Gazzetta n. 228 del 28 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 luglio 2004
Ripartizione, per settori di intervento e aree territoriali delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento e' denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita';
Visto l'art. 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il successivo comma 5 del medesimo art. 91, il quale stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'art. 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto l'art. 21, comma 6, dell'indicato decreto-legge n. 269, il quale stabilisce che per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004;
Vista la legge del 24 dicembre 2003, n. 351 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
Visto l'art. 3, comma 83, della legge finanziaria per il 2004, il quale inserisce dopo l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 l'art. 6-bis «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» prevedendo che siano trasferite le risorse finanziarie connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 3, comma 86, della legge finanziaria per il 2004, il quale indica che all'attuazione dei commi 83 e 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ritenuta pertanto, la necessita' di dover individuare le risorse finanziarie da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'applicazione del succitato art. 3, comma 86;
Visto l'art. 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro;
Visto l'art. 3, comma 103, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 101 e 102 del medesimo articolo;
Visto il successivo comma 116 del medesimo art. 3, il quale indica che l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalita':
a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro;
Ritenuto pertanto, che le risorse destinate alle finalita', enunciate all'art. 3, comma 116 della legge finanziaria per il 2004, concorrono alla realizzazione degli interventi di politica sociale di cui alla legge n. 328/2000;
Tenuto conto che successivamente al presente riparto saranno definiti gli accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le regioni per l'adozione degli interventi relativi ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonche' per le scuole dell'infanzia;
Visto l'art. 96, comma 1 della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato» le cui risorse afferiscono al Fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che istituisce il Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' dei micro-nidi nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per gli asili nido per l'anno finanziario 2003;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003 che, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale, nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi 1, 3, e 8 della legge n. 448 del 2001, sottolinea, comunque, «la particolare rilevanza sociale del servizio degli asili - nido, relativo a prestazioni che richiedono continuita' di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, comporta peraltro che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti»;
Ritenuta pertanto, la necessita' di assegnare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo per gli asili nido in conformita' con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003 che prevede che lo Stato possa erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione;
Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi Euro 68.000.000 sul capitolo 2506 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali»;
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti Euro 6.713.940 sul capitolo 2503 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge n. 53 del 2000 (articoli 19 e 20);
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, risultano presenti Euro 2.600.000 sul capitolo 2800 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennita' annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali»;
Considerato pertanto, che la somma complessiva da ripartire nel 2004 ammonta a complessivi Euro 1.884.346.940,00. La somma di Euro 1.734.346.940,00 e' afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali come di seguito specificato:
Euro 1.657.033.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 «Fondo per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.5.1);
Euro 68.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 2506 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.30.);
Euro 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2503 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.30);
Euro 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2800 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennita' annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.33);
La somma di Euro l50.000.000,00 e' afferente al Fondo per gli asili nido ed e' presente in bilancio al capitolo 1771 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.2.);
Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi Euro 1.884.346.940,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
Acquisita in data 20 maggio 2004 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.
1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004, ammontano a Euro 1.734.346.940,00.
2. Le risorse di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ammontano a Euro 150.000.000,00 e sono trasferite alle regioni e alle province autonome senza vincolo di destinazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 e al comma 2, per un totale complessivo di Euro 1.884.346.940,00, sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto nazionale della| | previdenza sociale (INPS) |Euro| 808.630.000,00 --------------------------------------------------------------------- 2. Somme destinate alle regioni e province | | autonome di Trento e Bolzano |Euro|1.000.000.000,00 --------------------------------------------------------------------- 3. Somme destinate ai comuni |Euro| 44.466.939,00 --------------------------------------------------------------------- 4. Somme destinate al Dipartimento nazionale | | per le politiche antidroga |Euro| 14.000.000,00 --------------------------------------------------------------------- 5. Somme attribuite al Ministero del lavoro e | | delle politiche sociali per interventi di | | carattere sociale |Euro| 17.250.001,00 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |Euro|1.884.346.940,00
 
Art. 2.
Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:
Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2004;
Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternita'; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennita' a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;
Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni e' uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2003;
Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali attribuito con le risorse di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e senza vincolo di destinazione;
Tab. 5) Totale delle risorse assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
Tab. 6) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza», ripartito come nell'anno 2003;
Tab. 7) Fondo da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 3, comma 86, legge finanziaria per l'anno 2004;
Tab. 8) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi. In tale fondo sono ricomprese le risorse afferenti al reddito di ultima istanza, quantificate in euro 1.700.000, che verranno ripartite dopo l'emanazione dei decreti di cui all'art. 3, comma 103 della legge finanziaria per il 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 1° luglio 2004
Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 115
 
Tabella n. 1 Riparto generale Tabella n. 2 Diritti soggettivi Tabella n. 3 Regioni 2004 Tabella n. 4 Regioni 2004 Tabella n. 5 Regioni 2004 Tabella n. 6 Comuni 2004 Tabella n. 7 Dipartimento nazionale per le politiche antidroga Tabella n. 8 Fondo indistinto 2004
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