Gazzetta n. 243 del 15 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 settembre 2004
Ripartizione delle risorse relative alla legge del 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori
Visto la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;
Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;
Visto l'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;
Visto il regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
Visto il regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»).
Visto il decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 «Disposizioni per agevolare l'incontro della domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge n. 144 del 17 maggio 1999, e le «Disposizioni modificative e correttive» del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002;
Acquisito il parere del Sottocomitato alla formazione professionale nella riunione del 18 settembre 2003;
Tenuto conto delle indicazioni del Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, riunitosi in data 21 luglio 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitivita', nel rispetto delle normative indicate nella premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a euro 62.865.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata.
Tabella di ripartizione delle risorse (*)

=====================================================================
Regioni/Province Autonome | Euro ===================================================================== Valle d'Aosta.... | 180.069,65 Piemonte.... .... | 5.329.841,69 Lombardia | 13.326.883,50 Liguria.... | 1.671.562,65 Trento.... | 622.699,81 Bolzano.... | 726.360,79 Veneto.... | 6.527.569,00 Friuli Venezia Giulia.... | 1.556.716,55 Emilia Romagna.... | 5.740.885,37 Toscana.... | 4.594.718,16 Umbria.... | 1.001.802,89 Marche.... | 1.944.180,47 Lazio.... | 5.214.521,35 Abruzzo.... | 1.356.171,13 Molise.... | 254.778,39 Campania.... | 3.794.087,76 Puglia.... | 2.928.043,60 Basilicata.... | 455.324,86 Calabria.... | 1.108.932,05 Sicilia.... | 3.177.256,08 Sardegna.... | 1.352.594,26
Totale . . . | 62.865.000,00

(*) Calcolata come media lineare tra la % di imprese e la % di lavoratori per Regione. Fonte: MLPS - Unioncamere, Sistema Excelsior 2004 (dati al 31 dicembre 2003).
2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, esercizio 2004, di cui al decreto ministeriale 44/I/04 del 19 marzo 2004.
 
Art. 2.
1. Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, cosi' come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, nonche' i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002.
2. I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti per il 70% delle risorse alle seguenti tipologie di lavoratori:
a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;
b) i lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal titolo V, dal titolo VI e dal titolo VII - Capo I - del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003;
c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
d) le persone iscritte nelle liste di mobilita';
e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta' superiore ai 45 anni;
f) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
g) i lavoratori in stato di disoccupazione cosi' come definiti dal comma 1 a seguito di ristrutturazione aziendale nonche' in aree e settori di crisi supportate da accordi tra le parti sociali per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica all'assunzione ai sensi dell'art. 17, comma 1, punto d) della legge n. 196 del 24 giugno 1997.
Le regioni e le province autonome definiscono se riservare la quota del 70% delle risorse a tutte o solo a parte delle tipologie indicate.
L'ulteriore 30% delle risorse e' destinato a target definiti da ciascuna regione e provincia autonoma.
 
Art. 3.
1. Le Amministrazioni regionali e le province autonome tengono, altresi', conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonche' del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunita'.
3. Nell'attuazione dei piani formativi le Amministrazioni regionali e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione a domanda individuale.
 
Art. 4.
1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste:
l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);
le modalita' di selezione dei progetti;
il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68 del 12 gennaio 2001 e 69 del 12 gennaio 2001).
L'attivita' formativa per i lavoratori in stato di disoccupazione cosi' come definiti all'art. 2, comma 1, deve essere realizzata nel rispetto delle regole definite dal sistema di accreditamento.
2. Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69 del 12 gennaio 2001 sugli Aiuti di importanza minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9, comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236.
3. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, divisione V - l'Atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella riportata all'art. 1 del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
5. Le risorse non impegnate dalle Amministrazioni regionali e dalle Province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento sono revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ripartite secondo un criterio di proporzionalita' tra le amministrazioni che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui all'art. 1 e che hanno provveduto al regolare invio dei Rapporti di monitoraggio di cui al successivo art. 5, comma 1.
 
Art. 5.
1. Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali UCOFPL. Il rapporto e' realizzato secondo le linee guida inviate in allegato alla nota prot. 15811 dell'11 maggio 2004 e gli indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'Isfol pertinenti ai target previsti dal presente decreto e dai target ulteriori individuati dalle Amministrazioni regionali e dalle province autonome.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.
Roma, 22 settembre 2004
Il direttore generale: Bulgarelli
 
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