Gazzetta n. 250 del 23 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 settembre 2004
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, e' stata prorogata fino al 29 ottobre 2004;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61133;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, gia' prorogata con decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 ottobre 2004.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: Abate
 
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