma - Materdomini - ad ovest da Masseria La Starza per tutto il confine con il comune di Nocera Inferiore fino a Croce S. Pietro. Ad est dalla frazione Materdomini - Strada prov. le Materdomini - Casa Rinaldi - Pecorari - Linea Ferroviaria fino al confine territorio Cava dei Tirreni - Loc. Camerelle. A sud tutta la zona sottostante la s.s. 18 e Torrente Cavaiola, con inizio da confine territorio Nocera Inferiore e fino al confme con Cava dei Tirreni.
Comune di Nocera Inferiore: l'intero territorio comunale con esclusione del centro urbano e dell'intera zona a sud della s.s. 18.
Comune di Sarno: l'intero territorio comunale con esclusione della zona N.E. del tracciato: sorgente S. Marino, Masseria Scarola, Ponte Alaria, centro urbano, cimitero, S. Maria della Foce, La Marmora, fino al confine prov. le;
Comune di Pagani: l'intero territorio comunale con esclusione della zona sud della strada S. Lorenzo - Pagani.
Comune di S. Egidio Monte Albino: l'intero territorio comunale con esclusione della zona a sud della strada intercomunale Angri - Pagani;
Comune di Angri: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera zona a sud dell'acquedotto dell'Ausino. Provincia di Avellino:
Comune di Montoro Superiore: da Sud - frazione di Caliano - Strada per S. Eustachio, casa Castello. Ad Est verso Cimitero - localita' Mercatello. Ad Est segue il confine comunale fino a ricongiungersi con localita' Caliano.
Comune di Montoro Inferiore: da Sud - localita' P.zza di Pandola seguendo limite prov. le verso Est, incrocio con linea ferroviaria fino all'incrocio con s.s. 88. Segue zona Ovest s.s. 88 fino al limite abitato, Preturo - strada ferrata. Zona Ovest fino a Ponte di Borgo - segue fino ad abitato Borgo - localita' Marcatello, e da qui verso Sud lungo confine territorio comunale fino ad incrocio strada comunale Piano - S. Pietro.
Prosegue a Sud per Ponte Leone fino a ricongiungersi con P.zza di Pandola. Provincia di Napoli:
L'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria La Carita', Stiano.
Comune di Gragnano: da frazione S. Leone segue strada Prov.le Gragnano - Pimonte - Castellammare di Stabia - Pompei - S. Antonio Abate - Lettere fino a ricongiungersi con la frazione S. Leone.
Comune di Castellammare: da strada comunale Gragnano - Castellammare di Stabia con inizio confine territorio Gragnano localita' Sommozzariello, segue linea ferroviaria fino a localita' Muscariello, devia a Est verso localita' Tavemola fino a masseria di Somma e continua lungo il confine comunale fino a ricongiungersi con localita' Sommozzariello.
Altri Comuni: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano.
L'area sopraddetta e' riportata nella cartina della provincia di Salerno con propaggine nelle province di Napoli e Avellino ed e' stata perimetrata sulle carte dell'I.G.M.I. a 125.000 che fanno parte integrante del presente disciplinare.
Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino e zone viciniori e sono interessati, per la parte di pianura e come utilizzazione, alla zona seminativa irrigua o irrigabile.
La parte collinare o a basso rilievo e' naturalmente esclusa, non essendo irrigua.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.
Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'Agro Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che e' ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.
Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantita' di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.
L'idrologia del territorio e' molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondita'. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.
Circa il clima, l'Agro Samese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine e' una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del Nord e lo Scirocco del Sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidita' relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. Il trapianto, di norma, si esegue nella prima quindicina del mese di aprile, pero' puo' protrarsi fino alla prima decade di maggio.
Il sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file;
La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. E' vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.
La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in piu' riprese.
I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza va da 25 a 30 kg. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, in quantita' non superiore a 2,5 quintali.
La resa massima e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori - superiori all'80%.
Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:
pomodori pelati interi: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - lnscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione;
pomodori pelati a filetti: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - lnscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.
Art. 5.
La pianta e le bacche del pomodoro ecotipo S. Marzano o linee migliorate di esso, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di origine protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti: 1) Caratteristiche della pianta:
sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi indeterminati;
fogliame ben ricoprente le bacche;
maturazione scalare;
bacche acerbe con «spalla verde». 2) Caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:
Standard 1:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale angolata;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 \pm 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).
Standard 2:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale tondeggiante;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 \pm 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%;
l)limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).
Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:
al punto a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varieta', purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto d): peduncoli: massimo 1'1% dei frutti;
al punto e): area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto i) e' ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20° C una tolleranza di - 0,2.
Art. 6.
La denominazione d'origine protetta - DOP -«Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5, punto 2), provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3.
Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi: Pomodori pelati interi:
colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato;
assenza di odori e sapori estranei;
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;
essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;
residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C non inferiore al 4,0%;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;
il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;
il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/kg;
il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;
e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);
e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;
e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico;
e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semiconcentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano o di linee migliorate, prodotti nell'Agro Sarnese-Nocerino. Pomodori pelati a filetti:
colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato;
assenza di odori e sapori estranei;
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;
tagliati longitudinalmente a spicchi;
residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C non inferiore al 4,0%;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;
il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;
il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/kg;
il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;
e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);
e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;
e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico;
e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semiconcentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano di linee migliorate, prodotti nell'Agro Sarnese-Nocermo.
Art. 7.
Il pomodoro «San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» -DOP- puo' essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (Doppia riduzione a freddo).
Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.».
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.
Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attivita' nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:
pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;
denominazione di origine protetta - DOP;
pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;
il nome dell'azienda produttrice;
la quantita' di prodotto effettivamente contenuto in conformita' alle norme vigenti;
la campagna di raccolta e trasformazione;
la data di scadenza.
Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (Logo) di seguito descritto: Descrizione del Logo:
Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinche' le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in. primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarita' all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco. Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo pomodoro San Marzano. Caratteristiche Tecniche:
Font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed Colori Nominati:
c: 24 m: 99 y: 97k: 0;
c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;
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c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;
c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;
c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;
c: 16 m: 7 y: 7 k: 0.

----> Vedere logo a pag. 38 della G.U. <----

I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.
Art. 9.
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.
Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.
 
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