Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2004
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna Reatina», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dalla Nensino soc. coop. a r.l., con sede legale in Pescorocchiano (Rieti), frazione Nesce, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Castagna Reatina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66397 del 1° ottobre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la Nensino soc. coop. a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Castagna Reatina», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Nensino soc. coop. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Castagna Reatina», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66397 del 1° ottobre 2004, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Castagna Reatina».
 
Art. 2.
La denominazione «Castagna Reatina» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Castagna Reatina», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«CASTAGNA REATINA»
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Art. 1.
Denominazione del prodotto
La indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna Reatina» e' riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Castagna Reatina» designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alle varieta' correntemente conosciute come Rossa del Cicolano e Marrone di Antrodoco.
Rossa di Cicolano ha le seguenti caratteristiche:
numero di frutti per riccio: non piu' di tre;
pezzatura: numero di frutti per kg < 60; o pari a 80;
forma: rotondeggiante, con apice con presenza di tomento, con torcia anch'essa tomentosa, cicatrice ilare di forma rettangolare, generalmente convessa e di colore piu' chiaro del pericarpo;
pericarpo di colore: marrone rossiccio, che si scurisce dopo la curatura;
ilo: rettangolare color nocciola, piu' estesa rispetto al Marrone di Antrodoco;
episperma: con introflessioni piu' o meno estese all'interno della polpa;
seme: colore bianco, croccante;
sapore: delicato e dolce.
Marrone di Antrodoco ha le seguenti caratteristiche:
numero di frutti per riccio: non piu' di tre;
pezzatura: numero di frutti per kg < 60; o pari a 80;
forma: rotondeggiante, con apice poco pronunciato con presenza di tomento, con torcia anch'essa tomentosa, cicatrice ilare poco estesa, generalmente piatta e di colore piu' chiaro del pericarpo;
pericarpo di colore: marrone chiaro, con striature evidenti in numero variabile, facilmente distaccabile dall'episperma;
episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro, con basso numero di solchi interni all'endosperma;
seme: colore bianco, croccante;
sapore: delicato e dolce.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della «Castagna Reatina», di cui al presente disciplinare, comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni di: Accumuli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Borbona, Borgorose, Borgovelino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collato Sabino, Collegiove, Concerviano, Fiamignano, Longone, Marcetelli, Micigliano, Nespolo, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, Pozzaglia, Roccasinibalda, Turania, Varco Sabino.
Art. 4.
Origine del prodotto
La coltura del castagno da frutto ha da sempre caratterizzato il paesaggio della Provincia di Rieti e precisamente delle tre valli del Velino, Salto e del Turano grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli. Le prime tracce di resti carbonizzati di castagne furono ritrovati in un sito in grotta in localita' Val di Varri (Comune di Pescorocchiano) dell'eta' del bronzo. Fin dall'VIII secolo la castagna divenne una componente principale se non l'unica fonte di cibo della dieta alimentare delle popolazioni montane della provincia integrando o sostituendo i cereali invernali e primaverili caratterizzati da basse rese. Nella meta' del secolo XII, all'indomani della conquista normanna, si assiste all'impianto di nuovi castagneti da frutto, ridisegnando quasi completamente il paesaggio delle tre vallate. In parallelo un importante incremento ebbe anche il castagno da legno utilizzato come elemento fondamentale delle strutture degli edifici.
Dal Cicolano in particolare, erano importati pali di castagno, legnami lavorati a mano o meno, vasi vinari, ma anche dai Monti Sabini e dalla Valle del Velino. Lo studio di Domenico Monterumici del 1876 sul circondario di Cittaducale informa che tra le produzioni agricole della zona quella della castagna era considerata la piu' importante e di gran pregio, tanto che e' rimasto il detto secondo il quale «Allu Burghittu (Comune di Borgovelino) se non fosse pe' li frutti (castagne) se sarianu morti tutti» che tradotto significa «nel Comune di Borgovelino se non fosse per le castagne sarebbero morti tutti». Oggi la castanicoltura da frutto rappresenta ancora, per gli abitanti delle zone montane una fonte di reddito oltre al ruolo importante di salvaguardia ambientale ed ecologica.
