Gazzetta n. 201 del 27 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 agosto 2004
Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane per l'anno 2004, per i servizi gestiti in forma associata.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;
Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;
Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;
Visto il comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo e' rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
Visto il comma 8 dell'art. 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, il quale prevede che «qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti»;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2004 e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2004 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
 
Art. 2.
1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «B», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che gia' percepiscono il contributo statale antecedentemente all'anno 2004 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle stesse unioni e dalle comunita' montane.
2. Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni e le comunita' montane attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale, corredati da una specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
3. Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le unioni di comuni e le comunita' attestano l'avvenuta variazione. Il contributo statale sara' ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in relazione ai servizi non piu' gestiti in forma associata.
4. In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei comuni questa ultima attesta quali sono i comuni che dall'anno 2004 sono entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti.
 
Art. 3.
1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «C» che fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni alle quali e' stato attribuito per l'anno 2003 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate, in relazione ai predetti servizi, da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica ed analitica relazione esplicativa, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.
 
Art. 4.
1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «D», che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale, le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali nei confronti delle quali, a decorrere dall'anno 2004, deve essere effettuata la rideterminazione triennale del contributo erariale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, attestano le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate per i servizi gestiti in forma associata, cosi' come desunte dal rendiconto dell'anno 2003 approvato. La certificazione deve essere compilata e trasmessa dagli enti locali che dall'anno 2001 percepiscono il contributo statale calcolato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto del Ministro dell'interno, n. 318 del 2000.
2. Ove le spese correnti certificate ai sensi del com-ma 1 risultino essere inferiori complessivamente di almeno il 10% di quelle certificate in sede di quantificazione ed attribuzione del contributo per l'anno 2001, la quota di contributo spettante a decorrere dall'anno 2004 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000 e' incrementato del 5%.
 
Art. 5.
E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «E» che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali dichiarano e attestano l'effettivo esercizio o meno dei servizi conferiti in gestione associata.
 
Art. 6.
1. Nei modelli di certificato A, B, C, D ed E i servizi sono indicati secondo le denominazioni stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi, cosi' come individuati nei predetti modelli di certificato.
 
Art. 7
1. Le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 entro il 30 settembre 2004, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Sportello unioni, piazza del Viminale - 00184 Roma.
 
Art. 8.
Le quote del contributo da assegnare per l'anno 2004 ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000 sono determinate tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, citato nelle premesse.
La quota di contributo da assegnare per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 5, del decreto n. 318 del 2000, e' determinata secondo i criteri previsti dalla citata disposizione ministeriale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2004
Il capo Dipartimento: Malinconico
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 5 a pag. 30 della G.U. <----
 
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