Gazzetta n. 208 del 4 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 agosto 2004, n. 228
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, recante disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto articolo 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti migliorativi della disciplina vigente in materia di concorsi pronostici su base sportiva, alla luce delle prime esigenze applicative conseguenti al riordino operato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003, nonche' di incrementare nei riguardi dell'utenza le opportunita' di gioco attraverso l'introduzione di sue nuove modalita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/11163/UCL del 30 luglio 2004;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni). - 1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita' di vendita degli stessi, nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o quattro pronostici, cioe' varianti doppie, triple o quadruple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di colonne unitarie derivanti dall'espressione di due pronostici, cioe' di una variante doppia, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1ª od alla 2ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
z) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
aa) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
bb) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
cc) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
dd) premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato successivamente alla proclamazione delle colonne unitarie vincenti, al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un premio a punteggio;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e' anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entita';
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, il compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
qq) totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.»;
b) all'articolo 4 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali e' stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. Per le giocate a caratura e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la ristampa delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.»;
c) all'articolo 7, comma 4, le parole «dal successivo» sono sostituite con la seguente: «dall'»;
d) all'articolo 8, comma 2, le parole: «o la combinazione» sono soppresse;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole «dai successivi» sono sostituite con la seguente: «dagli»;
f) all'articolo 13, comma 1, le parole «dal precedente» sono sostituite con la seguente: «dall'»;
g) all'articolo 14, comma 1:
1) nella lettera a), le parole «La riscossione» sono sostituite con le parole: «Il pagamento»; inoltre, all'ultimo periodo, le parole «dal precedente» sono sostituite con la parola: «dall'»;
2) nella lettera b), primo periodo, le parole «dal precedente» sono sostituite con la parola: «dall'»; inoltre, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.»;
h) all'articolo 15, comma 1:
1) nella lettera a), le parole «La riscossione» sono sostituite con le parole: «Il pagamento»; inoltre, all'ultimo periodo, le parole «dal precedente» sono sostituite con la parola: «dall'»;
2) nella lettera b), primo periodo, le parole «dal precedente» sono sostituite con la parola: «dall'»; inoltre, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.»;
i) all'articolo 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti verificate dal singolo concessionario, nonche' del saldo settimanale, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attivita' oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun vincitore con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.»;
l) all'articolo 17, comma 1, le parole «al precedente» sono sostituite con la parola: «all'»; inoltre, le parole «comunicazione ufficiale» sono sostituite con le seguenti: «pubblicazione del bollettino ufficiale»;
m) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.»;
2) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risultano primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.»;
n) all'articolo 22:
1) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso pronostici Totocalcio, secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5, 9 e 9-bis; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne. I premi successivi di partecipazione, dell'importo unitario pari a 3.000,00 euro, sono assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al comma 9.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 3.000.000 di colonne valide, assegnando, comunque, almeno un premio per i concorsi in cui risultano valide piu' di 1.000.000 di colonne; il numero complessivo delle colonne valide del concorso e' arrotondato per difetto al milione.
5. Il numero dei premi di cui al comma 3 non puo' essere superiore a 5. Tra tutte le giocate che non hanno conseguito premi a punteggio ed in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti, sono sorteggiate tante giocate vincenti quanti sono i premi assegnabili in base al criterio di cui al comma 4.»;
2) i commi 6, 7 ed 8 sono abrogati;
3) al comma 9, secondo periodo, le parole: «I sorteggi di cui ai precedenti commi 3, lettera a), e 8, lettera c), avvengono in base ai seguenti criteri:» sono sostituite dalle seguenti: «Il sorteggio avviene in base ai seguenti criteri:»; inoltre, alla lettera c) le parole «precedenti commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4 e 5»;
4) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. In mancanza di colonne unitarie con zero punti, la quota di montepremi destinata ai premi successivi di partecipazione e' riportata a jackpot del concorso successivo.»;
o) all'articolo 23:
1) al comma 3, lettera b), dopo le parole «alle prime comunicazioni» e' inserita la seguente: «ufficiali»;
2) al comma 3, lettera c), dopo le parole «che AAMS» sono inserite le seguenti: «, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI,»;
3) al comma 4, la parola «Sono» e' sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.»;
5) al comma 7 la parola: «precedente» e' soppressa;
6) al comma 8 la parola: «precedente» e' soppressa;
7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.»;
p) all'articolo 24, comma 2, la parola: «precedente» e' soppressa;
q) all'articolo 27:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dell'apposito simbolo» sono aggiunte le seguenti: «, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante»;
2) al comma 2, la parola «posta» e' sostituita dalle seguenti: «colonna unitaria»;
r) all'articolo 30:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il concorso "il9" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.»;
2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
s) all'articolo 31:
1) al comma 3, lettera b), dopo le parole «alle prime comunicazioni» e' inserita la seguente: «ufficiali»;
2) al comma 3, lettera c), dopo le parole «che AAMS» sono inserite le seguenti: «, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI,»;
3) al comma 4, la parola «Sono» e' sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.»;
5) al comma 7 la parola: «precedente» e' soppressa;
6) al comma 8 la parola: «precedente» e' soppressa;
7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.»;
t) all'articolo 32, comma 2, la parola: «precedente» e' soppressa;
u) all'articolo 33, comma 1, le parole «dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi,» sono sostituite dalle seguenti: «dei premi precedenti di partecipazione,»;
v) gli articoli da 34 a 40 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 34 (Oggetto del concorso). - 1. Il concorso pronostici Totogol consiste nell'esprimere quattordici pronostici relativi al numero complessivo di reti realizzate in ciascuno dei quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.
Art. 35 (Modalita' di indicazione dei pronostici). - 1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da quattro caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali "0-1", "2", "3", "4+".
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale "0-1", "2", "3", "4+", corrispondente al numero di gol pronosticato. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, con il segno "0-1" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a zero od a uno; con il segno "2" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a due; con il segno "3" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a tre; con il segno "4+" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale o superiore a quattro.
4. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima non puo superare le 16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.
Art. 36 (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
l) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
m) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.
Art. 37 (Ricevuta di partecipazione). - 1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
l) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
Art. 38 (Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione). - 1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento esattamente pronosticato.
4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 11 punti.
Art. 39 (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto disposto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra quindi nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due, tre o quattro segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: "0-1", "2", "3", "4+".
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.
Art. 40 (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, degli eventuali jackpot.»;
z) l'articolo 41 e' abrogato;
aa) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
«Art. 42 (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40 comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente:
a) il 15 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
b) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 35 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 4ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot di 1ª categoria.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 13 punti, il montepremi di 2ª categoria determina il jackpot di 2ª categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori di 2ª categoria, il montepremi di 2ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
9. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 3ª categoria.
10. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e 4ª categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.»;
bb) dopo il titolo V e' inserito il seguente:

«Titolo V-bis Norme relative al concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso
Totogol

42-bis. Oggetto del concorso pronostici "+Gol".
1. Il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso Totogol, consiste nel pronosticare, per ciascuno dei quattordici eventi che compongono la colonna Totogol, se si realizza un numero di reti inferiore o uguale a 2 oppure superiore a 2.

