Gazzetta n. 255 del 29 ottobre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2004
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Campania».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la «Disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini»;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 recante modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti le denominazioni di origine controllate e controllate garantite e negli elenchi delle vigne per le indicazioni geografiche tipiche;
Vista la domanda presentata contestualmente della regione Campania e dalle organizzazioni di categoria regionali - Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura e Associazione enologi, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Campania»;
Visti il parere favorevole del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica di che trattasi, formulati dal Comitato medesimo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni, da parte degli interessati, relativi al parere e alla proposta sopraccitati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Campania» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal suddetto Comitato;
Decreta:
Articolo 1.
E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Campania» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione.
 
Articolo 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2004, i vini a indicazione geografica tipica «Campania», sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le iscrizioni all'elenco delle vigne conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
 
Articolo 3.
L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:
a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;
b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;
c) riconoscimento, nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata garantita, di una sottozona contraddistinta da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
La decadenza di cui al precedente comma lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.
 
Articolo 4.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Articolo 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Campania» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: Abate
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«CAMPANIA»
Articolo 1.
La indicazione geografica tipica «Campania», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati.
Articolo 2.
La indicazione geografica tipica «Campania» e' riservata ai seguenti vini:
a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso;
c) rosati, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso.
I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unita' amministrative della regione Campania.
La indicazione geografica tipica «Campania» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unita' amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Campania» comprende l'intero territorio amministrativo della regione Campania.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianco, rosso e rosato, a tonnellate 14; con la specificazione del vitigno: a tonnellate 12 per i vini bianchi e tonnellate 11 per i vini rossi.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Campania» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10% vol. per il bianco;
10,50% vol. per i rossi, rosati e tutte le tipologie con la specificazione del vitigno.
Nel caso di annate sfavorevoli, la regione Campania puo' autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.
Articolo 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva, in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
Articolo 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Campania», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Campania» Aglianico, Piedirosso, Primitivo e Sciascinoso 12% vol.;
«Campania» bianco, rosso, rosato, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato 11,5% vol.;
«Campania» Amabile 11,50% vol.;
«Campania» Frizzante 11,00% vol.;
«Campania» Novello 11,50% vol.;
«Campania» Passito 11,50%vol.
Articolo 7.
E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Campania» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica «Campania», abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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