Gazzetta n. 238 del 9 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 agosto 2004
Misure provvisorie di emergenza per alcuni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' e successive modificazioni;
Considerato che in occasione dei controlli fitosanitari svolti nel 2003, sono state riscontrate numerose infestazioni di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile da parte di organismi nocivi, in particolare Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus);
Considerato che la Commissione U.E. ha stabilito che per quanto riguarda gli agrumi importati in provenienza dall'Argentina e dal Brasile i requisiti della direttiva 2000/29/CE stabiliti all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4 non sono soddisfatti e pertanto ha adottato misure di emergenza temporanee per le importazioni nella Comunita' di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile;
Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2004/416/CE del 29 aprile 2004, relativa alle misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile;
A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Decreta:
Art. 1.
1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, a decorrere dal 1° maggio 2004 i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi (in appresso denominati «agrumi») originari dell'Argentina o del Brasile possono essere introdotti nel territorio della Comunita' soltanto se conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. I servizi fitosanitari regionali che importano attraverso i punti di entrata di propria competenza agrumi originari dell'Argentina o del Brasile trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, entro e non oltre il 6 dicembre 2004, una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti in questione nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 2004.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2004
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato
Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3 e 16.5, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, si applicano i seguenti requisiti:
1. Gli agrumi originari dell'Argentina o del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'art. 37 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante la constatazione ufficiale:
a) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), menzionata sul certificato, oppure
b) che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e
che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, compreso un appropriato sistema d'analisi, che i frutti raccolti nel luogo di produzione sono indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e
che i frutti sono stati sottoposti a trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sul certificato, e
che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono registrati ufficialmente a tal fine.
2. Gli agrumi diversi da Citrus aurantium L. originari dell'Argentina o del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'art. 37 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante la constatazione ufficiale:
a) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), menzionata sul certificato, oppure
b) che nessun sintomo della presenza di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e' stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, e
che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori ed ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono ufficialmente registrati a tal fine.
3. I frutti oggetto della presente decisione possono entrare nella Comunita' soltanto se il loro movimento, dal luogo di produzione al punto di esportazione verso la Comunita', e' accompagnato da documenti rilasciati sotto l'autorita' e la supervisione del rispettivo organismo di protezione dei vegetali dell'Argentina o del Brasile, nell'ambito di un sistema documentale di cui viene informata la Commissione U.E.
 
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