42-ter. Modalita' di indicazione della volonta' di partecipazione al concorso.
1. La partecipazione al concorso "+Gol" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. Le modalita' di partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso Totogol, cui essa e' collegata, e' almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "+Gol" non puo' superare le 8.192 colonne unitarie.

42-quater. Giocate sistemistiche ed a caratura.
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "+Gol" e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite tra la parte sinistra, comprendente i segni convenzionali "0-1" e "2", e destra, comprendente i segni convenzionali "3" e "4+", di un pannello Totogol.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 37, comma 2.
3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 36.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 36, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "+Gol".
6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.

42-quinquies. Ricevuta di partecipazione.
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "+Gol" e' parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totogol, cui essa e' collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 37, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "+Gol".

42-sexies. Tipologia e assegnazione dei premi del concorso.
1. Il concorso "+Gol" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "+Gol", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per il quale e' stato esattamente pronosticato se si realizza un numero di reti inferiore o uguale a 2 oppure superiore a 2. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 14 punti.

42-septies. Validita' dei risultati.
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "+Gol" e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: "0-1", "2", "3", "4+".
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.

42-octies. Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori.
1. Il montepremi del concorso pronostici "+Gol", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.

42-novies. Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori.
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 42-octies, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 42-octies, comma 2, e' assegnato alle colonne unitarie vincenti con 14 punti.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "+Gol" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
«Disciplina delle attivita di giuoco» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione
e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n.
173.
- La legge 23 agosto 1998, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. L'art. 17,
comma 3, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: «Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale», ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
17 maggio 1999, n. 113, S.O. L'art. 16, comma 1, cosi'
recita:
«1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.».
- Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione
alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n.
100.
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca: «Primi
interventi per il rilancio dell'economia» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
63.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, reca:
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino
dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art.
157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2001, n.
85.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la
disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n.
166.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 8, da 12 a
17, 19, da 22 a 24, 27, da 30 a 40, 42 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art.4 (Ricevuta di partecipazione). - 1. La
partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di
vendita, e' attestata unicamente dalla ricevuta di
partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le
giocate effettuate in via telematica o telefonica, il
direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui
all'art. 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle
modalita' di attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici
riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati
sulla schedina di gioco e' a carico del partecipante, il
quale deve segnalare immediatamente eventuali difformita'.
In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere
l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi
successivi all'accettazione della giocata, purche'
l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di
riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono
annullabili le giocate per le quali e' stato riscosso un
premio precedente di partecipazione e quelle a caratura.
Per le giocate a caratura e' tuttavia consentita, in caso
di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione
della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la
ristampa delle cedole di caratura accettate dal
totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e
conservate dal concessionario per cinque anni.».
«Art. 7 (Commissione di controllo). - 1. La commissione
di controllo e' istituita da AAMS ed opera presso la sede
dalla stessa indicata.
2. La commissione e' composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di
dirigente generale, che la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di
dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di
dirigente.
Le funzioni di segretario della commissione sono
assolte da un dipendente di AAMS con qualifica non
inferiore alla categoria C1.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri
supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti
esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui
ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono
essere inviati per iscritto alla commissione di controllo,
tassativamente entro i termini di decadenza previsti
dall'art. 17 accompagnati dal pagamento di Euro 50,00
(cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di
segreteria. Le decisioni della commissione di controllo
sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del
ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale
immediatamente successivo alla decisione.
5. E' fatta comunque salva l'esperibilita' dell'azione
innanzi al- l'autorita' giudiziaria ordinaria, avverso la
decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero
in mancanza di tale ricorso.».
«Art. 8 (Pubblicita). - 1. Tutte le comunicazioni
relative a ciascun concorso sono pubblicate su un
bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e
periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita. Il
bollettino ufficiale e' trasmesso, anche per via
telematica, ai concessionari, che ne trasmettono copia a
ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione
dei risultati, il montepremi, la colonna unitaria vincente,
le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto
ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati
ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il
giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate
vincitrici dei premi successivi di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento e' esposta in ogni
punto di vendita in modo da consentire a chiunque di
prenderne visione.».
«Art. 12 (Modalita' di pagamento delle vincite). - 1. I
concessionari pagano le vincite di propria competenza
secondo le modalita' previste dagli articoli 13, 14 e 15.
2. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute
di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero
per il tramite dei punti di vendita collegati, per un
periodo di 5 anni.».
«Art. 13 (Modalita' di pagamento delle vincite di
importo fino a 3.000,00 euro). - 1. I possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a
3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno
successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale
hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro
punto di vendita collegato con il medesimo concessionario
per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa,
secondo le modalita' previste dall'art. 11, il pagamento
del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione e' indicato il
concessionario cui e' collegato il punto di vendita che ha
emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita e'
pubblicizzato il concessionario con cui esso e'
collegato.».
«Art. 14 (Modalita' di pagamento delle vincite di
importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00
euro). - 1. Il pagamento delle vincite di importo superiore
a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro puo'
avvenire attraverso due distinte modalita':
a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro,
possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli
istituti di credito convenzionati, il cui elenco e'
pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la
riscossione del premio. Il pagamento avviene, a seguito di
invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto
di credito cui e' stata presentata la ricevuta di
partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica
secondo le modalita' previste dall'art. 11, mediante
accredito, da parte dell'istituto di credito cui e' stata
presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto
corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso
il medesimo sportello bancario di presentazione della
ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro,
possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per
la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le
modalita' previste dall'art. 11. Il pagamento avviene, in
base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso
accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso,
oppure mediante emissione di assegno circolare od in
contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi
diritto entro il termine di 20 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
b).».
«Art. 15 (Modalita' di pagamento delle vincite di
importo superiore a 100.000,00 euro). - 1. Il pagamento
delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro puo'
avvenire attraverso due distinte modalita':
a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un
qualsiasi sportello degli istituti di credito
convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul sito
internet www.aams.it, per la riscossione del premio. Il
pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario
interessato, da parte dell'istituto di credito cui e' stata
presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta
stessa e previa verifica secondo le modalita' previste
dall'art. 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di
credito cui e' stata presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore
oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario
di presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti
di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalita' previste dall'art. 11.
Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del
vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario
del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno
circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi
diritto entro il termine di 23 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
b).».
«Art. 16 (Versamenti al concessionario per il pagamento
delle vincite). - 1. Sulla base delle informazioni ricevute
dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi
corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti
verificate dal singolo concessionario, nonche' del saldo
settimanale, sono effettuati i versamenti, sui conti
correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario
all'inizio dell'attivita' oggetto della concessione ed ad
esso intestati, dell'importo complessivo dei premi di cui
agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il
concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun
vincitore con le modalita' indicate dallo stesso, entro e
non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.».
«Art. 17 (Termini di decadenza). - 1. Ferma la
sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal
diritto alla riscossione dei premi presso i punti di
vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della
ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le
modalita' di cui all'art. 11, nel termine di 90 giorni
dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli
esiti dei concorsi.».
«Art. 19 (Modalita' di indicazione dei pronostici). -
1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si
effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i
risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni
convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio
per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale o
parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica
la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento,
con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento e con il segno X si
pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per
i quali e' richiesto il pronostico sull'esito conseguito da
singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con
il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto;
