Gazzetta n. 223 del 22 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 settembre 2004
Iscrizione della denominazione «Kiwi Latina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1486/2004 della Commissione del 20 agosto 2004, la denominazione «Kiwi Latina» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1486/2004 del 20 agosto 2004.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Kiwi Latina» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 2 settembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA «KIWI LATINA»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta Kiwi Latina e' riservata esclusivamente al kiwi rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione
Frutti della specie botanica Actinidia deliciosa, cultivar Hayward, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore.
Il frutto ha forma-cilindrica-ellissoidale con altezza superiore al diametro, buccia di colore bruno chiaro con fondo verde chiaro, tomentosita' morbida, calice leggermente infossato; polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida, circondata da una corona di piccoli e numerosi semi neri.
I frutti selezionati per la commercializzazione, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, devono essere:
interi (ma senza peduncolo);
sani, sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
sufficientemente sodi, ne' molli, ne' avvizziti, ne' impregnati di acqua;
ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;
praticamente privi di parassiti;
praticamente privi di danni provocati da parassiti;
privi di umidita' esterna anormale;
privi di odore e/o sapore estranei.
I frutti devono avere un grado di maturazione minimo pari a 6,2° Brix al momento della raccolta e commercialmente sono classificati in due categorie. Categoria «Extra»; peso: > 90 g.
I kiwi di questa categoria devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione della varieta'.
Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichino la qualita' e l'aspetto del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio. Categoria I; peso: > 80 g.
I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualita'.
I frutti devono essere sodi e la polpa non deve presentare difetti.
Devono presentare le caratteristiche tipiche della varieta'. Tuttavia, sono ammessi i difetti seguenti, purche' non pregiudichino l'aspetto esterno del frutto ne' la sua conservazione:
un lieve difetto di forma (esclude protuberanze o malformazioni);
un lieve difetto di colorazione.
Tolleranze di calibro: nei limiti del 10%, in numero o in peso, il peso dei frutti della categoria «Extra» puo' variare da 85 a 89 g; il peso dei frutti della categoria I puo' variare da 77 a 79 g.
Art. 3.
Zona geografica
La zona di produzione comprende ventiquattro comuni in due province (Latina e Roma).
Per la provincia di Latina nove comuni di cui sette per l'intero territorio e due in parte; per la provincia di Roma quindici comuni di cui tre in parte e dodici per l'intero territorio. Nella cartografia su base CTR 1:100.000 il perimetro dell'intera zona e' marcato in nero grassetto, mentre sono delimitati con reticolo i confini amministrativi comunali.
Per i comuni compresi parzialmente, la parte delimitante la zona viene riportata in particolari su base IGM 1:25.000, cosi' da evidenziare i punti del limite, che normalmente e' rappresentato da un elemento facilmente individuabile come strade, fossi, ecc.
La tavola n. 5 riporta i particolari dei comuni di Sabaudia, Latina e Aprilia; la tavola n. 6 i particolari di Ardea e Pomezia, la tavola n. 7 il particolare del comune di Artena.
Provincia di Latina: Sabaudia (parte), Latina, Pontina, Priverno, Sezze, Cori, Sermoneta, Cisterna di Latina, Aprilia.
Provincia di Roma: Ardea (parte), Pomezia (parte), Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Lariano, Artena (parte), Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Colonna.
