Gazzetta n. 207 del 3 settembre 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 29 luglio 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
Visto lo Statuto di quest'universita', emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 37;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Viste le delibere del Consiglio accademico del 15 giugno 2004 e il relativo parere del Consiglio di amministrazione, con la quale e' stata approvata l'integrazione dell'art. 27, comma 1 del vigente Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
Vista la nota direttoriale prot. n. 10390 del 6 luglio 2004 inviata al M.I.U.R.;
Vista la nota ministeriale prot. 2231 del 15 luglio 2004, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di integrazione dello Statuto;
Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione dell'integrazione apportata;
Decreta di emanare la seguente integrazione dell'art. 27, comma 1, del vigente Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:
Art. 27. Organizzazione e funzionamento delle strutture tecniche e
amministrative
Comma 1 - Testo in vigore: 1. Le strutture tecniche e amministrative dell'universita', in conformita' con i criteri fissati dall'art. 16, comma 4, lettera c) della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono organizzate in divisioni, che si articolano in servizi ed in uffici speciali. Le modalita' di tale organizzazione, gli ambiti di competenza delle divisioni, degli uffici speciali e dei servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilita' dei funzionari e degli impiegati sono determinati dal Direttore amministrativo. Nel rispetto del principio delle pari opportunita' e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, l'universita' opera per la migliore utilizzazione delle capacita' e delle professionalita' di ciascuno, per una piu' efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti. Per i fini suddetti l'universita':
a) predispone piante organiche di Ateneo del personale tecnico e amministrativo con indicazione dei profili e delle qualifiche;
b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale.
Comma 1 - Testo modificato: 1. Le strutture tecniche e amministrative dell'universita', in conformita' con i criteri fissati dall'art. 16, comma 4, lettera c) della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono organizzate in ripartizioni, divisioni e/o uffici speciali che si articolano in servizi. Le modalita' di tale organizzazione, gli ambiti di competenza delle ripartizioni, divisioni, uffici speciali e servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilita' dei funzionari e degli impiegati sono determinati dal Direttore amministrativo. Nel rispetto del principio delle pari opportunita' e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, l'universita' opera per la migliore utilizzazione delle capacita' e delle professionalita' di ciascuno, per una piu' efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti. Per i fini suddetti l'universita':
a) predispone piante organiche di Ateneo del personale tecnico e amministrativo con indicazione dei profili, delle qualifiche e delle competenze;
b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale.
Perugia, 29 luglio 2004
Il rettore: Bianchi de Vecchi
 
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