Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 ottobre 2004
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'argento da Euro 5 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244, del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in Societa' per Azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2003 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004 ivi comprese le emissioni numismatiche;
Visto il decreto 21 gennaio 2004, n. 3683, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da Euro 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006»;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Considerata la opportunita' di riservare al mercato estero una parte del contingente;
Decreta:
Art. 1.
Le monete d'argento da Euro 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2004, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 18 ottobre 2004.
 
Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in Euro 175.000,00 pari a n. 35.000 unita', di cui 30.000 destinate al mercato estero.
 
Art. 3.
Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 luglio 2006.
 
Art. 4.
In Italia l'acquisto delle monete puo' essere effettuato con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte:
direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di 10 monete a persona;
mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;
tramite collegamento internet con il sito www. ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.
Il pagamento delle monete richieste puo' essere effettuato:
in contrassegno, per importi non superiori a Euro 500,00;
con versamento anticipato, da effettuarsi solo dopo la conferma d'ordine rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. previa verifica della disponibilita' delle monete, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.
Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unita' per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 250 unita'.
I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
da 1 a 250 unita': Euro 36,00;
da 251 a 500 unita': Euro 35,28.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 
Art. 5.
Per la vendita all'estero, viene concesso alla FIFA, attraverso la MDM MUNZHANDELSGESELLSCHAFT MBH DEUTSCHE MUNZE, licenziatario unico del Marchio «FIFA World Cup Germany 2006», un quantitativo di 30.000 monete, con uno sconto del 15% sul prezzo di vendita, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano.
Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al licenziatario unico MDM, in capsule e non confezionate.
Alla chiusura dei termini di prenotazione, qualora il mercato estero lo richiedesse, al licenziatario unico MDM puo' essere assegnato, alle medesime condizioni, un ulteriore quantitativo di monete sulla base delle disponibilita' residue.
 
Art. 6.
La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2004
p. Il direttore generale: Carpentieri
 
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