Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 settembre 2004
Riconoscimento, al sig. Neumayer Thomas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo-psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 CE che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Neumayer Thomas, nato a Vienna il 7 dicembre 1960 cittadino tedesco diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Psychologe-Psychologisher-Psychotherapeu» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Psicologo-psicoterapeuta» in Italia;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Diplom-Psychologe» conseguito presso la «Freien Universitat Berlin» il 28 ottobre 1986;
Considerato che l'istante e' in possesso dell'«Approbation als Psychologischer Psychotherapeut» rilasciato dall'«Ufficio del Land per la sanita' e gli affari sociali» come attestato in data 4 gennaio 1999;
Preso atto che per la psicologia si tratta di una formazione regolamentata, ai sensi della direttiva 2001/19, cosi' come dichiarato dall'Ufficio del Land per la Sanita' e gli Affari sociale, attestato inviato dal Consolato Generale di Monaco di Baviera in data 19 aprile 2004;
Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;
Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;
Considerato altresi' che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) psicopatologia; 2) teoria e tecniche della psicoterapia individuale e di gruppo; 3) deontologia oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di un anno;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Neumayer Thomas, nato a Vienna il 7 dicembre 1960 cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Psicologi-psicoterapeuti - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) psicopatologia;
2) teoria e tecniche della psicoterapia individuale e di gruppo;
3) deontologia, oppure ai compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno presso un professionista privato nell'ambito di una rosa di nomi che lo stesso Ordine provvedera' ad indicare.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 settembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali - sezione A.
e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.
Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un professionista privato nell'ambito di una rosa di nomi che lo stesso Ordine provvedera' ad indicare, e che abbia un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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