Gazzetta n. 217 del 15 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 settembre 2004
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante, per la regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;
Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 agosto 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H), punto 4 che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo le condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita';
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti»;
Visti l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Considerato, altresi', che la regione Puglia, ha indicato le varieta' di uve per le quali e' consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia atte a dare vini da tavola, vini IGT nonche' per le varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate all'allegato 1.
2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 9 settembre 2004
Il direttore generale: Petroli
 
Allegato 1

ELENCO DELLE VARIETA' DI UVE PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER
L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE PUGLIA.

Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Moscato bianco, Malvasia bianca, Fiano, Verdesca, Bianco d'Alessano, Bombino Bianco, Bombino Nero, Trebbiano.
 
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