Si parte dal vertice sud-ovest e proseguendo in senso orario si ha: incrocio della s.s. 148 (gia' strada Mediana) con la Migliara 53 all'altezza di Borgo Vodice; da qui si prosegue verso nord-ovest lungo la s.s. 148 fino ad incrociare la Migliara 49; dall'incrocio si prosegue verso sud-ovest fino ad incontrare la strada Litoranea, quindi, si prosegue su questa verso nord-ovest lungo la Litoranea; si attraversa Borgo Sabotino e si continua lungo la Strada Alta fino a raggiungere il fosso Astura; si sale lungo l'Astura per circa 400 metri; si taglia trasversalmente «Valle d'Oro» in linea retta immaginaria con direzione ovest fino, al confine provinciale Latina-Roma; si prosegue verso nord-ovest seguendo il confine provinciale che delimita prima il comune di Latina, indi quello di Aprilia da quello di Nettuno. Si prosegue sempre lungo il confine provinciale Roma-Latina fino ad incontrare la Strada Ardeatina; su questa con andamento nord nord-ovest, si attraversa Torre della Moletta, C.le la Fossa, il confine di Ardea-Pomezia, si raggiunge Borgo Santa Rita da dove ci si dirige a nord fino al bivio per Pratica di Mare; che si attraversa e si prosegue fino al confine comunale di Pomezia con Roma; da qui' seguendo il confine comunale verso nord-est, si riincontra il confine con Ardea. Si segue questo confine fino allo spigolo nord e ci si collega con il confine sud-ovest di Albano; si incontra e si segue con andamento a zeta il confine di Castel Gandolfo e si collega con il confine sinuoso di Marino in direzione dapprima verso nord poi verso est e quindi verso sud ove raggiunge Castel Gandolfo; prosegue su quest'ultimo in direzione sud-est fino a riincontrare Albano Laziale; segue questo in direzione sud-est fino ad Ariccia, indi in direzione est, raggiunge il confine di Genzano di Roma che segue in direzione sud sud-est, fino ad incontrare il confine territoriale di Velletri. Da qui' si dirige verso nord fino dove incontra il confine del comune di Lariano; prosegue lungo questo confine fino a quello di Artena sul quale, in direzione nord, si raggiunge il confine di Lariano e si procede su questo fino ad immettersi sul confine di Palestrina. Incontrato il confine di San Cesareo ne segue l'andamento sinuoso verso ovest; si raggiunge il confine di Colonna e proseguendo verso nord-ovest si riimmette sul confine nord di San Cesareo, fino ad incontrare il confine di Zagarolo. Segue il perimetro di questo verso nord e va ad incontrare il confine del comune di Palestrina, che segue prima verso nord e continua fino ad incrociare il confine di Artena, lo attraversa e, seguendo lo stradone di campagna, prima in direzione sud e quindi sud-ovest raggiunge il confine di Artena con Lariano. Prosegue verso sud sullo stesso fino ad incontrare il limite provinciale Roma-Latina con il vertice dei comuni Lariano, Cori ed Artena; prosegue lungo il confine provinciale in direzione sud-est fino al confine comunale tra Norma e Cori, che segue verso sud fino ad incontrare il confine di Cisterna di Latina, che segue in direzione sud-est fino al confine ovest del comune di Sermoneta che percorre verso sud-est. Prende il confine verso sud-est e percorrendo tutto il semiperimetro nord del comune di Sezze raggiunge il comune di Priverno che con andamento prima verso est poi verso sud e sud-ovest incontra il comune di Pontinia. Percorre tutto il lato est, attraversa la s.s. 7 Appia e raggiunge il confine di Sabaudia sul fiume Sisto; da qui' si dirige verso nord fino alla Migliara 53 che, percorsa in direzione sud-ovest raggiunge sulla s.s. 148 la rotonda all'altezza di Borgo Vodice da cui si e' partiti.
Art. 4.
Prova dell'origine
La provincia di Latina e' stata tra le prime ad ospitare impianti specializzati della coltura dell'Actinidia, a partire dai primi anni 70.
Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla specie hanno consentito un rapido sviluppo della coltura che gia' alla fine degli anni 70 era diventata un punto di riferimento nazionale per frutticoltori, commercianti e studiosi.
Nel 1978 e' stato organizzato a Torino il primo convegno sull'Actinidia, nel corso del quale la zona dell'Agro Pontino e' stata menzionata quale zona italiana particolarmente vocata per la produzione del kiwi, vero e proprio frutto simbolo dell'agricoltura pontina.
Nel 1981, a distanza di tre anni, e' stato realizzato un secondo convegno a livello nazionale a cura della camera di commercio I.A.A. di Latina. A questo si sono susseguiti, ad intervalli regolari, altri convegni, seminari e mostre-mercato, non solo nel capoluogo pontino ma anche a Cisterna di Latina ed Aprilia; tali incontri hanno consacrato la citta' di Latina e l'intero territorio circostante, compresa la parte meridionale della provincia di Roma, quale rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, per buona qualita' e pezzatura.