Per questo l'uso del prodotto e' fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito spazi nella cucina tradizionale della zona. Pertanto dovra' essere assicurato il mantenimento degli elementi tradizionali sia nella tecnica colturale che nei processi di conservazione e di trasformazione, in modo che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. La consapevolezza che la tutela della indicazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare una tracciabilita' dellevarie fasi di produzione. Pertanto i produttori della «Castagna Reatina» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, gestira' i controlli finalizzati ad accertare che il prodotto tutelato dalla I.G.P. sia rispondente alle prescrizioni del disciplinare e terra' l'elenco dei confezionatori.
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
Per la produzione della «Castagna Reatina» I.G.P. sono idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del Castanetum, di cui all'art. 3 del presente disciplinare, ubicate ad un'altitudine compresa tra i 400 e i 1200 metri s.l.m. e coltivate in terreni tipici acidi, molto sciolti, profondi, leggeri e freschi, dell'unita' fitoclimatica 2 rispettivamente «termotipo montano inferiore» e 3 «termotipo collinare superiore». La densita' di piante per ettaro sara' compresa tra un minimo di 30 ad un massimo di 140. E' vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci. La pezzatura minima ammessa per ognuna delle due varieta' descritte e' pari ad ottantotto acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti, curatura in acqua e sterilizzazione, nonche' il confezionamento devono essere effettuate, all'interno del territorio della provincia di Rieti. La conservazione del prodotto dovra' essere fatta mediante cura in acqua fredda per non piu' di sette giorni senza aggiunta di alcun prodotto chimico, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo. E' ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalita' previste per i prodotti surgelati. La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 30 novembre di ogni anno.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
In tutta la provincia, ogni anno, nel mese di ottobre vengono svolte sagre, giornate dedicate alla castagna; da Antrodoco; Borgovelino, Micigliano Castel S. Angelo viene privilegiato il Marrone di Antrodoco, nei comuni di Pescorocchiano e Marcetelli, viene privilegiata la Castagna Rossa del Cicolano, con l'allestimento di stand di vendita e con la cottura e distribuzione di caldarroste e del tipico gelato ai marroni di Antrodoco.
Il comune di Marcetelli mantiene invariata nei secoli la tradizione artigiana della produzione dei tini, tinozze, botti in legno di castagno, infatti ogni giorno viene organizzata una festa in onore della castagna rossa ed una mostra sull'artigianato locale. Il comune di Borgovelino ha ricostruito le fasi di produzione e lavorazione del Marrone di Antrodoco, secondo i criteri e le tecniche del passato, promovendo una mostra permanente all'interno della sezione etnografica e naturalistica del museo civico.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti e' alla seconda edizione di un ricettario «In tavola con il Marrone di Antrodoco e la Rossa del Cicolano» il quale vuole diffondere tra gli operatori, gli utilizzatori ed i consumatori tutte una serie di ipotesi di utilizzo della castagna dai primi piatti al dolce, per suggellare la tipicita' delle zone di produzione.
Tra alcuni dei piatti tipici possiamo annoverare: tortelli di castagne, castagnaccio, galletto ripieno alle castagne, marmellate di castagna, marroni canditi e i marron glaces al brandy.
La ricerca di una dimensione di vita qualitativamente migliore per tutti i consumatori continuera' a passare attraverso questi prodotti dei quali all'uomo e' chiesta la conservazione e la cura secondo le tradizioni ereditate.
Nell'ambito delle attivita' di formazione la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura organizza corsi per potatori ed addetti alle macchine per la raccolta e trasformazione delle castagne.
Nella rivista Abruzzo e Sabina di ieri e di oggi «Rivista di cultura e turismo del centro-sud (nel n. 162 del 6 dicembre 1998) viene riservato uno spazio speciale alla castanicoltura reatina.
Lo scrittore Plinio Dominici, in uno dei suoi libri «Marcetelli Terra dei Marsi nell'Alta Sabina» mette in evidenza la tradizione artigiana degli abitanti di Marcetelli nella produzione con legno di castagno, di tini, tinozze, barili e botti. Tra le tradizioni, usi e costumi dedica un capitolo alla raccolta delle castagne dove recita «alla raccolta delle castagne la popolazione partecipa numerosa, ed ogni famiglia utilizza i piu' giovani. Una volta nel castagneto i ragazzi si divertivano un mondo perche' con le castagne giocavano a "gnoccu" e a "castellittu"».
