Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 settembre 2004
Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti gli indicatori, i relativi valori percentuali e l'arco temporale di riferimento del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui al comma 2, lettera d), del medesimo art. 8, nonche' la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.
Modalita' di valutazione dell'interesse culturale
1. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui al medesimo art. 8, comma 2, lettere a), b), c) e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del citato decreto legislativo.
2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base del punteggio complessivamente attribuito al progetto filmico, secondo quanto previsto ai commi successivi.
3. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.
4. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trentacinque per cento sul punteggio complessivo.
5. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.
6. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.
7. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quaranta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. In ciascuna seduta deliberativa della Sezione viene redatto un elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il riconoscimento e' conferito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non puo' comunque dar luogo ad un importo complessivo di finanziamenti superiore alle risorse di attuale verificata disponibilita'. Entro tale limite, possono essere riconosciuti solo quei progetti filmici che abbiano ottenuto nella valutazione discrezionale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), un giudizio almeno sufficiente. Qualora un progetto filmico sia ritenuto meritevole del riconoscimento dell'interesse culturale e non vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa nella quale viene esaminato, il progetto medesimo, per decisione unanime dei componenti, puo' essere rinviato, con il medesimo punteggio, per una sola volta, alla seduta successiva.
9. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo, sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese dagli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai parametri ed agli indicatori di cui all'allegata Tabella A.
10. Per le opere prime e i cortometraggi la valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, viene effettuata sulla base dei soli criteri discrezionali di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) b) c) del decreto legislativo, con esclusione degli automatismi relativi alla lettera d) della medesima disposizione.
 
Art. 2.
Composizione della Commissione per la cinematografia
1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, e' costituita da sei esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, cosi' ripartiti:
a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;
b) due componenti di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;
c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.
2. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e dei cortometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, e' costituita da quattro esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, cosi' ripartiti:
a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;
b) un componente di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;
c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.
3. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e' costituita, oltre che dagli esperti designati ai sensi del medesimo art. 8, comma 3, del decreto legislativo, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e' costituita da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attivita' cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
5. I componenti della Commissione durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.
 
Art. 3.
Attivita' della Commissione
1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, sulla base del calendario di attivita' deliberato annualmente in osservanza di quanto disposto nei successivi articoli. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.
2. Il Presidente puo' riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attivita' di indirizzo e coordinamento.
3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa.
 
Art. 4.
Sezione per il riconoscimento
dell'interesse culturale dei lungometraggi
1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa quattro volte l'anno, entro il 1° marzo, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.
2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 30 novembre per la seduta deliberativa da tenersi entro il 1° marzo; 28 febbraio, per la seduta da tenersi entro il 31 maggio; 31 maggio, per la seduta da tenersi entro il 30 settembre; 31 agosto, per la seduta da tenersi entro il 30 novembre.
 
Art. 5. Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere
prime e seconde e dei cortometraggi
1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa quattro volte l'anno, entro il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 settembre ed il 15 novembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.
2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 dicembre per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 marzo; 15 febbraio, per la seduta da tenersi entro il 15 maggio; 15 giugno, per la seduta da tenersi entro il 15 settembre; 31 luglio, per la seduta da tenersi entro il 15 novembre.
 
Art. 6.
Sezione per la promozione
1. La presente sezione si riunisce in sede deliberativa almeno due volte l'anno, entro il 15 giugno ed entro il 1° dicembre, per valutare l'ammissibilita' ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, nonche' l'importo assegnabile a ciascuna istanza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita' si considera doppio il voto espresso dal Presidente.
 
Art. 7. Sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento
dei requisiti per la concessione dei benefici di legge
1. La presente sezione valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico gia' valutato dalle sezioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 9 del decreto legislativo. E' convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema.
2. La medesima sezione e' convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le modalita' di deliberazione, si applica quanto previsto all'art. 6.
 
Art. 8.
Commissione straordinaria
1. Alla valutazione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed assoggettate alla disciplina transitoria di cui all'art. 27 del medesimo decreto, come modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, provvede una Commissione straordinaria appositamente nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 9.
Forme di pubblicita'
1. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni relative alle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, corredati di adeguate motivazioni, delle sedute della Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 10.
Giuria per i premi di qualita'
1. La giuria per i premi di qualita' e' composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro. E' componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualita'. Essa provvede altresi', entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo.
2. I componenti della giuria durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle valutazioni della presente giuria.
3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita' si considera doppio il voto espresso dal Presidente.
Roma, 27 settembre 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 375
 
Tabella A

----> vedere Tabella a pag. 19 della G.U. <----
 
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