con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il
segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la
mancata classificazione del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni
nazionali ed internazionali di calcio o di altre
manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o
gruppi, per i quali e' richiesto il pronostico riguardo il
piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il
piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il
piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il
piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle
squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui
risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo
per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale
della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria
della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4°
set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il
segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre
al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di
pallacanestro per i quali e' richiesto il pronostico
sull'esito finale della partita: con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si
pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si
pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi
supplementari;
e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su
competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali,
di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre
nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline
sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella
scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti
rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti
segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline
inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei
tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre
che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine
delle competizioni stesse, risultano primi classificati in
ciascuna delle discipline elencate.».
«Art. 22 (Tipologie dei premi del concorso e loro
assegnazione). - 1. Il concorso pronostici Totocalcio
assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di
partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi
a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono
cumulabili con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate, ai fini del concorso pronostici Totocalcio, alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione sono
sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso
pronostici Totocalcio, secondo le modalita' di cui ai commi
4, 5, 9 e 9-bis; tali premi non sono assegnati nei concorsi
in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne. I
premi successivi di partecipazione, dell'importo unitario
pari a 3.000,00 euro, sono assegnati per sorteggio alle
giocate in cui sono presenti colonne unitarie con zero
punti e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui
al comma 9.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi
di partecipazione in ragione di un premio ogni 3.000.000 di
colonne valide, assegnando, comunque, almeno un premio per
i concorsi in cui risultano valide piu' di 1.000.000 di
colonne; il numero complessivo delle colonne valide del
concorso e' arrotondato per difetto al milione.
5. Il numero dei premi di cui al comma 3 non puo'
essere superiore a 5. Tra tutte le giocate che non hanno
conseguito premi a punteggio ed in cui sono presenti
colonne unitarie con zero punti, sono sorteggiate tante
giocate vincenti quanti sono i premi assegnabili in base al
criterio di cui al comma 4.
6. (comma abrogato).
7. (comma abrogato).
8. (comma abrogato).
9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione
avviene, alla presenza della commissione di controllo che
ne verifica la regolarita', entro le ore 24 del giorno
successivo alla determinazione della colonna unitaria
vincente. Il sorteggio avviene in base ai seguenti criteri:
a) ordinamento delle giocate in funzione del codice
univoco assegnato dal totalizzatore nazionale e relativa
numerazione progressiva delle giocate stesse;
b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla
lettera a), su supporto magnetico non riscrivibile;
c) estrazione, attraverso un apposito programma
software, le cui caratteristiche tecniche sono definite con
decreto del direttore generale di AAMS, di numeri casuali
che individuano la posizione delle giocate vincenti
nell'ambito dell'archivio di cui alla lettera b). Il
programma software prevede l'inserimento dei parametri
riguardanti il numero delle giocate sorteggiabili nonche'
il numero, definito ai sensi dei commi 4 e 5, dei premi da
assegnare.
9-bis. In mancanza di colonne unitarie con zero punti,
la quota di montepremi destinata ai premi successivi di
partecipazione e' riportata a jackpot del concorso
successivo.
10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia
stato esattamente pronosticato.
11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie
di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14
punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13
punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12
punti.».
«Art. 23 (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della
determinazione della colonna unitaria vincente del concorso
e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli
eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS
in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per
qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non
risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9,
relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno
diverso da quello prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi
motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle
prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della
chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a),
sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita
in giorno diverso da quello immediatamente successivo,
l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non
disputato e rientra nella disciplina prevista dal
successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna
vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro
inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo.
In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento
dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti
anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per
qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella
condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato,
dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un
massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3,
lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a
qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali
eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle
condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di
AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e
dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla
colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e'
convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso
risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia
registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio,
il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite
stesse si intende riferito, se non diversamente
specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi
regolamentari.».
«Art. 24 (Composizione del montepremi da ripartire tra
i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici
Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito
dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle
poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici
provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai
singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor.
2. Il montepremi di cui al comma 1 e' incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo,
dell'eventuale jackpot.».
«Art. 27 (Modalita' di indicazione della volonta' di
partecipazione al concorso). - 1. La partecipazione al
concorso "il9" si effettua contrassegnando l'apposito
spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco
del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul
terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante. Le modalita' di partecipazione al concorso
per le giocate effettuate in via telematica o telefonica
sono disciplinate con il decreto del direttore generale di
AAMS, di cui all'art. 3, comma 1.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di
una sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso
Totocalcio, cui essa e' collegata, e' almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici "il9" non puo' superare le 8.192 colonne
unitarie.».
«Art. 30 (Tipologia e assegnazione dei premi del
concorso). - 1. Il concorso "il9" assegna due tipologie di
premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di
partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate ai fini del concorso pronostici "il9", alle quali
il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. (comma abrogato).
4. (comma abrogato).
5. (comma abrogato).
6. (comma abrogato).
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento il cui risultato e' stato
esattamente pronosticato. I premi a punteggio sono
assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 9
punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna
vincente del concorso Totocalcio.».
«Art. 31 (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della
determinazione della colonna vincente del concorso "il9" e'
assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli
eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS
in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per
qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non
risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del
concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4
a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno
diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi
motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle
prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della
chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a),
sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita
in un giorno diverso da quello immediatamente successivo,
l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato
e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna
vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro
inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo.
In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento
dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti
anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per
qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella
condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato,
dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un
massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma
3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a
qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali
eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi sono nelle
condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di
AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e
dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla
colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e'
convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso
risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia
registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio,
il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite
stesse si intende riferito, se non diversamente
specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi
regolamentari.».
«Art. 32 (Composizione del montepremi da ripartire tra
i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici
"i19", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso
pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e'
costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle
poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici
provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai
singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo,
dell'eventuale jackpot.».
«Art. 33 (Calcolo delle vincite e comunicazione delle
quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1.
Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art.
32, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di
partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai
sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot
di cui all'art. 32, comma 2, e' assegnato alle colonne
unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9
pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica
ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce
la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9
punti, il montepremi si cumula con quello del concorso
successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici "i19" non si aggiudica il jackpot,
l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie
che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di
determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul
concorso immediatamente successivo.».

