Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 settembre 2004
Definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede l'iscrizione delle imprese cinematografiche, tra le quali quelle di produzione, in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definiti gli indicatori e i rispettivi valori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.
1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportati i parametri, gli indicatori, ed i rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo». Sono iscritte alla prima categoria le imprese che riportano un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, incrementato del tre per cento al ricorrere di valori relativi a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo.
2. La qualita' dei film realizzati, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' valutata con riferimento alle opere realizzate negli ultimi cinque anni dall'impresa di produzione ovvero dall'amministratore o da un socio della medesima che, in altra impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore ovvero di amministratore delegato o direttore generale per le societa' per azioni.
3. Alla definizione del parametro di cui al comma precedente, concorrono i seguenti indicatori:
A1) partecipazione ai seguenti festival: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, ovvero partecipazione alle cinquine delle categorie «miglior film», «miglior regia», «miglior sceneggiatura originale», «miglior opera prima» e «miglior produttore», dei seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes;
A2) conseguimento dei riconoscimenti di «miglior film», «miglior regia», «miglior sceneggiatura originale», «migliore opera prima», «miglior produttore», in occasione dei festival e dei premi indicati nell'indicatore A1.
4. Il conseguimento dei riconoscimenti di cui all'indicatore A2) da' diritto esclusivamente al punteggio previsto per il medesimo indicatore. Ad una medesima impresa puo' essere attribuito, altresi', il punteggio previsto per l'indicatore A1, qualora la partecipazione ai festival o ai premi sia diversa ed ulteriore rispetto a quella in base alla quale e' stato conseguito il riconoscimento.
5. Alla definizione del parametro relativo alla stabilita' dell'attivita', di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, concorrono i seguenti indicatori:
B1) numero di anni di attivita', decorrenti dall'anno di produzione del primo film;
B2) numero dei film prodotti e usciti in sala negli ultimi cinque anni;
B3) ammontare del capitale sociale;
B4) restituzione dei finanziamenti gia' erogati, con riferimento alla quota a carico dell'impresa di produzione. Il punteggio relativo a tale indicatore e' attribuito anche alle imprese che non abbiano mai chiesto ovvero ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato.
6. Alla definizione del parametro relativo alla capacita' commerciale dimostrata, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, concorrono i seguenti tre indicatori, riferiti all'arco temporale degli ultimi cinque anni:
C1) incasso medio al botteghino ottenuto in sala dai film prodotti;
C2) incassi complessivi al botteghino ottenuti in sala dai film prodotti;
C3) vendite all'estero.
7. La Direzione generale per il cinema, sulla base dei dati in suo possesso, aggiorna, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco di cui al comma 1, al quale da' adeguata pubblicita' entro il mese successivo. L'arco temporale di riferimento e' rappresentato dagli ultimi cinque anni solari precedenti quello dell'aggiornamento. In fase di prima applicazione, la Direzione generale provvede alla classificazione delle imprese di produzione che abbiano gia' chiesto finanziamenti allo Stato, prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 30 giugno 2004. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene resa nota, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la classificazione adottata dalla Direzione generale. Le imprese che, essendo in possesso di requisiti diversi da quelli conosciuti dall'Amministrazione, ritengano di appartenere ad una categoria diversa da quella loro attribuita dalla Direzione generale, presentano apposita istanza motivata, allegando la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le imprese di produzione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano mai chiesto finanziamenti allo Stato e le imprese di nuova costituzione, presentano alla Direzione generale per il cinema l'istanza per la classificazione ai sensi del presente decreto, allegando certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 settembre 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 376
 
Tabella A

----> vedere Tabella a pag. 21 della G.U. <----
 
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