Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 settembre 2004
Scioglimento della societa' cooperativa «Nuova Messapia Soc. Coop. a r.l.», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Taranto

Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le societa' cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorita' amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;
Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza nomina di commissari liquidatori;
Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-septiesdecies e precisamente:
non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio e' stato depositato in data 30 maggio 1969 per l'esercizio 1968;
non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attivita' produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;
Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004;
Decreta:
La societa' cooperativa «Nuova Messapia Soc. Coop. a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 151/83769, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Scarano di Taranto in data 6 dicembre 1963, repertorio n. 34059, raccolta n. 9978, codice fiscale n. 0092470731, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies del codice civile;
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: Marseglia
 
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