Gazzetta n. 237 del 8 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 2004
Rettifica al decreto del 5 agosto 2004, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lombardia».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati per autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
Visto il decreto del 5 agosto 2004, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lombardia» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, che per mero errore materiale indica in elenco l'utilizzo del saccarosio per le operazioni di cui trattasi;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria e nazionale indicate, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che non consentono l'utilizzo del saccarosio per le operazioni di cui sopra;
Decreta:
L'articolo unico del decreto ministeriale 5 agosto 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004 e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato:
«Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta' di vite di seguito indicate:
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Chardonnay;
Riesling italico;
Moscato;
Trebbiano di soave bianco (Trebbiano di Lugana).
Esse debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 4 ottobre 2004
Il direttore generale: Abate
 
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