Gazzetta n. 218 del 16 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 agosto 2004
Determinazione dell'ammontare dei premi di qualita' ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede l'attribuzione, a valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di premi di qualita' ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e che siano stati effettivamente programmati nelle sale cinematografiche;
Visto l'art. 17, comma 3, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e' fissato l'ammontare dei premi di qualita';
Visto l'art. 17, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio tra i soggetti elencati nel medesimo comma;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

Adotta

il seguente decreto:

Articolo unico
Ammontare dei premi di qualita'
e quote percentuali di ripartizione
1. Ogni anno, il direttore generale per il cinema rilascia, previo parere della giuria di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, attestati di qualita' a non piu' di quattordici lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali.
2. L'istanza per il rilascio dell'attestato di qualita' e' presentata dall'impresa di produzione, che dev'essere iscritta negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione del film.
3. Ai lungometraggi ai quali e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1 e che siano effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, secondo le rilevazioni effettuate dalla Societa' italiana autori ed editori (SIAE), e' attribuito un premio di qualita', il cui ammontare, per l'esercizio finanziario 2004, e' pari a duecentocinquantamila euro.
4. Il premio di cui al comma 3 e' cosi' ripartito: 71 per cento all'impresa di produzione; 10 per cento al regista; 3 per cento all'autore del soggetto; 7 per cento all'autore della sceneggiatura; 2 per cento all'autore del commento musicale; 3 per cento all'autore della fotografia cinematografica; 2 per cento all'autore della scenografia; 2 per cento all'autore del montaggio.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registo n. 5, foglio n. 246
 
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