Nel primo gioco le castagne si mettevano allineate, e colui che tirando con la castagna piu' grossa (u gnoccu), da una distanza di circa 7/8 metri, riusciva a cogliere quelle cosi' predisposte, prendeva la parte della fila dalla castagna colpita in avanti.
Nel secondo gioco le castagne venivano sistemate a forma di castelletto, e il tiratore prendeva tutte quelle che col colpo cadevano. Un'altra attrattiva era la «Cottara» e le castagne lessate «allu bandonittu». Per fare la cottara si puliva un piccolo spazio di terra pianeggiante, nel quale si collocavano le castagne una vicino all'altra, sopra si disponeva uno strato di felce secca che veniva rinforzata a mano a mano che bruciava. Quando le castagne erano bene abbrustolite, si lasciavano per un certo tempo sotto la cenere calda.
Art. 7.
Organismo di controllo
Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare, verranno svolte da una struttura conforme alle disposizioni dell'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
Art. 8.
Etichettatura
Per l'immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varieta' tra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro partite di varieta' diverse. Le castagne devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a quattro millimetri di lato, o in sacchi di juta. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della provincia di Rieti. Le confezioni saranno nei pesi definiti e con quantita' nominali conformi al bollo di garanzia da: 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 25.000, 30.000, 50.000 grammi. Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo e' costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni: «Castagna Reatina», seguita immediatamente al di sotto, dalla dicitura «indicazione geografica protetta» conformemente al logo di cui al successivo art. 9; con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna Reatina I.G.P.» deve essere riportato:
a) in alto al logo la dizione prodotto I.G.P.;
b) il nome della varieta' delle castagne contenute nella confezione (Marrone di Antrodoco, Rossa di Cicolano);
c) nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonche' la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);
d) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti.
L'etichetta deve altresi' contenere il logo europeo della I.G.P. cosi' come definito dal Reg. C.E. n. 1726/98. E' fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva. Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e che non traggono in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
Art. 9.
Commercializzazione dei prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione dell'I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.
l'utilizzazione non esclusiva dell'indicazione geografica protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
Art. 10.
Logo
Il logo viene realizzato con colori in quadricromia (ciano-magenta-giallo-nero) dove sono evidenziati i pantoni principali; complessivamente ha una forma circolare strutturata come segue: una corona circolare (con bordo di colore nero) nella quale sono presenti le scritte (dimensione 7 mm) di colore giallo (P. yellow C) «Prodotto I.G.P.», nella parte superiore su sfondo magenta (P. 689 C) e nella parte inferiore su sfondo celeste (P.299 C) e sempre in giallo su due righe «CASTAGNA REATINA» (dimensione 7 mm), «Indicazione Geografica Protetta» (dimensioni 3,5 mm). Le due parti scritte sono separate da una banda diametralmente leggermente inclinata rispetto «all'orizzonte» partente da sinistra e terminante in alto a destra, recante i colori della bandiera italiana: dall'alto (vicino al magenta) rosso (P. warm red C), bianco (fondo), verde (P.354 C).
L'area centrale del logo si sviluppa da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso come segue: la porzione del continente europeo riguardante la nazione italiana con, nella zona svizzero-austriaca, l'immagine di due ricci di castagne semiaperti (che interrompono la circonferenza interna della corona circolare) in miscela di colori quadrimetrici: dal centro geografico d'Italia parte un raggio bianco (in linea con la fascia bianca dei colori della porzione destra della bandiera nella corona circolare) che esplode la provincia reatina (in prospettiva, sulla zona slava della cartina di sfondo, ma in secondo piano rispetto ai due ricci semi aperti), della quale e' indicato il capoluogo Rieti (scritto in nero e in maiuscolo sottolineato) con un punto rosso (P. warm red C) e rappresenta in due tonalita' di marrone: P.174 C per le zone del prodotto, e P.716 C per le restanti; la circonferenza interna della corona circolare nella porzione destra e' interrotta tra la zona rossa e quella bianca in corrispondenza della zona dell'alta Valle del Velino. In basso (in prospettiva, sull'Italia meridionale e la Grecia) sono rappresentate, stilizzate, due castagne animate di colore marrone (P.498 C e P.174 C) con sfumature varie.

----> Vedere Logo a pag. 20 della G.U. <----
 
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