TESTO AGGIORNATO, COSI' COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DEL
D.P.R. 14 MARZO 1986, n. 217, DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 GIUGNO 2003, N. 179,
RECANTE NORME CONCERNENTI I CONCORSI PRONOSTICI SU BASE
SPORTIVA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per
l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di
gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di
scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo;
Visto il decreto del ministro delle finanze 15 febbraio
2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta
telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse,
giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure
di acquisizione, registrazione e documentazione delle
stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi
interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare
l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito
all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione
delle funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che
ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di
organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina
l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale si
riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288;
Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso
pronostici Totocalcio, approvato con decreto del Ministro
delle finanze 23 marzo 1963 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso
pronostici Totogol, approvato con decreto del Ministro
delle finanze 10 marzo 1993 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i
giochi, espressi nelle sedute del 20 gennaio 2003 e del
14 maggio 2003, relativamente al piano di rilancio dei
concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, ed
in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici
Totocalcio e Totogol nonche' l'introduzione del concorso
pronostici «il9», abbinato al Totocalcio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
26 maggio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 6 giugno 2003,
n. 3-8903/UCL;

A d o t t a
il seguente regolamento:

1. Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento definisce le regole generali
relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese
quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi
finanziari relativi all'attivita' di vendita degli stessi,
nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici
Totocalcio. «il9», abbinato al Totocalcio, Totogol e
«+Gol», abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS
dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale
viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di
partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale,
che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS
dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale
non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per
ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai
concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e «+Gol», abbinato
al Totogol: i nove pronostici, uno per ogni evento,
espressi dal partecipante, relativamente al concorso
pronostici «il9», abbinato al Totocalcio;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al
controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte
le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione,
alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla
determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie
vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici
su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da
AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per
l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative
all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi
sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari
di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi
pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base
sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche
in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso
pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici
Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima
della eventuale abolizione del concorso stesso; per il
concorso pronostici «il9», abbinato al concorso pronostici
Totocalcio. l'ultimo concorso pronostici «il9» per il quale
vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione
del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol
l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono
accettate giocate, prima della eventuale abolizione del
concorso stesso; per il concorso pronostici «+Gol»,
abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso
pronostici «+Gol» per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base
sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e
quello ad esso abbinato «i19», un avvenimento sportivo,
inteso nella sua totalita' od in una sua frazione
temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui
esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici
Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol», un avvenimento
sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne
unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal
totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu'
partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra
piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata
attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o
di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso
pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici
«i19», la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina
di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla
espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie
o triple. per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso;
per il concorso pronostici Totogol, la scntturazione
abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di
colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o
quattro pronostici, cioe' varianti doppie, triple o
quadruple, per uno o piu' degli eventi oggetto del
concorso; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al
Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di
colonne unitarie derivanti dall'espressione di due
pronostici, cioe' di una variante doppia, per uno o piu'
degli eventi oggetto del concorso.
u) giocata valida, la giocata accettata e
successivamente non annullata dal partecipante; la giocata
valida determina le colonne unitarie valide da considerare
ai fini della individuazione delle colonne unitarie
vincenti;
v) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio,
l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi
non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di
1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima
categoria del concorso immediatamente successivo: per il
concorso pronostici «il9», abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in
mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di
premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici
Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non
distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di
vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e
riassegnati, corrispondentemente, alla 1ª od alla 2ª
categoria del concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici
Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza
di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo;
z) operatore di gioco, un soggetto con competenze
specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
aa) partecipante, colui che effettua la giocata
accettata;
bb) posta, l'importo pagato dal partecipante per
ciascuna colonna unitaria giocata;
cc) premio precedente di partecipazione, il premio
assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite
per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito
dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima
della chiusura dell'accettazione;
dd) premio successivo di partecipazione, il premio,
assegnato successivamente alla proclamazione delle colonne
unitarie vincenti, al partecipante, in base alle modalita'
definite per il singolo concorso pronostici su base
sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della
ricevuta di partecipazione attestante una precedente
giocata non vincente un premio a punteggio;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalita' definite per il
singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della
riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione
dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in
ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati
dal concessionario nell'ambito della propria
organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e
comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di
concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di
partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita
collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata
soglia;
gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio
commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al
pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero
totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario
con il quale e' anche collegato telematicamente e che,
previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto
con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e
paga le vincite di determinata entita';
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal
troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che
garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel
totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di
vincita, l'unico titolo al portatore valido per la
riscossione del premio;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per
ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso
colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al
concessionario per i concorsi chiusi nella settimana
contabile di riferimento, il compenso relativo agli stessi
punti di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco
della settimana contabile di riferimento;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che
intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della
domenica di ogni settimana nella quale si giocano i
concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i
contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione
e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi
dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica,
fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di
vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da
restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione
centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi
pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali
giochi connessi a manifestazioni sportive;
qq) totoricevitore, il titolare di una concessione
rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di
concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto
dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del
1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente
per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.

Titolo I

Norme generali relative ai concorsi pronostici

2. Oggetto dei concorsi pronostici.
1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste
nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti
dallo specifico concorso pronostici.

3. Modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici e
posta di gioco.
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando
apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta
dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per via
telematica o telefonica. Le modalita' di partecipazione in
via telematica o telefonica sono stabilite dal direttore
generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze 15 febbraio 2001, n. 156.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche
mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e
giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, e' comprensiva
del diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto
di vendita. L'importo della posta e' determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n.
383.

4. Ricevuta di partecipazione.
1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i
punti di vendita, e' attestata unicamente dalla ricevuta di
partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le
giocate effettuate in via telematica o telefonica, il
direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle
modalita' di attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici
riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati
sulla schedina di gioco e' a carico del partecipante, il
quale deve segnalare immediatamente eventuali difformita'.
In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere
l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi
successivi all'accettazione della giocata, purche'
l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di
riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono
annullabili le giocate per le quali e' stato riscosso un
premio precedente di partecipazione e quelle a caratura.
Per le giocate a caratura e' tuttavia consentita, in caso
di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione
della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la
ristampa delle cedole di caratura accettate dal
totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e
conservate dal concessionario per cinque anni.

5. Ripartizione della posta.
1. La posta dei concorsi pronostici e' ripartita, secondo
quanto gia' disposto dagli articoli 2 e 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2 della legge
29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3 della legge
29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto
legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del
decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle
seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita: 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.

6. Conservazione e protezione dei dati delle giocate.
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore
nazionale e' successivamente archiviata con modalita' che
ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei
dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di
controllo, di cui all'articolo 7, sovrintende alla
registrazione delle giocate accettate su supporto non
riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del
concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro
importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le
giocate accettate nel concorso sono consegnati alla
commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di
cui al comma 3.

7. Commissione di controllo.
1. La commissione di controllo e' istituita da AAMS ed
opera presso la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione e' composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di
dirigente generale, che la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di
dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di
dirigente.
Le funzioni di segretario della commissione sono assolte
da un dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla
categoria C1.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri
supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti
esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui
ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono
essere inviati per iscritto alla commissione di controllo,
tassativamente entro i termini di decadenza previsti
dall'articolo 17 accompagnati dal pagamento di Euro 50,00
(cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di
segreteria. Le decisioni della commissione di controllo
sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del
ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale
immediatamente successivo alla decisione.
5. E' fatta comunque salva l'esperibilita' dell'azione
innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, avverso la
decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero
in mancanza di tale ricorso.

8. Pubblicita'.
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso
sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso
gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni
punto di vendita, li bollettino ufficiale e' trasmesso,
anche per via telematica, ai concessionari, che ne
trasmettono copia a ciascun punto di vendita per
l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei
risultati, il montepremi, la colonna unitaria vincente, le
quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto ai
premi successivi di partecipazione, sono comunicati
ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il
giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate
vincitrici dei premi successivi di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento e' esposta in ogni
punto di vendita in modo da consentire a chiunque di
prenderne visione.

Titolo II
Gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici

9. Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti
di vendita.
1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici e'
effettuata dai concessionari attraverso i punti di vendita
collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla
vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi
dovuti ai punti di vendita e dagli stessi direttamente
trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.

10. Rendicontazione di riferimento ai fini delle
movimentazioni finanziarie.
1. Al singolo concessionario e' fornita la
rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del
totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana
contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' messo a disposizione del concessionario,
entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura
della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto
contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per
tutti i concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella
settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita,
relativo all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti
vendita nella settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa
l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per
l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita
nella settimana contabile di riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in
dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del
rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1,
lettera a).

11. Verifica delle ricevute di partecipazione.
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra
in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore
valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di
avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i
punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria
organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00
(tremila/00) euro, l'eventuale non contraffazione materiale
della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore
nazionale ne verifica i dati identificativi in essa
contenuti.

12. Modalita' di pagamento delle vincite.
1. I concessionari pagano le vincite di propria
competenza secondo le modalita' previste dagli articoli 13,
14 e 15.
2. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di
partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per
il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo
di 5 anni.

13. Modalita' di pagamento delle vincite di importo fino a
3.000,00 euro.
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti
premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a
partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di
vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso
qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo
concessionario per riscuotere, previa verifica della
ricevuta stessa, secondo le modalita' previste
dall'articolo 11, il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione e' indicato il
concessionario cui e' collegato il punto di vendita che ha
emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita e'
pubblicizzato il concessionario con cui esso e' collegato.

14. Modalita' di pagamento delle vincite di importo
superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a
3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro puo'
avvenire attraverso due distinte modalita':
a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro,
possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli
istituti di credito convenzionati, il cui elenco e'
pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la
riscossione del premio. Il pagamento avviene, a seguito di
invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto
di credito cui e' stata presentata la ricevuta di
partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica
secondo le modalita' previste dall'articolo 11, mediante
accredito, da parte dell'istituto di credito cui e' stata
presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto
corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso
il medesimo sportello bancario di presentazione della
ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro,
possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per
la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le
modalita' previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene,
in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso
accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso,
oppure mediante emissione di assegno circolare od in
contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi
diritto entro il termine di 20 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
b).

15. Modalita' di pagamento delle vincite di importo
superiore a 100.000,00 euro.
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a
100.000,00 euro puo' avvenire attraverso due distinte
modalita':
a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un
qualsiasi sportello degli istituti di credito
convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul sito
internet www.aams.it, per la riscossione del premio. Il
pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario
interessato, da parte dell'istituto di credito cui e' stata
presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta
stessa e previa verifica secondo le modalita' previste
dall'articolo 11, mediante accredito, da parte
dell'istituto di credito cui e' stata presentata la
ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del
vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello
bancario di presentazione della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di
ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti
di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalita' previste dall'articolo
11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita
del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di
assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi
diritto entro il termine di 23 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera
b).

16. Versamenti al concessionario per il pagamento delle
vincite.
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal
totalizzatore nazionale relativamente agli importi
corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti
verificate dal singolo concessionario, nonche' del saldo
settimanale, sono effettuati i versamenti, sui conti
correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario
all'inizio dell'attivita' oggetto della concessione ed ad
esso intestati, dell'importo complessivo dei premi di cui
agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il
concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun
vincitore con le modalita' indicate dallo stesso, entro e
non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.

17. Termini di decadenza.
1. Ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori
decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i
punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la
verifica della ricevuta di partecipazione non e'
effettuata, secondo le modalita' di cui all'articolo 11,
nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del
bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.

Titolo III
Norme relative al concorso pronostici Totocalcio

18. Oggetto del concorso pronostici Totocalcio.
1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste
nell'esprimere quattordici pronostici sull'esito di
quattordici eventi, connessi a competizioni sportive,
determinati da AAMS.

19. Modalita' di indicazione dei pronostici.
1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si
effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i
risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni
convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per
i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale o
parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica
la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento,
con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento e con il segno X si
pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i
quali e' richiesto il pronostico sull'esito conseguito da
singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con
il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto;
con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il
segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la
mancata classificazione del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali
ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni
sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i
quali e' richiesto il pronostico riguardo il piazzamento
delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento
al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al
2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal
3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei
gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano
inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo
per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale
della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria
della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4°
set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il
segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre
al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di
pallacanestro per i quali e' richiesto il pronostico
sull'esito finale della partita: con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si
pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si
pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi
supplementari;
e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su
competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali,
di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre
nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline
sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella
scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti
rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti
segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline
inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei
tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre
che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine
delle competizioni stesse, risultano primi classificati in
ciascuna delle discipline elencate.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici
Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre
caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni
convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di
gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i
quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine
progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il
bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso
prima dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle
schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la
casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al
risultato pronosticato.
6. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2
colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici Totocalcio non puo' superare le 8.192 colonne
unitarie.

20. Giocate sistemistiche ed a caratura.
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti
di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema
e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il
numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e
l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la
ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante
stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono
riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o
telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la
richiesta e la conferma del consenso da parte del
partecipante e la forma di certificazione della giocata
sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS,
di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore
a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura
accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di
caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto
della giocata. Il numero delle cedole di caratura e'
compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo
unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore
complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di
caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso
Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione
del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a
caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di
caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla
giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed
importo della singola cedola di caratura l'importo della
cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro
superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione
conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra
in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto
ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta,
ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati
con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle
cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di
partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco
emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso
giocate a caratura speciale sono disciplinate con
successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le
giocate a caratura speciale non danno diritto a premi
precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e'
effettuata direttamente dal concessionario.

21. Ricevuta di partecipazione.
1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e
registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso
Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione
del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal
totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione
conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di
partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre,
ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di
vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

22. Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione.
1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna tre
tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione,
premi successivi di partecipazione e premi a punteggio;
solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili
con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate, ai fini del concorso pronostici Totocalcio, alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati
tra tutte le giocate valide di ogni concorso pronostici
Totocalcio, secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5, 9 e
9-bis; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui
risultano valide meno di 1.000.000 di colonne. I premi
successivi di partecipazione, dell'importo unitario pari a
3.000,00 euro, sono assegnati per sorteggio alle giocate in
cui sono presenti colonne unitarie con zero punti e che non
banno conseguito premi a punteggio di cui al comma 9.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di
partecipazione in ragione di un premio ogni 3.000.000 di
colonne valide, assegnando, comunque, almeno un premio per
i concorsi in cui risultano valide piu' di 1.000.000 di
colonne; il numero complessivo delle colonne valide del
concorso e' arrotondato per difetto al milione.
5. Il numero dei premi di cui al comma 3 non puo' essere
superiore a 5. Tra tutte le giocate che non hanno
conseguito premi a punteggio ed in cui sono presenti
colonne unitarie con zero punti, sono sorteggiate tante
giocate vincenti quanti sono i premi assegnabili in base al
criterio di cui al comma 4.
6. (comma abrogato).
7. (comma abrogato).
8. (comma abrogato).
9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione
avviene, alla presenza della commissione di controllo che
ne verifica la regolarita', entro le ore 24,00 del giorno
successivo alla determinazione della colonna unitaria
vincente. Il sorteggio avviene in base ai seguenti criteri:
a) ordinamento delle giocate in funzione del codice
univoco assegnato dal totalizzatore nazionale e relativa
numerazione progressiva delle giocate stesse;
b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla
lettera a), su supporto magnetico non riscrivibile;
c) estrazione, attraverso un apposito programma
software, le cui caratteristiche tecniche sono definite con
decreto del direttore generale di AAMS, di numeri casuali
che individuano la posizione delle giocate vincenti
nell'ambito dell'archivio di cui alla lettera b). Il
programma software prevede l'inserimento dei parametri
riguardanti il numero delle giocate sorteggiabili nonche'
il numero, definito ai sensi dei commi 4 e 5, dei premi da
assegnare.
9-bis. In mancanza di colonne unitarie con zero punti, la
quota di' montepremi destinata ai premi successivi di
partecipazione e' riportata a jackpot del concorso
successivo.
10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia
stato esattamente pronosticato.
11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie
di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.

23. Validita' dei risultati.
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria
vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e
incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo,
ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime
comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per
qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non
risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9,
relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno
diverso da quello prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi
motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle
comunicazioni ufficiali del CONI:
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della
chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a),
sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita
in giorno diverso da quello immediatamente successivo,
l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non
disputato e rientra nella disciplina prevista dal
successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente
gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e'
stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il
termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in
relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per
qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella
condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato,
dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo
di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera
c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle
condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di
AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e
dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla
colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e'
convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso
risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia
registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio,
il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite
stesse si intende riferito, se non diversamente
specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi
regolamentari.

24. Composizione del montepremi da ripartire tra i
vincitori.
1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da
ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste
giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici
provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai
singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor.
2. Il montepremi di cui al comma 1 e' incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo,
dell'eventuale jackpot.

25. Calcolo e comunicazione delle quote di vincita,
eventuale mancanza di vincitori.
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui
all'art. 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi di
partecipazione, sia precedenti che successivi, cosi'
determinando la quota del montepremi del concorso da
destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi
a punteggio e' determinato nel modo seguente:
a) il 40% del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª
categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui
all'articolo 24, comma 2;
b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di
2ª categoria;
c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di
3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il
numero delle colonne unitarie vincenti della stessa
costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti,
il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici Totocalcio non si registrino
vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e'
sommato al corrispondente montepremi della categoria
inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di
2ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di
3ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di
3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di
2ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e
3ª categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita
in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno
realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una
categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria
superiore, e' calcolata una quota unica di vincita,
dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con
la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per
qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote,
l'intero montepremi e' riportato sul concorso
immediatamente successivo.

