Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2004
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni, conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, recante l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto e, in particolare, il suo art. 6, comma 1, che fissa i tempi per la conclusione della procedura di trasferimento;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 recante «Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto»;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 23 dicembre 2003, con cui e' stata prorogata la nomina del commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003 di costituzione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze di differire di due anni il termine originariamente fissato dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, al fine di consentire l'ordinato completamento delle procedure necessarie ad operare il trasferimento di funzioni, risorse e beni agli enti locali per lo svolgimento delle attribuzioni in materia catastale di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Acquisito, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2004;
Acquisito, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 30 giugno 2004;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di modificare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per la definizione di iniziative, anche a livello normativo, inerenti l'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla sua attuazione;
Sentite le organizzazione sindacali rappresentative;
Sentiti il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 dicembre 2000

1. All'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, le parole «tre anni» sono sostituite con le parole «cinque anni».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2004
p. Il Presidente: La Loggia
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone