Gazzetta n. 225 del 24 settembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 2004
Autorizzazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
Visto, in particolare, il comma 53 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale prevede che, per l'anno 2004, alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' le assunzioni relative alle categorie protette;
Visto il comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro e che, a tale fine, e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare il comma 3-ter del medesimo articolo;
Visto, il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio di personale addetto a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi ed alla protezione civile, alla tutela ambientale ed alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore ed alla sicurezza e ricerca agroalimentare, alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi gia' espletati alla data del 30 settembre 2003 e dei vincitori di concorsi per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario;
Considerato, inoltre, che il medesimo comma 55 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 stabilisce che nell'ambito delle medesime deroghe saranno, altresi', prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'Amministrazione penitenziaria in relazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale rispettivamente del Corpo della polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2004, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003;
Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante norme concernenti la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il quale prevede che all'onere derivante dal collocamento, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unita', del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti s.p.a. mediante l'attivazione di procedure di mobilita' verso pubbliche amministrazioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003, con corrispondente riduzione della relativa autorizzazione di spesa;
Visto l'art. 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003, il quale autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ad assumere personale nel limite massimo di 180 unita' il cui onere, pari a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, e' ripartito, quanto a 1,75 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 e, quanto a 4,55 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte presentate nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 3, comma 55, della citata legge n. 350 del 2003;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al citato comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 e tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante norme concernenti proroga di termini previsti da disposizioni legislative e dell'art. 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa nazionale ed il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza antincendi espressamente richiamate dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 3, comma 55, della legge n. 350 del 2003;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dall'Automobil Club d'Italia (ACI) non debbono gravare sul fondo di cui al comma 54 dell'art. 3, della legge n. 350 del 2003, in quanto detto Istituto non rientra nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato Amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilita' nazionale (SEC 95);
Ritenuto che occorre dare priorita' ai vincitori di concorsi pubblici, ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti di personale, all'immissione di professionalita' nel settore informatico, della ricerca, legale, tecnico e sanitario, alle richieste di autorizzazione per le amministrazioni i cui processi di immissione di personale siano in linea con i tassi programmati di riduzione del numero dei dipendenti e della spesa del personale, nonche' all'immissione di un numero di unita' di personale con contratto a tempo ridotto sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, secondo le istruzioni indicate nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 25 febbraio 2004, prevista dall'art. 3, comma 54, della medesima legge n. 350 del 2003;
Ritenuto che per le richieste delle universita' di autorizzazione all'assunzione di personale ricercatore e docente e' necessario procedere con separato provvedimento al fine di individuare il contingente complessivo di personale da assumere, nonche' la fissazione dei criteri per la suddivisione delle medesime risorse finanziarie da assegnare ai singoli Atenei compatibilmente con i limiti di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente e dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie previste dal presente decreto da assegnare al medesimo settore;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente di pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;
Considerato che ai sensi di quanto stabilito dai citati articoli 17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, lo stanziamento residuo e disponibile dall'utilizzo del fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003 risulta essere complessivamente di 67.050.000 euro, quale onere relativo all'anno 2004, e di 277.050.000 euro, corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca di cui alle tabelle 1 e 2 e 3 allegate al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato, un contingente di personale pari a complessive 8.210 unita' corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 257.042.694 euro, di cui 61.383.887 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 257.042.694 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco e' assegnato, per l'anno 2004, un contingente di personale pari a 6.191 unita', come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l'anno 2004, di 40.669.980 euro, e di 195.215.904 euro a decorrere dall'anno 2005. Per l'anno 2004 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la spesa di 7.833.326 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri. Per la decorrenza delle assunzioni previste al presente comma sono fatti salvi i corsi gia' programmati, fermi restando i limiti di spesa indicati nella tabella 1.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato 2.019 unita' di personale corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 61.826.790 euro, di cui 12.880.581 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 61.826.790 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2005.
4. Per il settore universita' e' autorizzata una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 4.166.667 di euro quale onere relativo all'anno 2004 e 20.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo settore, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono individuati il contingente complessivo di personale da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli Atenei, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli istituti universitari, nonche' del contingente e della spesa relativa al personale assunto nell'anno 2003 sulla base dei decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e 24 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell'Universita' dal presente decreto.
5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 3 e' autorizzata l'immissione di sei unita' di personale provenienti dalle ex basi Nato presso il Ministero della giustizia -- Direzione degli archivi notarili.
6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al comma 2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'assunzione avvalendosi della deroga concernente le priorita' che non riguardano l'assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, sono autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 6, e' autorizzata l'assunzione di quarantacinque unita' di personale a tempo indeterminato presso l'ACI il cui onere finanziario e' posto direttamente a carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.
8. Le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.
9. Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a decorrere dall'anno 2004, e' prevista la spesa di 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004, ai fini del collocamento, anche in soprannumero e nel limite complessivo di trenta unita', del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti s.p.a. mediante l'attivazione di procedure di mobilita verso pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con corrispondente riduzione della relativa autorizzazione di spesa.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' prevista l'assunzione di personale nel limite massimo di 180 unita' il cui onere, pari a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, e' ripartito, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
11. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30 novembre 2004, a trasmettere per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2004, nonche' quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
12. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate, con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'unita' previsionale di base (UPB) 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 25 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 303
 
TABELLA 1 (Prevista dall'art. 1, comma 1)

----> Vedere TABELLA 1 a pag. 7 della G.U. <----
 
----> Vedere TABELLA 1 da pag. 8 a pag. 10 della G.U. <----
 
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