Gazzetta n. 228 del 28 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 giugno 2004
Inclusione della sostanza attiva quinoxyfen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/60/CE della Commissione del 23 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2004/60/CE del 23 aprile 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva quinoxyfen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;
Tenuto conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva quinoxyfen, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;
Considerato che la relazione di valutazione e' stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 28 novembre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxyfen soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/60/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva quinoxyfen nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2004/60/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
1. La sostanza attiva quinoxyfen e' iscritta fino al 31 agosto 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 28 febbraio 2005, i provvedimenti amministrativi necessari a adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxyfen presentano al Ministero della salute, entro il 30 novembre 2004 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxyfen non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2005.
4. I titolari delle autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti quinoxyfen, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 31 agosto 2004, presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2005, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 28 febbraio 2006 a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 4.
1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti quinoxyfen, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 agosto 2005.
2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2007.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti quinoxyfen sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 209
 
Allegato I
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