Gazzetta n. 243 del 15 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 ottobre 2004
Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;
Visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vistoil regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;
Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorche' utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;
Vista la comunicazione in data 14 settembre 2004 della «Societe' Nationale de Certification et d'Omologation SNCH» concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Criko fabbricato dalla Criko Helmets S.a.S., via Sottopoggio - 55060 Guamo Capannori (Lucca);
Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;
Visto l'art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni specificate e' vietata l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0084*00 commercialmente denominati Criko, CK, Malbo, Gem, ZKI, Asyhang, Omega, First, Xanicee, Woaza. Si dispone altresi il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2004
Il capo dipartimento: Fumero
 
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