Gazzetta n. 220 del 18 settembre 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 5 agosto 2004
Integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, per i casi di avviamento. (Deliberazione n. 144/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: deliberazione n. 91/03);
il documento per la consultazione del 10 marzo 2004 recante «Disciplina del servizio di trasporto del gas naturale nei casi di avviamento» (di seguito: documento per la consultazione 10 marzo 2004).
Considerato che:
nell'ambito del procedimento per l'integrazione e la modifica della deliberazione n. 137/02, con il documento per la consultazione 10 marzo 2004 l'Autorita' ha tra l'altro proposto di introdurre una specifica disciplina delle modalita' di accesso ed erogazione del servizio di trasporto al fine di assicurare un'adeguata tutela alle particolari esigenze relative ai punti di riconsegna che direttamente alimentano un nuovo impianto termoelettrico, definito come «nuovo punto di riconsegna a una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas o il punto di riconsegna esistente a una centrale termoelettrica nella quale il repowering avviene tramite la realizzazione di un ciclo combinato a gas», i quali, in fase di avviamento, presentano una marcata indeterminatezza del profilo di prelievo, nonche' ai punti di entrata per l'avviamento dei nuovi contratti di importazione, i quali sono caratterizzati da uno sfasamento temporale tra disponibilita' e utilizzo della capacita';
nelle risposte pervenute al documento per la consultazione 10 marzo 2004, pur essendo emerso un sostanziale accordo da parte dei soggetti partecipanti con le proposte dell'Autorita', sono state segnalate da molti operatori le seguenti esigenze:
a) estendere la tutela prospettata per i soli punti di riconsegna che alimentano nuovi impianti termoelettrici, anche a tutti i punti di riconsegna che alimentano impianti per la produzione di energia elettrica, che presentano le medesime caratteristiche di indeterminatezza dei profili di prelievo in fase di avviamento;
b) definire una durata temporale maggiore del periodo di avviamento rispetto a quella proposta, al fine di considerare tra l'altro le specificita' dell'avviamento degli impianti soggetti a repowering;
c) precisare che la disciplina proposta per i punti di entrata interconnessi con l'estero nel caso di avviamento di nuovi contratti d'importazione, da un lato, sia limitata all'ipotesi in cui la capacita' di trasporto in tali punti sia disponibile a seguito di interventi di realizzazione e, dall'altro lato, sia estesa ai punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl;
nel corso della consultazione e' stato inoltre osservato che, un risultato analogo a quello perseguito con le proposte contenute nel documento per la consultazione 10 marzo 2004, potrebbe essere piu' agevolmente conseguito mediante l'introduzione di una modifica del sistema tariffario la quale, oltre ad essere di semplice e immediata applicazione, consentirebbe all'utente del servizio di trasporto di conoscere in anticipo l'entita' dell'incentivo tariffario; e che pertanto e' stata proposta una modifica in tal senso della deliberazione n. 120/01, in luogo della deliberazione n. 137/02.
Ritenuto che sia opportuno, anche al fine di fornire incentivi allo sviluppo del sistema del gas:
in luogo della integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di trasporto proposta nel documento per la consultazione 10 marzo 2004, prevedere, a modifica dell'attuale disciplina tariffaria del servizio di trasporto, di cui alla deliberazione n. 120/01, una riduzione dei corrispettivi unitari di capacita' nei seguenti casi:
a) avviamento di nuovi punti di riconsegna e di potenziamento superiore al 10% della capacita' di punti di riconsegna esistenti che alimentano impianti per la produzione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasporto;
b) avviamento di contratti di importazione a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl;
definire, per i punti di riconsegna di cui alla lettera a), il periodo di avviamento per una durata pari a nove mesi, durante il quale nei primi sei mesi il corrispettivo unitario di capacita' viene ridotto in misura pari al 50% e nei successivi tre mesi in misura pari al 25%;
definire, per i punti di entrata di cui alla lettera b), il periodo di avviamento per una durata pari a 16 mesi durante il quale, il corrispettivo unitario di capacita' nel punto di entrata venga ridotto in misura pari al 50%;
Delibera di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001. n. 120/01:
a) all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti definizioni:
«j) periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto e' il periodo di nove mesi successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna o di potenziamento superiore al 10% della capacita' di un punto di riconsegna esistente;
k) periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl e' il periodo di sedici mesi successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata»;
b) all'art. 7, dopo il comma 7.5, sono inseriti i commi seguenti:
«7.5.1 Durante il periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CR2 come di seguito indicato:
a) nei primi sei mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 50%;
b) nei successivi tre mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 25%.
7.5.2 Durante il periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CPe per una percentuale pari al 50%.
Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita. energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 5 agosto 2004

Il presidente: Ortis
 
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