Gazzetta n. 248 del 21 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 8 ottobre 2004
Monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3, comma 1-bis, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 46, il quale prevede che con decreto del Ministro delle comunicazioni siano determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai fini del rispetto del limite di spesa rappresentato, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, dai fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1997, n. 261, che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto, altresi', il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, di attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della comunita';
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2002, n. 289;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2002, n. 290;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2002, n. 291;
Vista la deliberazione del CIPE n. 77/2003 del 29 settembre 2003, recante «Linee guida sulla regolamentazione del settore postale»;
Visto il contratto di programma 2003-2005 firmato il 1° giugno 2004 tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' per azioni Poste italiane, ed in particolare l'art. 9, comma 2, lettera a), che dispone in materia di agevolazioni nei settori dell'editoria e del non profit;
Ritenuta la conseguente necessita' di definire le procedure e modalita' del monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai fini del rispetto del limite di spesa rappresentato dai fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio;

Decreta:

Art. 1.
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la Societa' Poste italiane S.p.a., avvalendosi delle risultanze degli anni dal 2001 al 2003, trasmette al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale una relazione recante, per ciascun mese, il valore complessivo medio rappresentativo dell'incidenza percentuale su base annua delle agevolazioni tariffarie praticate, con evidenziazione delle relative fasce annuali di oscillazione e delle linee di tendenza rilevabili.
2. I valori medi mensili e gli altri dati di cui al comma precedente dovranno essere successivamente attualizzati con cadenza annuale, mediante una relazione di aggiornamento trasmessa dalla stessa Societa' al Ministero entro il 1° febbraio di ogni anno e riferita all'ultimo triennio decorso.
3. La relazione annuale di cui al comma 2 dovra' dare altresi' evidenza ai dati indicativi mensili ottenibili rapportando gli stanziamenti di bilancio per agevolazioni tariffarie postali previsti per l'esercizio in corso con i valori percentuali medi ottenuti ai sensi dei commi precedenti. Nel caso in cui durante l'esercizio finanziario l'ammontare oggetto di stanziamento venga modificato, la comunicazione dei dati indicativi mensili conseguentemente aggiornati dovra' seguire senza indugio.
4. Ai fini della determinazione dei valori medi mensili di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si tiene conto delle voci di arretrato derivanti dal contenzioso; agli stessi fini, l'incidenza ponderale dei singoli anni di ogni triennio e' fatta pari, rispettivamente, al 40 per cento per l'anno appena concluso, e al 30 per cento per i due precedenti.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo precedente, il giorno 15 di ogni mese la Societa' Poste italiane S.p.a. trasmette al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale un rapporto contenente il dato aggregato nazionale riflettente l'ammontare delle agevolazioni tariffarie praticate nel mese precedente.
2. Su richiesta del Ministero, i rapporti di cui al comma precedente e le relazioni indicate nell'art. 1 dovranno avere separato riguardo per le tipologie di beneficiari per i quali vigano regimi tariffari diversi.
 
Art. 3.
1. Ove i rapporti mensili di cui all'art. 2 evidenzino uno scostamento al rialzo del volume totale delle agevolazioni tariffarie effettivamente praticate nel mese precedente, superiore al 10% del corrispondente dato indicativo mensile di cui al comma 3 dell'art. 1, il Ministero delle comunicazioni ne informa prontamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze, proponendo le eventuali opportune misure.
Roma, 8 ottobre 2004
Il Ministro: Gasparri
 
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