Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 luglio 2004
Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonche' la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
Vista la direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
Vista la direttiva della Commissione n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione sopramenzionate;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:
1) Il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, e' sostituito dal testo seguente:
2) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, e' sostituito dal testo seguente:

-------------------------------------------------------------------- "1. Beet necrotic yellow DK, E (Bretagna), FI, IRL, P
vein virus (Azzorre),UK (Irlanda del Nord)" --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- "2. Erwinia amylovora Parti di vegetali, ad E, F (Corsica), IRL, (Burr.) Winsl. et al. eccezione dei frutti, I (Abruzzi; Puglia;
delle sementi e dei Basilicata; Cala-
vegetali destinati bria; Campania; Emi-
alla piantagione, ma lia-Romagna: provin-
compreso il polline ce di Forli'-Cesena,
vivo per l'impolli- Parma, Piacenza e
nazione di Amelanchier Rimini; Friuli-Vene-
Med., Chaenomeles zia Giulia, Lazio;
Lindl., Cotoneaster Liguria Lombardia;
Ehrh., Crataegus L., Marche; Molise; Pie-
Cydonia Mill., monte; Sardegna; Si-
Eriobotrya Lindl., cilia; Trentino-Alto
Malus Mill., Mespilus Adige: provincia au-
L., Photinia davidiana tonoma di Trento;
(Dcne.) Cardot, Toscana; Umbria;
Pyracantha Roem., Valle d'Aosta Vene-
Pyrus L. e Sorbus L. to: esclusi nella
provincia di Rovigo
i comuni Rovigo, Po-
lesella, Villamar-
zana, Fratta Polesi-
ne, San Bellino,
Badia Polesine, Tre-
centa, Ceneselli,
Pontecchio Polesine,
Arqua' Polesine, Co-
sta di Rovigo, Oc-
chiobello, Lendina-
ra, Canda, Ficarolo,
Guarda Veneta, Fras-
sinelle Polesine,
Villanova del Gheb-
bo, Fiesso Umbertia-
no, Castelguglielmo,
Bagnolo di Po, Giac-
ciano con Baruchel-
la, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Sa-
lara, nella provin-
cia di Padova i co-
muni di Castelbaldo,
Barbona, Piacenza
d'Adige, Vescovana,
S. Urbano, Bora
Pisani, Masi, e nel-
la provincia di Ve-
rona i comuni di
Palu', Roverchiara,
Legnago, Castagnaro,
Ronco all'Adige,
Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo,
Isola Rizza, Angia-
ri), A (Burgenland,
Carinzia, Austria
inferiore, Tirolo
[distretto ammini-
strativo di Lienz],
Stiria, Vienna), P,
FI, UK (Irlanda del
Nord, Isola di Man e
Isole della Manica)" --------------------------------------------------------------------

3) L'allegato III e' cosi' modificato:

a) nella parte A, punto 15, il testo della colonna di destra e' mo-
dificato come segue: "Paesi terzi, esclusa la Svizzera"; b) nella parte B, il punto 1 e' sostituito dal testo seguente:

-------------------------------------------------------------------- "1. Fermi restando i divieti E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; applicabili, a seconda dei Puglia; Basilicata; Calabria; casi, ai vegetali di cui al- Campania; Emilia-Romagna: province l'allegato III, parte A, di Forli'-Cesena, Parma, Piacenza e punti 9, 9.1 e 18, vegetali Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; e polline vivo per l'impol- Liguria; Lombardia; Marche; Molise; linazione di: Amelanchier Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino Med., Chaenomeles Lindl., -Alto Adige: provincia autonoma di Crataegus L., Cydonia Mill., Trento; Toscana; Umbria; Valle Eriobotrya Lindl., Malus d'Aosta; Veneto: esclusi nella pro- Mill., Mespilus L., Pyra- vincia di Rovigo i comuni Rovigo, cantha Roem., Pyrus L. e Polesella, Villamarzana, Fratta Sorbus L., ad eccezione dei Polesine, San Bellino, Badia Pole- frutti e delle sementi, sine, Trecenta, Ceneselli, Pontec- originari di paesi terzi chio Polesine, Argua' Polesine, diversi dalla Svizzera e Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendi- non riconosciuti indenni da nara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Erwinia amylovora (Burr.) Frassinelle Polesine, Villanova del Winsl. et al. Winsl. et al. Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelgu- conformemente alla procedura glielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con di cui all'articolo 18, pa- Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, ragrafo 2, o nei quali sono Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nel- state stabilite zone indenni la provincia di Padova i comuni di da organismi nocivi per Castelbaldo, Barbona, Piacenza quanto riguarda Erwinia d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara amylovora (Burr.) Winsl. et Pisani, Masi, e nella provincia di al. Conformemente alle per- Verona i comuni di Palu', Soverchia- tinenti norme internazionali ra, Legnago, Castagnaro, Ronco al- per le misure fitosanitarie l'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, e riconosciute tali condor- Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A memente alla procedura di (Burgenland, Carinzia, Austria infe- cui all'artico1o 18, para- riore, Tirolo [distretto amministra- grafo 2 tivo di Lienz], Stiria, Vienna), P,
FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di
Man e Isole della Manica)

