Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 settembre 2004
Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attivita' per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera e), della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale e' disposto che per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive;
Vista la direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalita' di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale e' disposto che per lo svolgimento delle attivita' di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6 nel quale e' previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attivita' produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;
Vista la nota di MCC S.p.a. del 4 agosto 2004 con la quale si informa che il comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 26 luglio 2004, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attivita' produttive di Banca Popolare FriulAdria S.p.a., Galileo societa' di gestione del risparmio S.p.a., e 21 Partners societa' di gestione del risparmio S.p.a.;

Decreta:
Art. 1.
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse sono accreditati presso il Ministero medesimo Banca Popolare FriulAdria S.p.a., Galileo societa' di gestione del risparmio S.p.a., e 21 Partners societa' di gestione del risparmio S.p.a.
2. In conseguenza del predetto accreditamento Banca Popolare FriulAdria S.p.a., Galileo societa' di gestione del risparmio S.p.a., e 21 Partners societa' di gestione del risparmio S.p.a. possono richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministero delle attivita' produttive del 3 febbraio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2004
Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
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