Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 agosto 2004
Modalita' di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004, concernente «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visti gli articoli 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 dello stesso decreto legislativo che stabiliscono le modalita' e procedure dell'intervento pubblico a sostegno della copertura dei rischi agricoli;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera b), che prevede di stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di nomina del collegio sindacale;
Ritenuto di provvedere a tale adempimento;
Acquista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 luglio 2004;
Decreta:
Art. 1.

1. La nomina del collegio sindacale e' disposta in conformita' a quanto previsto dagli articoli 2398, 2399, 2400, 2401, 2460 del codice civile.
2. Il collegio sindacale degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e secondo le modalita' previste dai successivi commi del medesimo articolo, in via ordinaria, si compone di tre membri effettivi, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e un rappresentante della regione dove ha sede l'ente, e da due membri supplenti. Ove particolari condizioni lo richiedano il numero dei membri effettivi puo' essere elevato a cinque.
 
Art. 2.

1. Il collegio sindacale, oltre ai doveri propri previsti dall'art. 2403 del codice civile, deve provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilita' a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2004
Il Ministro: Alemanno
 
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