Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 31 agosto 2004, n. 30
Reg. CE 2461/99: Campagna 2004/2005. Rese aggiornate semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare.

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale delle politiche
comunitarie e internazionali -
Uff. cereali

Agli assessorati regionali
agricoltura

Agli assessorati prov. autonome
Trento e Bolzano

Agli O.P.R. : AGREA - ARTEA - AVEPA
- Organismo pagatore regione
Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti -
Confagricoltura - C.I.A. -
Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. -
Fe.Na.Pi. - F.Agr.I. - ANPA -
ASSITOL

Ai C.A.A. riconosciuti

Con riferimento al reg. CE 2461/99, art. 9, paragrafo 2 e decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2004/2005.
Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione campagna 2004, con le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate durante l'anno di coltivazione in corso ed opportunamente valutate come di seguito specificato:
1) analisi dei dati alimentari;
2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentare accettabile mediante somma e sottrazione della deviazione standard (media -\sigma media +\sigma );
3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di pianura purche' morfologicamente omogenee;
4) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la disomogeneita' del territorio collinare e montano;
5) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base all'affidabilita' delle rese aggiornate, valutata sul numero di campioni disponibili per zona omogenea:
nelle zone con nessuna o una sola rilevazione, non sono state applicate variazioni;
nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della variazione;
nelle zone con due o piu' rilevazioni, applicazione dell'intera variazione.
6) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografia tecnica).
Si precisa inoltre che, nel rispetto della normativa vigente, il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta e' tenuto a consegnare, la quantita' totale di materia prima ottenuta al primo trasformatore o acquirente collettore, sottoscrivendo congiuntamente l'apposito modello di dichiarazione di raccolta e di consegna «All. F» che dovra' essere presentato all'O.P. competente entro il 31 dicembre della campagna in corso.
Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una qualsiasi riduzione della quantita' raccolta e conseguentemente della resa individuale, rispetto a quella riportata nel contratto iniziale, i contraenti devono provvedere a presentare unitamente al modello di variazione «All. C», una documentazione giustificativa rilasciata da organi competenti, quali ispettorati regionali, comuni, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo in duplice copia (un originale ed una copia conforme).
La documentazione giustificativa sopradetta allegata al modello di variazione «C» puo' essere trasmessa in fotocopia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformita' all'originale, con firma del produttore e fotocopia di un documento valido.
Roma, 31 agosto 2004

Il titolare dell'area autorizzazione pagamenti
Gulinelli
 
ALLEGATO
----> Vedere immagini da pag. 25 a pag. 30 <----
 
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