L'importanza dell'Actinidia laziale (e, dunque, pontina) nell'area frutticola italiana e' stata testimoniata anche fuori dai confini nazionali nel corso di un seminario tenutosi a Santiago del Cile il 25 e 26 ottobre 1988: un dato di fatto, questo, gia' risultato nello «Studio conoscitivo sull'Actinidia in Italia», datato 1986 e curato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste cui ha fatto seguito anche una tavola rotonda organizzata dall'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) il 22 giugno 1988, a Roma.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Gli impianti sono realizzati con piante innestate su Franco, di un anno di innesto, oppure con piante autoradicate sempre di un anno di moltiplicazione.
Le forme di allevamento adottate sono:
il tendone: distanza di impianto 4-5 m \times 4-5 m;
pergoletta: distanza di impianto 5 m \times 3-5 m.
Il terreno, a seconda della natura fisica, e' coltivato nell'interfilare e diserbato lungo il filare, oppure inerbito con taglio periodico della vegetazione erbacea.
La dotazione naturale di acqua e' integrata dalla irrigazione praticata mediante la tecnica della aspersione o nebulizzazione sottochioma. I volumi irrigui variano da 6000 a 8000 m3/ha/anno.
La raccolta del frutto, senza il peduncolo, avviene tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.
Questa, coincide con un grado Brix superiore al valore di 6.20 e la durezza (con puntale di 8 mm) non inferiore a 6 kg.
La potatura invernale e' fatta in modo da lasciare 100-120.000 gemme per ettaro.
Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si effettua il diradamento che provvede sia ad eliminare i frutti multipli che quelli deformi e con difetti di buccia in modo da lasciare per un totale di 800-1000 frutti per pianta.
Il limite massimo di produzione per ettaro deve essere non superiore a 330 quintali.
Art. 6.
Rapporto con la zona
Clima: il clima e' temperato-umido, simile a quello della zona di origine della specie (area della Cina dello Yang Tzechiang) caratterizzato da una temperatura media di 13-15° C, da una minima-media di 8-10°C, da una massima media di 28-30°C e una umidita' relativa media, nei mesi estivi, del 75-80%, assenza di gelate precoci che consente di raccogliere i frutti al giusto grado di maturazione (mediamente 6,5° Brix, e, in ogni caso, mai inferiore ai 6,20 Brix) sia per il raggiungimento delle migliori caratteristiche qualitative che per la ottimale conservazione frigorifera fino ai mesi di maggio-giugno e il raggiungimento di un grado zuccherino al consumo non inferiore a 12° Brix, con durezza non superiore a 3 kg misurata con puntale da 8 mm.
Scarsissima incidenza di danni da gelate invernali e primaverili che, in altre aree del Paese, provocano importanti riduzioni della produzione nelle stagioni seguenti non consentendo la continuita' di approvvigionamento nel tempo.
Elevata radiazione luminosa globale che caratterizza l'area pontina e consente di raggiungere piu' precocemente il grado di maturazione ottimale per la vendita.
Suolo: i suoli dell'area di coltivazione sono di origine alluvionale, vulcanica-rimaneggiata, poggianti su sottosuoli pozzolanici e tufacei caratterizzati da elevata fertilita' e si sono dimostrati, da subito, particolarmente adatti alla coltivazione dell'Actinidia.
Professionalita': l'area dove l'Actinidia si e' insediata aveva una lunga tradizione di coltivazione dell'uva da tavola, specie che, come l'Actinidia ha un portamento sarmentoso che richiede una struttura di sostegno e una tecnica di coltivazione molto simile. Cio' ha consentito un facile adattamento alle tecniche piu' idonee alla nuova coltura e l'ottenimento di un prodotto tipico di elevate qualita'.
Art. 7.
Struttura di controllo
Il prodotto sara' assoggettato al controllo di una struttura conforme all'art. l0 del regolamento CEE 2081/92 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 8.
Etichettatura
Denominazione «Kiwi Latina»: il marchio ha la forma di un cerchio con al centro la rappresentazione grafica del Colosseo, al cui interno c'e' la sezione trasversale dei frutti di kiwi di colore verde smeraldo tipico con semi e columella. Nella corona circolare tra la figura del Colosseo ed il cerchio esterno e' riportata la denominazione «Kiwi Latina» di colore verde e in carattere romano in composizione circolare suddivisa in due parti, Kiwi in alto e Latina nella parte bassa della figura. A destra della parola kiwi e' raffigurata una coccinella rossa puntata di nero. La rivendicazione dei colori e' la seguente: rosso pantone, verde pantone, marrone e nero.
