Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 agosto 2004
Rettifica al decreto ministeriale 2 luglio 2004, concernente modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004 con il quale e' stata recata modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Albana di Romagna»;
Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere che la indicazione degli zuccheri riduttori, riportata per mero errore materiale due volte nella tipologia amabile, venga correttamente inserita, all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato, nella tipologia «secco»;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», annesso al decreto ministeriale 2 luglio 2004;
Decreta:
Articolo unico
Il testo dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», annesso al decreto ministeriale 2 luglio 2004, e' sostituito per intero dal seguente testo:
«Art. 6. - I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo,
devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Albana di Romagna" secco (asciutto):
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto un po' tannico, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri riduttori: come da regolamento CE n. 753/02, art. 16, punto 1, lettera a).
"Albana di Romagna" amabile:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
"Albana di Romagna" dolce:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol.;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori: non inferiore a 45 g/l, ma non superiore a 80 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
"Albana di Romagna" passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
acidita' volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
anidride solforosa: come previsto dalla norma comunitaria;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.
"Albana di Romagna" passito riserva:
colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00% vol.;
titolo alcolometrico effettivo: minimo 4,00% vol. - massimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 44 g/l.
Le tipologie "Albana di Romagna" passito e "Albana di Romagna" passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.
Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della "muffa nobile", non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.
A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da "muffa nobile", e' concesso di produrre e commercializzare "Albana di Romagna" passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4% vol., purche' la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.
Per tutte le tipologie previste e' consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell'esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2004

Il direttore generale: Abate
 
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