Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Hernandez Carina Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Vista l'istanza della sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicologia» presso l'«Universidad del Salvador» il 17 dicembre 1992;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de Salud» dal 15 febbraio 1994, con matricola n. 23277;
Visto il conforme parere nelle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 maggio 2004 e dell'8 luglio 2004;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Ritenuto peraltro che sia necessario che l'esperienza maturata nel campo della psicoterapia sia documentata piu' chiaramente quanto alla tipologia dell'attivita' svolta;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Alessandria in data 8 maggio 2003 con scadenza il 14 aprile 2005, per motivi familiari;

Decreta:

1. Alla sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di psicoterapeuta, verra' riesaminata in altra conferenza dopo aver acquisito l'integrazione istruttoria necessaria.
Roma, 27 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
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