Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 settembre 2004 |
Riconoscimento, al sig. Mullaj Genci, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di inxhinier mekanik per makineri conseguito nel luglio 1990 presso l'Universita' di Tirana «Enver Hoxha», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente possiede esperienza professionale, come documentato in atti; Preso atto che il sig. Mullaj ha gia' ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale albanese ai fini dell'iscrizione alla sez. A settore industriale dell'albo degli ingegneri con decreto dirigenziale datato 7 marzo 2003; Preso atto che il sig. Mullaj in data 11 maggio 2004 ha presentato una nuova domanda al fine di ottenere l'iscrizione anche nel settore civile-ambientale dell'albo italiano degli ingegneri; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 16 luglio 2004; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il sig. Mullaj possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bolzano in data 7 marzo 2001 con validita' fino al 6 marzo 2005 per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1. Al sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) tecnica delle costruzioni; 2) acquedotti e fognature; 3) urbanistica. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 8 settembre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autentica del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale. |
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