2. Fermi restando i divieti E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Pu- applicabili, a seconda dei glia; Basilicata, Calabria, Campania, casi, ai vegetali di cui Emilia- Romagna: province di Forli'- all'allegato III, parte A, Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; punti 9, 9.1 e 18, vegetali Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligu- e polline vivo per l'impol- ria;Lombardia; Marche; Molise; Pie- linazione di: Cotoneaster monte; Sardegna; Sicilia; Trentino- Ehrh. e Photinia davidiana Alto Adige: provincia autonoma di (Dcne.) Cardot, ad eccezione Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; dei frutti e delle sementi, Trento; Veneto: esclusi nella provin- originali di paesi terzi cia di Rovigo i comuni Rovigo, Pole- non riconosciuti indenni sella, Villamarzana, Fratta Polesine, da Erwinia amylovora (Burr.) San Bellino, Badia Polesine, Trecen- Winsl, et al. conformemente ta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, alla procedura di cui al- Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, l'articolo 18, paragrafo 2, Occhiobello, Lendinara, Canda, Fica- o nei quali sono state sta- rolo, Guarda Veneta, Frassinelle bilite zone indenni da orga- Polesine, Villanova del Ghebbo, Fies- nismi nocivi per quanto so Umbertiano, Castelguglielino, riguarda Erwinia amylovora Bagnolo di Po, Giacciano con Baru- (Burr.) Winsl. et al. con- chella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pinca- formemente alle pertinenti ra Stienta, Gaiba, Salara, nella pro- norme internazionali per le vincia di Padova i comuni di Castel misure fitosanitane e rico- baldo, Barbona, Piacenza d'Adige, nosciute tali conformemente Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, alla procedura di cui al- Masi, e nella provincia di Verona i l'articolo 18, paragrafo 2 comuni di Palu', Roverchiara, Legna-
go, Castagnaro, Ronco all'Adige, Vil-
la Bartolomea, Oppeano, Terrazzo,
Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland,
Carinzia, Austria inferiore, Tirolo
[distretto amministrativo di Lienz],
Stitia, Vienna), P, FI, TJK (Irlanda
del Nord, Isola di Man e Isole della
Manica)" --------------------------------------------------------------------

4) L'allegato IV e' cosi' modificato:

a) la parte A, sezione I, e' modificata come segue:
i) al punto 53, il testo, Iran e' inserito nella colonna di si-
nistra;
ii) al punto 54, il testo, Iran e' inserito nella colonna di si-
nistra;

b) la parte B e' modificata come segue:

i) al punto 20.1, il testo della colonna di destra e' sosti-
tuito dal seguente: "DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre),
UK (Irlanda del Nord)";
ii) al punto 20.2, il testo della colonna di destra e' sosti-
tuituito dal seguente: "DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzor-
re), UK (Irlanda del Nord)"; iii) il testo di cui al punto 21 e' sostituito dal seguente:

"21. Vegetali e polli- Fermo restando i di- E, F (Corsica), IRL, ne vivo l'impollina- vieti applicabili, a I (Abruzzi; Puglia; zione di Amelanchier seconda dei casi, ai Basilicata; Cala- Med., Chaenomeles vegetali di cui al- bria; Campania; Lindl., Cotoneaster l'allegato III, parte Emilia-Romagna: Ehrh., Crataegus L., A, punti 9,9.1 e 18 e province di Forli' Cydonia Mill., Erio- parte B, punti 1 e 2, -Cesena, Parma, Pia- botrya Lindl., Malus constatazione uffi- cenza e Rimini; Mill., Mespilus L., ciale: Friuli-Venezia Giu- Photinia davidiana lia; Lazio; Liguria; (Dcne.) Cardot, a) che i vegetali so- Lombardia; Marche; Pyracantha Roem, no originari di paesi Molise; Piemonte; Pyrus L. e Sorbus terzi riconosciuti in- Sardegna; Sicilia; L., ad eccezione denni da Erwinia amy- Trentino-Alto Adige: dei frutti e delle lovora (Burr.) Winsl. provincia autonoma sementi et al. conformemente di Trento; Toscana;
alla procedura di cui Umbria; Valle d'Ao-
all'articolo 18, pa- sta; Veneto: esclusi
ragrafo 2; nella provincia di
Rovigo i comuni
oppure Rovigo, Polesella,
Villamarzana, Fratta
b) che i vegetali sono Polesine, San Belli-
originari di zone di no, Badia Polesine,
paesi terzi stabilite Trecenta, Ceneselli,
indenni da organismi Pontecchio Polesine,
nocivi in relazione Arqua' Polesine, Co-
a Erwinia amylovora sta di Rovigo, Oc-
(Burr.) Winsl. et al. chiobello, Lendina-
ra, Canda, Ficarolo,
Conformemente alle Guarda Veneta, Fras-
pertinenti norme sinelle Polesine,
internazionali per Villanova del Gheb-
le misure fitosani- bo, Fiesso Umbertia-
tarie e riconosciute no, Castelguglielmo,
tali conformemente Bagnolo di Po, Giac-
alla procedura di ciano con Baruchel-
cui all'articolo 18, la, Bosaro, Canaro,
paragrafo 2; Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Sa-
oppure lara, nella provin-
cia di Padova i co-
c) che i vegetali muni di Castelbaldo,
sono originari di Barbona, Piacenza
uno dei seguenti d'Adige, Vescovana,
cartoni svizzeri: S. Urbano, Boara Pi-
Berna (ad eccezione sani, Masi, e nella
dei distretti di provincia di Verona
Signau e Trachsel- i comuni di Palu',
wald), Friburgo, Roverchiara, Legna-
Grisoni, Ticino, go, Castagnaro, Ron-
Vaud, Valais; co all'Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano,
oppure Terrazzo, Isola Riz-
za, Angiari), A
d) che i vegetali (Burgenland, Carin-
sono originari delle zia, Austria infe-
zone protette elen- riore, Tirolo,
cate nella colonna [distretto ammini-
di destra; strativo di Lienz],
Stiria, Vienna), P,
oppure FI, UK (Irlanda del
Nord, Isola di Man e
e) che i vegetali isole della Manica)"
sono stati ottenuti
o, nel caso siano
stati introdotti in
una "zona tampone",
sono stati conservati
per almeno 7 mesi
comprendenti il pe-
riodo dal 1 aprile al
31 ottobre dell'ulti-
mo ciclo vegetativo
completo in un campo:

aa) situato ad almeno
1 chilometro all'in-
terno del confine di
una "zona tampone"
delimitata ufficial-
mente e con un'esten-
sione di almeno 50
km2, dove le piante
ospiti sono sottoposte
ad un regime di lotta
ufficialmente approva-
to e controllato, sta-
bilito al piu' tardi
prima dell'inizio del
ciclo vegetativo com-
pleto precedente l'ul-
timo ciclo vegetativo
completo, inteso a
minimizzate il rischio
di diffusione di
Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.
a partire dai vegetali
ivi coltivati.
Informazioni piu' det-
tagliate concernenti
tale "zona tampone"
saranno tenute a di-
sposizione della Com-
missione e degli altri
Stati membri. Una
volta delimitata la
"zona tampone", saran-
no eseguite ispezioni
ufficiali almeno una
volta dall'inizio del-
l'ultimo ciclo vegeta-
tivo completo, al mo-
mento piu' opportuno,
nella zona che non
comprende il campo e
la zona circostante
avente un raggio di
500 metri, e tutte le
piante ospiti con sin-
tomi di Erwinia amylo-
vora (Burr.) Winsl.
et al. devono essere
immediatamente rimosse.
I risultati di tali
ispezioni saranno tra-
smessi ogni anno ante-
riormente al 1 maggio
alla Commissione e agli
altri Stati membri; e