Imballaggio: sono gli stessi utilizzati per il commercio nazionale ed internazionale.
Il marchio deve essere apposto sulla confezione e puo' anche essere apposto sui singoli frutti. Il marchio puo' essere utilizzato solamente dalle ditte che confezionano nell'area di produzione del Kiwi Latina al fine di garantire la tracciabilita' ed assicurare i controlli.
Art. 9.
Commercializzazione prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. Kiwi Latina, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.

----> Vedere IMMAGINE a pag. 29 della G.U. <----

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
DOP ( ) IGP (X)
n. nazionale del fascicolo: 11/2003

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel. 06/4819968 - fax: 06/42013126
e-mail: qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente:
2.1. nome: Comitato promotore per il riconoscimento del marchio ad indicazione geografica protetta Kiwi Latina;
2.2. indirizzo: via Umberto I n. 80 - Latina;
2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: classe 1.6 - ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati dell'allegato II - Kiwi.
4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2).
4.1. Nome: «Kiwi Latina».
4.2. Descrizione: l'indicazione geografica protetta Kiwi Latina e' riservata esclusivamente al kiwi rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Frutti della specie botanica actinidia deliciosa, cultivar Hayward, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore.
Il frutto ha forma cilindrica-ellissoidale con altezza superiore al diametro, buccia di colore bruno chiaro con fondo verde chiaro, tomentosita' morbida, calice leggermente infossato; polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida, circondata da una corona di piccoli e numerosi semi neri.
I frutti selezionati per la commercializzazione, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, devono essere:
interi (ma senza peduncolo);
sani, sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
sufficientemente sodi, ne' molli, ne' avvizziti, ne' impregnati di acqua;
ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;
praticamente privi di parassiti;
praticamente privi di danni provocati da parassiti;
privi di umidita' esterna anormale;
privi di odore e/o sapore estranei.
I frutti devono avere un grado di maturazione minima pari a 6,2 °Brix al momento della raccolta e commercialmente sono classificati in due categorie.
Categoria «Extra»; peso: > 90 g.
I kiwi di questa categoria devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione della varieta'.
Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichino la qualita' e l'aspetto del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio.
Categoria I; peso: > 80 g.
I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualita'.
I frutti devono essere sodi e la polpa non deve presentare difetti.
Devono presentare le caratteristiche tipiche della varieta'. Tuttavia, sono ammessi i difetti seguenti, purche' non pregiudichino l'aspetto esterno del frutto ne' la sua conservazione:
un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni);
un lieve difetto di colorazione.
Tolleranze di calibro: nei limiti del 10%, in numero o in peso, il peso dei frutti della categoria «Extra» puo' variare da 85 a 89 g; il peso dei frutti della categoria I puo' variare da 77 a 79 g.
4.3. Zona geografica: la zona di produzione comprende 24 comuni in due province (Latina e Roma).
Per la provincia di Latina nove comuni di cui sette per l'intero territorio e due in parte; per la provincia di Roma quindici comuni di cui tre in parte e dodici per l'intero territorio. Nella cartografia su base CTR 1:100.000 il perimetro dell'intera zona e' marcato in nero grassetto, mentre sono delimitati con reticolo i confini amministrativi comunali.
Per i comuni compresi parzialmente, la parte delimitante la zona viene riportata in particolari su base IGM 1:25.000, cosi' da evidenziare i punti del limite, che normalmente e' rappresentato da un elemento facilmente individuabile come strade, fossi, ecc.
La tavola n. 5 riporta i particolari dei comuni di Sabaudia, Latina e Aprilia; la tavola n. 6 i particolari di Ardea e Pomezia, la tavola n. 7 il particolare del comune di Artena.
Provincia di Latina: Sabaudia (parte), Latina (parte), Pontina, Priverno, Sezze, Sermoneta, Cori, Cisterna di Latina, Aprilia.
Provincia di Roma: Ardea (parte), Pomezia (parte), Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Lariano, Artena (parte), Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Colonna.
4.4. Prova dell'origine: la provincia di Latina e' stata tra le prime ad ospitare impianti specializzati della coltura dell'Actinidia, a partire dai primi anni 70.
Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla specie hanno consentito un rapido sviluppo della coltura che gia' alla fine degli anni 70 era diventata un punto di riferimento nazionale per frutticoltori, commercianti e studiosi.
Nel 1978 e' stato organizzato a Torino il primo convegno sull'Actinidia, nel corso del quale la zona dell'Agro Pontino e' stata menzionata quale zona italiana particolarmente vocata per la produzione del kiwi, vero e proprio frutto simbolo dell'agricoltura pontina.
Nel 1981, a distanza di tre anni, e' stato realizzato un secondo convegno a livello nazionale a cura della camera di commercio industria, artigianato agricoltura di Latina. A questo si sono susseguiti, ad intervalli regolari, altri convegni, seminari e mostre-mercato, non solo nel capoluogo pontino ma anche a Cisterna di Latina ed Aprilia; tali incontri hanno consacrato la citta' di Latina e l'intero territorio circostante, compresa la parte meridionale della provincia di Roma, quale rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, per buona qualita' e pezzatura.
L'importanza dell'Actinidia laziale (e, dunque, pontina) nell'area frutticola italiana e' stata testimoniata anche fuori dai confini nazionali nel corso di un seminario tenutosi a Santiago del Cile il 25 e 26 ottobre 1988: un dato di fatto, questo, gia' risultato nello «Studio conoscitivo sull'Actinidia in Italia», datato 1986 e curato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste cui ha fatto seguito anche una tavola rotonda organizzata dall'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) il 22 giugno 1988, a Roma.
Inoltre, uno studio condotto nel 1990 dall'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano (Gorini et al., 1987), documentava in modo sperimentale le innegabili caratteristiche del Kiwi di Latina.
Nel corso di questi trenta anni, sia la stampa quotidiana sia le riviste specializzate del settore a tiratura nazionale ed internazionale (Il Messaggero, Latina Oggi, Economia Pontina, L'Informatore Agrario, Terra e Vita, Italia Agricola, Lazio Agricolo, Rivista di Frutticoltura, Asiafruit Magazine, solo per citarne alcuni) hanno seguito e dedicato ampi articoli al progressivo sviluppo dell'Actinidia nella provincia di Latina, la quale offre un habitat pedoclimatico ottimale e produzioni quanti-qualitative altamente competitive. Nel tempo, inoltre, si e' registrato un potenziamento delle strutture di frigoconservazione e di lavorazione dei frutti nonche' una metodologia di coltivazione innovativa che ha come conseguenza frequenti visite a Latina da parte di frutticoltori provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo (Corea del Sud, Nuova Zelanda e Giappone).
Nella prova di valutazione sensoriale condotta con l'ausilio di un «panel taste», dopo tre mesi di conservazione frigorifera, i frutti maturi sono stati valutati per il grado di accettabilita' che teneva conto dell'aspetto della polpa, del sapore e della sensazione di piacevolezza. I frutti di Latina hanno registrato un grado di accettabilita' molto elevato (Gorini et al., 1987). Questa maggiore piacevolezza e sapidita' tipica di dolce-acidulo gradevole a completa maturazione deriva dalla combinazione di piu' fattori favorevoli alla coltura quali clima e suoli molto simili a quelli della zona di origine. E' noto ed accertato che in alcune zone di Latina Borgo Flora, Borgo Grappa, la bonta' dei frutti e lo stato vegetativo delle piante supera quelli di origine.
La maggiore radiazione globale e di mancanza o quasi di gelate precoci da' la possibilita' di posticipare la raccolta fino alla seconda decade di novembre ed anche oltre, permettendo il raggiungimento nei frutti di un contenuto zuccherino di 6,5-7 gradi Brix.
Il maggior grado zuccherino, consentendo l'abbassamento della temperatura di conservazione di alcuni decimi di gradi centigradi, assicura una conservazione, anche in atmosfera normale, di almeno due o tre mesi in piu' rispetto alla media.
Il legame con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:
iscrizione ad apposito elenco dei produttori di «Kiwi Latina»;
catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Kiwi Latina»;
tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.
4.5. Metodo di ottenimento: gli impianti sono realizzati con piante innestate su Franco, di un anno di innesto, oppure con piante autoradicate sempre di un anno di moltiplicazione.
Le forme di allevamento adottate sono:
il tendone: distanza di impianto 4-5 m \times 4-5 m;
pergoletta: distanza di impianto 5 m \times 3-5 m.
