Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2004 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per la corresponsione dell'indennita' di vacanza contrattuale nel biennio 2002-2003, al personale dirigente dell'Enea.

In data 23 settembre 2004 alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra:
L'Aran: nella persona del dott. Antonio Guida per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Federmanager - CISL/FIR
Confederazioni sindacali: CIDA - CISL.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente contratto nel testo che si allega.
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi degli articoli 47, 48 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA).
2. Il presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la corresponsione dell'indennita' di vacanza contrattuale, per il biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 8 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 per il personale dirigente ENEA sottoscritto il 4 dicembre 2002.
 
Art. 2.
Indennita' di vacanza contrattuale
1. Al personale destinatario del presente CCNL, e' corrisposta l'indennita' di vacanza contrattuale - determinata con gli stessi criteri, modalita' e scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 con le decorrenze e negli importi mensili lordi di seguito indicati:
dal 1° aprile 2002 Euro 17,17;
dal 1° luglio 2002 Euro 28,62.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata fino al suo riassorbimento con gli incrementi contrattuali che saranno corrisposti per il biennio economico 2002-2003.
 
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