bb) ufficialmente ap-
provato, come la "zona
tampone", prima del-
l'inizio del ciclo ve-
getativo completo pre-
cedente l'ultimo ciclo
vegetativo completo,
per la coltura di ve-
getali alle condizioni
indicate nel presente
punto; e

cc) che, come la zona
circostante avente un
raggio di almeno 500
metri, dall'inizio
dell'ultimo ciclo ve-
getativo completo e'
risultato indenne da
Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.
all'atto di ispezioni
ufficiali eseguite
almeno:
- nel campo, al momen-
to piu' opportuno, os-
sia una volta da giu-
gno ad agosto ed una
volta da agosto a
novembre, e
- nella zona circo-
stante, al momento
piu' opportuno, ossia
da agosto a novembre, e

dd) in cui i vegetali
sono stati sottoposti
a prove ufficiali per
l'individuazione di
infezioni latenti se-
condo un metodo di
laboratorio adeguato
su campioni ufficial-
mente prelevati nel
periodo piu' opportuno.
Nel periodo compreso
tra il 1 aprile 2004 e
il 1 aprile 2005, le
suddette disposizioni
non si applicano ai ve-
getali trasportati
verso ed entro le zone
protette elencate nel-
la colonna di destra
che sono stati ottenu-
ti e conservati in
campi situati in "zone
tampone" ufficialmente
delimitate secondo i
requisiti pertinenti
applicabili anterior-
mente al 1° aprile 2004 --------------------------------------------------------------------

iv) il punto 21.1 e' soppresso;

-------------------------------------------------------------------- "21.3, Dal 15 marzo Verra' fornita prova E, F (Corsica), IRL, al 30 giugno, alveari documentata che gli I (Abruzzi; Puglia;
alveari: Basilicata; Cala-
bria; Campania;
a) sono originari Emilia-Romagna pro-
di paesi terzi vince di Forli'-
riconosciuti indenni Cesena, Parma,
da Erwinia amylovora Piacenza e Rimini;
(Burr.) Winsl. et al. Friuli- Venezia
conformemente alla Giulia; Lazio;
procedura di cui al- Liguria; Lombardia;
l'articolo 1, para- Marche; Molise;
grafo 2; Piemonte; Sardegna;
Sicilia; Trentino-
oppure Alto Adige: provin-
cia autonoma di
b) sono originari Trento; Toscana;
di uno dei seguenti Umbria; Valle
cantoni svizzeri: d'Aosta; Veneto:
Berna (ad eccezione esclusi nella pro-
dei distretti di vincia di Rovigo i
Signau e Trachselwald), comuni Rovigo, Pole-
Friburgo, Grisoni, sella, Villamarzana,
Ticino, Vaud, Valais; Fratta Polesine, San
Bellino, Badia Pole-
oppure sine, Trecenta, Ce-
neselli, Pontecchio
c) sono originari Polesine, Arqua'
delle zone protette Polesine, Costa di
elencate nella Rovigo, Occhiobello,
colonna di destra; Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda
oppure Veneta, Frassinelle
Polesine, Villanova
d) sono stati sot- del Ghebbo, Fiesso
toposti ad un'adeguata Umbertiano, Castel-
misura di quarantena guglielmo, Bagnolo
prima del trasporto; di Po, Giacciano con
Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pin-
cara, Stienta, Gai-
ba, Salara, nella
provincia di Padova
i comuni di Castel-
baldo, Barbona, Pia-
cenza d'Adige, Ve-
scovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi,
e nella provincia di
Verona i comuni di
Palu', Roverchiara,
Legnago, Castagnaro,
Ronco all'Adige,
Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo,
Isola Rizza, Angia-
ri), A (Burgenland,
Carinzia, Austria
inferiore, Tirolo
[distretto ammini-
strativo di Lienz],
Stiria, Vienna), P,
FI, UK (Irlanda del
Nord, Isola di Man e
Isole della Manica)" --------------------------------------------------------------------

vi) al punto 22, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
vii) al punto 23, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
viii) al punto 25, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
ix) al punto 26, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
x) al punto 27.1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
xi) al punto 27.2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;
xii) al punto 30, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)».
5) All'allegato V, parte B, sezione I, punti 1 e 8, il testo, Iran e' inserito dopo India.
6) L'allegato VI e' modificato come segue:
A) Alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palu', Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Austria (Burgenland, Kärnten, Niedersterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien), Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».
B) Alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)».
 
Art. 2.
1. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2004
Il Ministro: Alemanno sp; Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 226
 
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