Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali.

Il giorno 23 settembre 2004, alle ore 12,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di: per l'A.Ra.N.:
il presidente, avv. Guido Fantoni: firmato; per le Confederazioni sindacali:
CGIL: firmato;
CISL: firmato;
UIL: firmato;
CONFSAL: firmato;
CISAL: firmato;
CIDA: firmato;
CONFEDIR: firmato;
COSMED: firmato;
RDB-CUB: firmato;
UGL: firmato.
Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono l'allegato Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali.
 
CONTRATTO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 18 DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998, SULL'UTILIZZO DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE
SINDACALI

Premesso che il Tribunale di Terni - sezione lavoro, in relazione alla causa tra Agnitelli Ada e l'Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni (RGAC n. 3007/02), nella camera di consiglio del 7 febbraio 2003 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere, in via pregiudiziale, la questione concernente l'interpretazione dell'art. 18, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998, segnatamente sul significato da attribuire all'espressione «altra sede della propria amministrazione», ovvero se con essa si intenda altra Asl del Comparto Sanita' oppure altra sede della stessa Asl di appartenenza del dipendente;
Considerato che la logica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 e' quella di garantire, al dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco sindacale retribuito o della aspettativa sindacale non retribuita, la piu' ampia mobilita' consentendogli, dietro propria richiesta, di essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri eventuali richiedenti, nella sede dove ha svolto attivita' sindacale purche' siano rispettate le condizioni oggettive previste dal comma 1 della norma in esame;
Che alla luce del suddetto principio, poiche' la norma consente il trasferimento di cui sopra in altra amministrazione anche di diverso comparto, e' logico che il trasferimento sia possibile anche tra amministrazioni diverse del medesimo comparto, specificazione ellitticamente omessa in quanto data per scontata;
Che la norma e' vincolante per tutti i comparti senza eccezioni, ivi compreso il Comparto Sanita', essendo, peraltro, il SSN un servizio nazionale articolato al suo interno non solo fra aziende sanitarie ed ospedaliere, ma anche in enti diversi quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli istituti zooprofilattici sperimentali, etc....;
Considerato in aggiunta che lo stesso CCNL del Comparto Sanita' stipulato il 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL del 7 aprile 1999) consente all'art. 19 una ampia mobilita' volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi con le modalita' ivi indicate;
Tutto quanto sopra premesso e considerato le parti formulano la clausola di interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 nel testo che segue:

Art. 1.
Clausola di interpretazione autentica

1. Il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o della aspettativa sindacale puo', a domanda, essere trasferito, alle condizioni previste dall'art. 18, comma 1, anche in una amministrazione diversa del medesimo comparto di appartenenza.
 
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