Gazzetta n. 220 del 18 settembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n. 242
Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la razionalizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto d'asilo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del 19 aprile 2004;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni generali
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) «regolamento»: il regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
c) «RUPA»: la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o la sua evoluzione definita come «sistema pubblico di connettivita».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione
della Repubblica italiana.
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 34, comma 2,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo):
«2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle
disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo,
limitatamente alle seguenti finalita':
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle
comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli
archivi gia' realizzati al riguardo o in via di
realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la
riorganizzazione degli archivi esistenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
«testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Si riporta il testo dell'art. 15, legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o piu' contratti-quadro con cui i
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni
ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in
relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare
gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni.».



 
Art. 2.
Sistemi informativi
1. I sistemi informativi automatizzati gia' realizzati o in fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nelle attivita' previste dai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono:
a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico;
b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del lavoro, derivanti dall'accordo Stato- regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002, dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari esteri;
d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;
e) l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento;
f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero della giustizia;
g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
h) l'archivio informatizzato per l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
i) il casellario nazionale d'identita', tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle anagrafi (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi informativi di cui al comma 1 e con quelli delle regioni, delle province autonome e degli enti locali e possono essere aggiornati tramite le modalita' tecniche ai sensi del presente regolamento.
4. Gli archivi indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al comma 2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di asilo, per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo unico e dal regolamento, anche a supporto degli adempimenti dello sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico.
5. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attivita' di acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente accesso al sistema e' soggetta a previa registrazione con annotazioni dei dati identificativi dell'utente. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e consultazione degli archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del principio dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Ai fini del testo unico e del regolamento, ciascuna amministrazione menzionata nei commi 1, 2 e 3 e' responsabile, per i sistemi informativi e gli archivi di propria competenza, delle procedure e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o scambiati con i soggetti del testo unico e del regolamento; della sicurezza e dei servizi di accesso dei propri sistemi informatici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
v. nelle note all'art. 1):
«Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'art. 3, comma 4. Nello stabilire le quote i
decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio. Con tali decreti altresi' assegnate in via
preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolati, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonche' agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel Paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il
30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per
il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, puo' predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di
collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.».
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'art. 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'I.N.P.S. e all'INAIL,
tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
«Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai
centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b),
n. 4, della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro):
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione della
disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego,
nonche' in materia di intermediazione e interposizione
privata nella somministrazione di lavoro). - (Omissis).
2. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
(omissis);
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema
del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente
efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata
su:
(omissis);
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze
in materia di conduzione coordinata ed integrata del
sistema informativo lavoro;
(omissis).».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, reca:
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30».
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, (per
l'argomento v. nelle note all'art. 1):
«Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari). - 1. Gli uffici della pubblica
amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro
autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che
procedono all'iscrizione nelle liste di collocamento, sono
tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico
dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto
nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e'
utilizzato, a norma dell'art. 14 del presente regolamento,
per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
Analoga comunicazione al predetto Archivio e' effettuata,
in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base
dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di
soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o
variazioni anagrafiche previste dall'art. 6, comma 7, del
testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a
norma dell'art. 7 del medesimo testo unico.».
- Il decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311,
reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse):
«Art. 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare). - 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato
alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a
componenti della famiglia affetti da patologie o handicap
che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, puo'
denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante presentazione della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a
proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la
data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La
denuncia di cui al primo periodo del presente comma e'
limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della
nazionalita' dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore
d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'art. 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap
del componente la famiglia alla cui assistenza e' destinato
il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora
il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della
durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura
la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste
dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio
del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo
accertamento da parte dell'organo competente della prova
della continuazione del rapporto e della regolarita' della
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato. La mancata
presentazione delle parti comporta l'archiviazione del
relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio l998, n. 286,
e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione
delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche' le
modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia
per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le
modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle
lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia
stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di
espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito
dall'art. 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli
stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari):
«Art. 1 (Legalizzazione di lavoro irregolare). - 1.
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in
forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore del presente
decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari
in posizione irregolare, puo' denunciare, entro la data
dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di
lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
competente per territorio, mediante la presentazione, a
proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli
uffici postali. Qualora si tratti di societa' operanti in
Italia, la denuncia e' sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di
presentazione e' quella recata dal timbro dell'ufficio
postale accettante. La dichiarazione di emersione e'
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di
inammissibilita':
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della
societa' e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalita' e della
nazionalita' del lavoratore straniero occupato al quale si
riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono
allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno
a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato
ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno nelle forme di cui all'art. 5-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 6
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo
forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la
predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali e' riferita la medesima dichiarazione, verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la comunica al centro per l'impiego competente per
territorio. La questura accerta se sussistono motivi
ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
di validita' pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La
mancata presentazione delle parti comporta
l'improcedibilita' e l'archiviazione del relativo
procedimento. Il permesso di soggiorno puo' essere
rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato
di durata non inferiore ad un anno, nonche' della
regolarita' della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso
di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione
della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause
di non punibilita' non si applicano a coloro che abbiano
presentato una dichiarazione di emersione contenente dati
non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso
di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina, con proprio decreto, le modalita' per
l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3,
lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in
relazione alla posizione contributiva previdenziale e
assistenziale del lavoratore interessato, al fine di
garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle
lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di
espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di
permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di
revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli
effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione del presente
decreto, e' punito con la reclusione da due a nove mesi,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro,
l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui
all'art. 7 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in
relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, puo'
essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La
medesima disposizione si applica anche relativamente alla
procedura di emersione di cui all'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
«Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei
dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, reca: «Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».



 
Art. 3.
Collegamenti telematici
1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, nel rispetto delle competenze e delle responsabilita' delle amministrazioni interessate.
2. I sistemi informativi e gli archivi automatizzati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 sono interconnessi tra di loro e con quelli di altre amministrazioni pubbliche e di altri utenti, per l'accesso ai dati, ai documenti ed agli archivi stessi, attraverso i servizi della RUPA e della rete internazionale della pubblica amministrazione, secondo le effettive possibilita' tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni da essa previste.
3. I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite la rete mondiale visti del Ministero degli affari esteri o la rete internazionale della pubblica amministrazione.
4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo unico e al regolamento, allo scopo di completamento e di verifica delle informazioni memorizzate, i sistemi informativi di cui all'articolo 2 possono cooperare con gli archivi automatizzati di altre amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e possono trasmettere dati al sistema informativo sanitario relativi all'anagrafe degli assistiti, osservando i principi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Note all'art. 3:
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, v. nelle note all'art. 2.



 
Art. 4.
Regole tecniche
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le regole tecniche per l'operativita' dei collegamenti di cui all'articolo 3, in relazione alla tipologia delle informazioni, all'utilizzo di strumenti in grado di assicurare la sicurezza e la riservatezza delle trasmissioni telematiche e alle modalita' di abilitazione per l'accesso agli archivi.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, v. nelle note alle premesse.



 
Art. 5.
Accesso alle informazioni
1. Gli archivi informatizzati di cui all'articolo 2 sono accessibili in via telematica, secondo i principi stabiliti nelle regole tecniche di cui all'articolo 4.
2. Le modalita' tecniche applicative per la consultazione degli archivi informatizzati e per l'accesso ai sistemi informativi di ciascuna amministrazione statale, ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono definite con decreto dirigenziale, emanato dall'amministrazione competente, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 6.
Trasmissione dei dati e dei documenti
1. La trasmissione di dati e documenti, necessari all'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, avviene nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche di cui all'articolo 4.
2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti tra i sistemi informativi di cui all'articolo 2 sono definite convenzionalmente tra le amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 202



Nota all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa».
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, v. nelle note all'art. 2.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone