Gazzetta n. 211 del 8 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 agosto 2004
Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di sistemi di sicurezza, per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
Visti gli articoli 10, 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, concernente la prevenzione degli infortuni negli impianti telefonici;
Constatato che attualmente e' possibile realizzare, in alternativa ai requisiti prescritti dagli articoli sopra citati, nuovi sistemi di sicurezza disciplinati dalle norme tecniche CEI EN 60950, previsti per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione;
Ravvisata l'opportunita' di riconoscere la conformita' alle vigenti norme delle nuove tecnologie disciplinate dalle norme tecniche CEI EN 60950 ai fini del disposto di cui agli articoli sopra indicati del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione della direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE relativa alla procedura di informazione nei settori delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della citata direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.
1. Le prescrizioni dettate dagli articoli 10, 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, si intendono soddisfatte nelle condizioni operative e per le tensioni di alimentazione previste dalla norma tecnica CEI EN 60950, anche in relazione all'installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature e delle reti di telecomunicazione.
2. Le prescrizioni si intendono altresi' soddisfatte per mezzi e sistemi di sicurezza che il fabbricante o un suo mandatario residente nell'Unione europea dichiara rispondenti ai principi generali di sicurezza contenuti nella legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successive modificazioni che ha recepito la direttiva CEE 73/23.
3. Le prescrizioni si intendono anche soddisfatte per mezzi e sistemi di sicurezza conformi a norme, regole tecniche e procedure di fabbricazione seguite in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
Roma, 6 agosto 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
 
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