Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 luglio 2004
Riconoscimento, alla sig.ra La Spina Filippa, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'

Vista la domanda con la quale la sig.ra La Spina Filippa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito nell'anno 1989 a seguito di frequenza di apposito corso professionale triennale presso la scuola tecnico-professionale della citta' di Bienne (CH) al fine dell'esercizio in Italia delle attivita' di parrucchiere cosi' come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuta il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attivita' di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;
Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra La Spina Filippa, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Ialia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2004
Il direttore generale: Goti
 
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