Il terreno, a seconda della natura fisica, e' coltivato nell'interfilare e diserbato lungo il filare, oppure inerbito con taglio periodico della vegetazione erbacea.
La dotazione naturale di acqua e' integrata dalla irrigazione praticata mediante la tecnica della aspersione o nebulizzazione sottochioma. I volumi irrigui variano da 6000 a 8000 m3/ha/anno. La raccolta del frutto senza il peduncolo, avviene tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Questa, coincide con un grado Brix superiore al valore di 6.20 e la durezza (con puntale di 8 mm) non inferiore a 6 kg.
La potatura invernale e' fatta in modo da lasciare 100-120.000 gemme per ettaro.
Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si effettua il diradamento che provvede sia ad eliminare i frutti multipli che quelli deformi e con difetti di buccia in modo da lasciare per un totale di 800-1000 frutti per pianta.
Il limite massimo di produzione per ettaro deve essere non superiore a 330 quintali.
4.6. Legame:
clima: il clima e' temperato-umido, simile a quello della zona di origine della specie (area della Cina dello Yang Tzechiang) caratterizzato da una temperatura media di 13-15° C, da una minima-media di 8-100 C, da una massima media di 28-30° C e una umidita' relativa media, nei mesi estivi, del 75-80%, assenza di gelate precoci che consente di raccogliere i frutti al giusto grado di maturazione (mediamente 6,50 Brix, e, in ogni caso, mai inferiore ai 6,20 Brix) sia per il raggiungimento delle migliori caratteristiche qualitative che per la ottimale conservazione frigorifera fino ai mesi di maggio-giugno e il raggiungimento di un grado zuccherino al consumo non inferiore a 120 Brix, con durezza non superiore a 3 kg misurata con puntale da 8 mm.
Scarsissima incidenza di danni da gelate invernali e primaverili che, in altre aree del Paese, provocano importanti riduzioni della produzione nelle stagioni seguenti non consentendo la continuita' di approvvigionamento nel tempo.
Elevata radiazione luminosa globale che caratterizza l'area pontina e consente di raggiungere piu' precocemente il grado di maturazione ottimale per la vendita.
Suolo: i suoli dell'area di coltivazione sono di origine alluvionale, vulcanica-rimaneggiata, poggianti su sottosuoli pozzolanici e tufacei caratterizzati da elevata fertilita' e si sono dimostrati, da subito, particolarmente adatti alla coltivazione dell'actinidia.
Professionalita': l'area dove l'actinidia si e' insediata aveva una lunga tradizione di coltivazione dell'uva da tavola, specie che, come l'actinidia ha un portamento sarmentoso che richiede una struttura di sostegno e una tecnica di coltivazione molto simile. Cio' ha consentito un facile adattamento alle tecniche piu' idonee alla nuova coltura e l'ottenimento di un prodotto tipico di elevate qualita'.
4.7. Struttura di controllo: nome: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina.
Indirizzo: via Umberto I n. 80 - 04100 Latina.
4.8. Etichettatura: denominazione «Kiwi Latina»:
il marchio ha la forma di un cerchio con al centro la rappresentazione grafica del Colosseo, al cui interno c'e' la sezione trasversale dei frutti di kiwi di colore verde smeraldo tipico con semi e columella. Nella corona circolare tra la figura del Colosseo ed il cerchio esterno e' riportata la denominazione «Kiwi Latina» di colore verde e in carattere romano in composizione circolare suddivisa in due parti, Kiwi in alto e Latina nella parte bassa della figura. A destra della parola kiwi e' raffigurata una coccinella rossa puntata di nero; la rivendicazione dei colori e' la seguente: rosso pantone, verde pantone, marrone e nero.
Imballaggio: sono gli stessi utilizzati per il commercio nazionale ed internazionale.
Il marchio deve essere apposto sulla confezione e puo' anche essere apposto sui singoli frutti. Il marchio puo' essere utilizzato solamente dalle ditte che confezionano nell'area di produzione del Kiwi Latina al fine di garantire la tracciabiita' ed assicurare i controlli.
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la IGP Kiwi Latina, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
4.9. Condizioni nazionali:
parte riservata alla commissione:
n. ... CE: ...
data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: .. .. .. .
 
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