Titolo IV
Norme relative al concorso pronostici «il9» abbinato al
concorso Totocalcio

26. Oggetto del concorso pronostici «il9».
1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del
Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso «il9», cui
si puo' partecipare solo congiuntamente al concorso
pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica
posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisce schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi
nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono
l'oggetto del concorso pronostici «il9».

27. Modalita' di indicazione della volonta' di
partecipazione al concorso.
1. La partecipazione al concorso «il9» si effettua
contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni
colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio,
oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco
dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali
e su dettatura effettuata dal partecipante. Le modalita' di
partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via
telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto
del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3,
comma 1.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una
sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso
Totocalcio, cui essa e' collegata, e' almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici «il9» non puo' superare le 8.192 colonne
unitarie.

28. Giocate sistemistiche ed a caratura.
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «il9»
e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del
concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie
quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti
inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita,
prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per
il concorso pronostici «il9»; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici «il9» e Totocalcio, sono
comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo
dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
dall'articolo 21, comma 2.
3. Per le giocate effettuate per via telematica o
telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la
richiesta e la conferma del consenso da parte del
partecipante e la forma di certificazione della giocata
sono disciplinate dal decreto del direttore generale di
AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso
giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un
sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le
modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il
contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a
quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle
informazioni previste dall'articolo 20, comma 4, anche
l'informazione concernente la partecipazione al concorso
pronostici «il9».
6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso
giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto
del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20,
comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a
premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e'
effettuata direttamente dal concessionario.

29. Ricevuta di partecipazione.
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita,
la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici «il9»
e' parte integrante della ricevuta relativa alla giocata
per il concorso Totocalcio, cui essa e' collegata. Il
contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a
quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di
partecipazione, oltre alle informazioni previste
dall'articolo 21, contiene anche l'indicazione della
partecipazione al concorso pronostici «il9».

30. Tipologia e assegnazione dei premi del concorso.
1. Il concorso «il9» assegna due tipologie di premio,
cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e
premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate ai fini del concorso pronostici «il9», alle quali
il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. (comma abrogato).
4. (comma abrogato).
5. (comma abrogato).
6. (comma abrogato).
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento il cui risultato e' stato
esattamente pronosticato. I premi a punteggio sono
assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 9
punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna
vincente del concorso Totocalcio.

31. Validita' dei risultati.
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente
del concorso «il9» e' assunto, quale esito definitivo e
incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo,
ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime
comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per
qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non
risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del
concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4
a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno
diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi
motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle
prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della
chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a),
sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita
in un giorno diverso da quello immediatamente successivo,
l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato
e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente
gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e'
stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il
termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in
relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per
qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella
condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato,
dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo
di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3,
lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a
qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali
eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi sono nelle
condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di
AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e
dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla
colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e'
convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso
risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia
registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio,
il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite
stesse si intende riferito, se non diversamente
specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi
regolamentari.

32. Composizione del montepremi da ripartire tra i
vincitori.
1. Il montepremi del concorso pronostici «il9», autonomo
rispetto a quello previsto per il concorso pronostici
Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito
dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste
giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici
provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai
singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo,
dell'eventuale jackpot.

33. Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di
vincita, eventuale mancanza di vincitori.
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui
all'articolo 32, comma 1, si deduce l'importo dei premi
precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota
del montepremi del concorso da destinare ai premi a
punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai
sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot
di cui all'articolo 32, comma 2, e' assegnato alle colonne
unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9
pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica
ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce
la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti,
il montepremi si cumula con quello del concorso successivo,
determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici «il9» non si aggiudica il jackpot,
l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie
che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra,
per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le
quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso
immediatamente successivo.

Titolo V
Norme relative al concorso pronostici Totogol

34. Oggetto del concorso.
1. Il concorso pronostici Totogol consiste nell'esprimere
quattordici pronostici relativi al numero complessivo di
reti realizzate in ciascuno dei quattordici eventi,
connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.

35. Modalita' di indicazione dei pronostici.
1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si
effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i
risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro
digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli
addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal
partecipante.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol
contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il
concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da
quattro caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni
convenzionali «0-1», «2», «3», «4+».
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle
schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la
casella del segno convenzionale «0-1», «2», «3», «4+»,
corrispondente al numero di gol pronosticato. Nel caso di
eventi relativi a partite di calcio, con il segno «0-1» si
pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella
partita uguale a zero od a uno; con il segno «2» si
pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella
partita uguale a due; con il segno «3» si pronostica un
numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale
a tre; con il segno «4+» si pronostica un numero
complessivo di reti realizzate nella partita uguale o
superiore a quattro.
4. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2
colonne unitarie. La giocata massima non puo' superare le
16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di
gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i
quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine
progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il
bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso
prima dell'apertura dell'accettazione.

36. Giocate sistemistiche ed a caratura.
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti
di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema
e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il
numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e
l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la
ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante
stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono
riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o
telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la
richiesta e la conferma del consenso da parte del
partecipante e la forma di certificazione della giocata
sono disciplinate dal decreto del direttore generale di
AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore
a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura
accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di
caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto
della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura e'
compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo
unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore
complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di
caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione
del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a
caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di
caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla
giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed
importo della singola cedola di caratura; l'importo della
cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro
superiore;
l) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
m) eventuale premio precedente di partecipazione,
conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra
in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto
ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta,
ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati
con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle
cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di
partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco
emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso
giocate a caratura speciale sono disciplinate con il
provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui
all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale
non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in
quanto la giocata e' effettuata direttamente dal
concessionario.

37. Ricevuta di partecipazione.
1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e
registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del
terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione
del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal
totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
l) eventuale premio precedente di partecipazione
conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di
partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre,
ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di
vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

38. Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione.
1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio,
cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e
premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun
concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00
euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento esattamente pronosticato.
4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 11 punti.

39. Validita' dei risultati.
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria
vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e
incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo,
ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime
comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per
qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non
risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9,
relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno
diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi
motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle
prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della
chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a),
sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono stati rinviati al
giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e'
stabilita in giorno diverso da quello immediatamente
successivo, l'evento, ai fini del concorso, e' considerato
non disputato e rientra quindi nella disciplina prevista
dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente
gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e'
stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il
termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in
relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per
qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella
condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato,
dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo
di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera
c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle
condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di
AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e
dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla
colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due, tre o quattro segni risulta
equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente
ordine: «0-1», «2», «3», «4+».
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso
risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia
registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il
pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti
realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei
tempi regolamentari.

40. Composizione del montepremi da ripartire tra i
vincitori.
1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da
ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste
giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici
provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai
singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e'
incrementato, ai fini della determinazione del montepremi
complessivo, degli eventuali jackpot.

41. (articolo abrogato).

42. Calcolo e comunicazione delle quote di vincita,
eventuale mancanza di vincitori.
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui
all'articolo 40, comma 1, si deduce l'importo dei premi
precedenti di partecipazione cosi' determinando la quota
del montepremi del concorso da destinare ai premi a
punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi
a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo
seguente:
a) il 15 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 1ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui
all'articolo 40, comma 2;
b) il 20 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 2ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui
all'articolo 40, comma 2;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 3ª categoria;
d) il 35 per cento del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite
di 4ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il
numero delle colonne unitarie vincenti della stessa
costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti,
il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot di 1ª
categoria.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori
di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e' sommato
al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 13 punti,
il montepremi di 2ª categoria determina il jackpot di 2ª
categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori
di 2ª categoria, il montepremi di 2ª categoria e' sommato
al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª
categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª
categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di
4ª categoria.
9. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4ª
categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª
categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di
3ª categoria.
10. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e 4ª
categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in
parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato
il maggior punteggio.
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una
categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria
superiore, e' calcolata una quota unica di vincita,
dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con
la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse
categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di
determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul
concorso immediatamente successivo.

Titolo V-bis
Norme relative al concorso pronostici «+Gol», abbinato al
concorso Totogol

42-bis. Oggetto del concorso pronostici «+Gol».
1. Il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso
Totogol, consiste nel pronosticare, per ciascuno dei
quattordici eventi che compongono la colonna Totogol, se si
realizza un numero di reti inferiore o uguale a 2 oppure
superiore a 2.

42-ter. Modalita' di indicazione della volonta' di
partecipazione al concorso.
1. La partecipazione al concorso «+Gol» si effettua
contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni
colonna sulle schedine di gioco del concorso Totogol,
oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco
dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali
e su dettatura effettuata dal partecipante. Le modalita' di
partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via
telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto
del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3,
comma 1.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una
sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso
Totogol, cui essa e' collegata, e' almeno di 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso
pronostici «+Gol» non puo' superare le 8.192 colonne
unitarie.

42-quater. Giocate sistemistiche ed a caratara.
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «+Gol»
e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del
concorso Totogol e si compone di tante colonne unitarie
quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti
inserite tra la parte sinistra, comprendente i segni
convenzionali «0-1» e «2», e destra, comprendente i segni
convenzionali «3», «4+», di un pannello Totogol.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita,
prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per
il concorso pronostici «+Gol»; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici «+Gol» e Totogol, sono
comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo
dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
dall'articolo 37, comma 2.
3. Per le giocate effettuate per via telematica o
telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la
richiesta e la conferma del consenso da parte del
partecipante e la forma di certificazione della giocata
sono disciplinate dal decreto del direttore generale di
AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso
giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un
sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le
modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il
contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a
quanto stabilito dall'articolo 36.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle
informazioni previste dall'articolo 36, comma 4, anche
l'informazione concernente la partecipazione al concorso
pronostici «+Gol».
6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso
giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto
del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20,
comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a
premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e'
effettuata direttamente dal concessionario.

42-quinquies. Ricevuta di partecipazione.
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita,
la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici
«+Gol» e' parte integrante della ricevuta relativa alla
giocata per il concorso Totogol, cui essa e' collegata. Il
contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a
quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2. La ricevuta di
partecipazione, oltre alle informazioni previste
dall'articolo 37, contiene anche l'indicazione della
partecipazione al concorso pronostici «+Gol».

42-sexies. Tipologia e assegnazione dei premi del concorso.
1. Il concorso «+Gol» assegna due tipologie di premio,
cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e
premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati
subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere
aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie
accettate ai fini del concorso pronostici «+Gol», alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida
giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si
consegue un punto per ogni evento per il quale e' stato
esattamente pronosticato se si realizza un numero di reti
inferiore o uguale a 2 oppure superiore a 2. I premi a
punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno
realizzato 14 punti.

42-septies. Validita' dei risultati.
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente
del concorso «+Gol» e' assunto, quale esito definitivo e
incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo,
ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime
comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per
qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non
risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del
concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4
a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno
diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi
motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle
prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della
chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a),
sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita
in un giorno diverso da quello immediatamente successivo,
l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato
e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente
gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e'
stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il
termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in
relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per
qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella
condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato,
dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo
di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera
c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle
condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di
AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e
dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla
colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e'
convenzionalmente assunto il seguente ordine: «0-1», «2»,
«3», «4+».
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso
risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia
registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il
pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti
realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei
tempi regolamentari.

42-octies. Composizione del montepremi da ripartire tra i
vincitori.
1. Il montepremi del concorso pronostici «+Gol», autonomo
rispetto a quello previsto per il concorso pronostici
Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla
somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste
giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici
provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai
singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo,
dell'eventuale jackpot.

42-nonies. Calcolo delle vincite e comunicazione delle
quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori.
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui
all'articolo 42-octies, comma 1, si deduce l'importo dei
premi precedenti di partecipazione, cosi' determinando la
quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a
punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai
sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot
di cui all'articolo 42-octies, comma 2, e' assegnato alle
colonne unitarie vincenti con 14 punti.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica
ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce
la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti,
il montepremi si cumula con quello del concorso successivo,
determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva
del concorso pronostici «+Gol» non si aggiudica il jackpot,
l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie
che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano
il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di
caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la
commissione di controllo comunica ad AAMS, per la
diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative
quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra,
per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le
quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso
immediatamente successivo.

Titolo VI
Norme finali

43. Entrata in vigore e abrogazioni.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le
sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio
2003.
2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla
data del 1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in
vigore al momento della loro effettuazione.



 
Art. 2.

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2004

Il Ministro: Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 10
 
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