Gazzetta n. 235 del 6 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 settembre 2004
Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'obbligo formativo per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;
Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative;
Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attivita' formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';
Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;
Vista la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'art. 3, comma 137;
Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 201/I/2004 del 21 luglio 2004, recante approvazione della II variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il corrente anno 2004 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, come recepite dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, Euro 204.700.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9, Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella di seguito riportata.

==================================================================== Regioni Ripartizione delle risorse
15-16-17enni in Euro --------------------------------------------------------------------
Piemonte 17.027 13.339.509 --------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta 397 311.023 --------------------------------------------------------------------
Liguria 3.103 2.430.992 --------------------------------------------------------------------
Lombardia 46.034 36.064.542 -------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma
di Bolzano 5.581 4.372.338 -------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma
di Trento 3.639 2.850.912 --------------------------------------------------------------------
Veneto 21.646 16.958.185 --------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia
Giulia 3.186 2.496.017 --------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna 8.769 6.869.921 --------------------------------------------------------------------
Toscana 8.740 6.847.202 --------------------------------------------------------------------
Umbria 1.460 1.143.812 --------------------------------------------------------------------
Marche 2.571 2.014.206 --------------------------------------------------------------------
Lazio 9.334 7.312.561 --------------------------------------------------------------------
Abruzzo 3.546 2.778.052 --------------------------------------------------------------------
Molise 764 598.543 --------------------------------------------------------------------
Campania 43.507 34.084.807 --------------------------------------------------------------------
Puglia 27.674 21.680.716 --------------------------------------------------------------------
Basilicata 1.502 1.176.716 --------------------------------------------------------------------
Calabria 10.687 8.372.544 --------------------------------------------------------------------
Sicilia 34.466 27.001.791 --------------------------------------------------------------------
Sardegna 7.653 5.995.611 --------------------------------------------------------------------
TOTALE 204.700.000 --------------------------------------------------------------------

Fonte: Elaborazioni Isfol sui dati Istat e Miur al 2002
2. Puo' essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - II nota di variazione.
 
Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.
4. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalita' tra le Amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio cosi' come previsto al precedente comma 3.
Roma, 13 settembre 2004
Il direttore generale: Bulgarelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone