Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2004 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 23 settembre 2004
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente i criteri e le procedure per la concessione, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, dei contributi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativi all'anno 2001.

(art. 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
Premesso che sull'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, i rappresentanti delle Autonomie regionali e locali hanno rappresentato l'esigenza di una condivisione dei criteri di istruttoria delle pratiche di concessione alle organizzazioni di volontariato della protezione civile dei contributi relativi l'anno 2001;
Tenuto conto delle oggettive esigenze di rispettare limiti di tempo imposti dall'Ufficio del bilancio del Dipartimento della protezione civile;
Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
Considerato che l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle regioni la potesta' regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Considerati gli esiti delle riunioni tecniche in occasione delle quali, sotto il profilo tecnico, sono stati concordati i criteri oggetto del presente accordo tra i rappresentanti delle autonomie e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno convenuto sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto riportati;

Sancisce accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile e le Autonomie regionali e locali sui criteri di selezione in ordine ai contributi relativi all'anno 2001, erogabili per finanziamento di progetti del volontariato di Protezione civile, nei seguenti termini:
1. Saranno accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:
organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
organizzazioni non nazionali iscritte nei rispettivi registri/albi regionali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato;
sezioni locali di Organizzazioni nazionali, anche se non individualmente iscritte nei registri/albi di cui sopra, previo nulla osta da parte della Sede centrale dell'Associazione nazionale.
2. Saranno ammessi al contributo i progetti con i seguenti requisiti:
la documentazione allegata alla domanda deve essere completa ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
i progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini che abbiano ottenuto il parere positivo del servizio Formazione del dipartimento della Protezione civile.
3. In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell'organizzazione richiedente, verra' calcolato l'importo del contributo:
fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
tenuto conto delle disponibilita' di bilancio;
a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l'intero importo del progetto.
4. In presenza di presentazione da parte della medesima organizzazione di due progetti nello stesso anno, concernenti miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini e di potenziamento di materiali e mezzi, verra' considerata l'opportunita', sulla base delle disponibilita' di bilancio, di chiedere all'organizzazione stessa quale priorita' attribuire ad uno dei due progetti, ed eventualmente escludere quello considerato secondario.
5. In presenza di progetti presentati da coordinamenti/associazioni nazionali a nome di sezioni delle stesse, si considerera' ai fini del calcolo della percentuale erogabile, l'importo complessivo delle domande, come un progetto unico.
6. Saranno esclusi dal finanziamento:
i progetti di organizzazioni ufficialmente indicate da autorita' di protezione civile «non operative»;
i progetti per i quali non sia stata esplicitamente garantita la copertura della parte di progetto attribuibile all'organizzazione;
i progetti presentati dalle organizzazioni della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
i progetti sui quali siano stati espressi pareri negativi eventualmente richiesti per il completamento delle istruttorie ad enti appositamente individuati;
progetti che prevedano l'acquisizione di materiali o mezzi usati (salvo giustificate ed autorizzate eccezioni).
7. Stabilito il piano di ripartizione del contributo secondo i criteri sopra indicati, sulla base dello stanziamento annuale, ne verra' data comunicazione alle organizzazioni beneficiarie ed alle amministrazioni regionali.
8. Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare completamente il progetto secondo le indicazioni e la documentazione presentata e confermata negli atti dell'istruttoria. In caso contrario sara' avviata la prevista procedura per il recupero del contributo erogato.
Roma, 23 settembre 2004

Il Presidente: La Loggia

Il Segretario: Carpino
 
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