Gazzetta n. 248 del 21 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 20 ottobre 2004
Determinazione dei prezzi dei vaccini influenzali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2004/2005;
Vista la circolare del Ministro della salute n. 1 del 2 agosto 2004;
Visto il decreto dell'Agenzia italiana del farmaco in data 4 ottobre 2004, ed i provvedimenti in data 1° ottobre 2004, contenenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini influenzali per la stagione 2004/2005;
Considerata l'imminenza della ricorrenza stagionale dell'influenza;
Tenuto conto che il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco sono attivamente impegnati a realizzare la campagna antinfluenzale, coinvolgendo tutti gli attori dell'intera filiera del farmaco, con lo scopo di migliorare la prevenzione e il processo di comunicazione nei confronti degli operatori di settore e dei cittadini;
Tenuto conto delle determinazioni assunte nel corso della riunione svoltasi il giorno 19 ottobre 2004 alla presenza del Ministro della salute, della Agenzia italiana del farmaco, nonche' dei rappresentanti delle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali, dei farmacisti - Federfarma e della distribuzione intermedia - ADF;
Viste le comunicazioni trasmesse in data 20 ottobre 2004 alla Agenzia italiana del farmaco dalle aziende titolari dei vaccini influenzali con indicazione del prezzo al pubblico ridotto;
Ravvisata la necessita' e l'urgenza, sulla base della contingenza stagionale e a tutela della salute pubblica, di provvedere affinche' i vaccini influenzali, ferma restando la classificazione in classe «C» ai fini della rimborsabilita', siano ceduti presso le farmacie aperte al pubblico ad un prezzo inferiore, per realizzare una piu' intensa efficacia della campagna antinfluenzale in atto;

Ordina:

Art. 1.
1. Per i vaccini influenzali elencati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, le farmacie praticano al pubblico i prezzi indicati nell'allegato 1 sopra richiamato, ferma restando la classificazione in classe «C» ai fini della loro rimborsabilita'.
2. La disposizione di cui al comma 1 non e' riferita, non si applica, ne' modifica i precedenti accordi, relativi alla fornitura dei vaccini influenzali, intercorsi tra le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, le regioni e le aziende sanitarie locali.
 
Art. 2.
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha la durata di sei mesi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2004
Il Ministro: Sirchia
 
Allegato 1

Prezzo di vendita la pubblico dei vaccini influenzali
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