Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 agosto 2004
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato 1, parte B;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;
Vista la motivata richiesta della regione Piemonte;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 20 aprile 2004;
Decreta:
Art. 1.

1. La regione Piemonte puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di seguito elencato: arsenico 40 \mu g/l.
2. Il suddetto VMA puo' essere concesso dalla regione Piemonte fino al 31 dicembre 2004 e l'eventuale rinnovo e' vincolato alle presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sui territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonche' all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
3. Tale VMA puo' essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorita' regionali possono valutare l'opportunita' di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazione del suddetto elemento.
 
Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorita' d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualita' delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, che e' parte integrante del piano d'ambito.
3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformita' alle misure adottate dalle autorita' d'ambito, necessari al ripristino della qualita' delle acque.
 
Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione trasmettera' al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.
3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:
a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga;
b) il programma di controllo con individuazione della frequenza del parametro interessato dal presente decreto.
 
Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 agosto 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
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